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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Tuteta dei diritti fondamentali - D.M.

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Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18 settembre 2009 (G.U. n. 253 del 30 ottobre 2009)
Istituzione della Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.
 
Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio - che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - ed in particolare il considerandum 22 nonché gli articoli 9 e 42 concernenti la necessità di consultazioni con consumatori e produttori; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante «misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, ed in particolare l'art. 1, che, tra l'altro, istituisce il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, che - nel disciplinare l'organizzazione e le competenze del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - istituisce, tra l'altro, il Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, cui sono affidate, in particolare, anche le funzioni relative alla Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare; Visto il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003 e successive modificazioni, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, che attribuisce all'ufficio III del predetto Segretariato lo svolgimento delle nominate funzioni relative alla Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare; Ravvisata la necessità di procedere all'istituzione della predetta Consulta; Considerato che il Piano sanitario nazionale 2006-2008, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, indica, tra gli obiettivi prioritari di salute del Servizio sanitario nazionale, la sicurezza alimentare e la nutrizione; Considerato, altresì, che per il perseguimento di detti obiettivi di protezione della salute e di rafforzamento della capacità di scelta del cittadino puo' essere utile un maggior coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e dei produttori; Rilevato, sulla base di quanto precede, che la predetta Consulta si connota come il momento di condivisione e di confronto con il mondo produttivo e con la società civile intorno ai temi sicurezza alimentare e nutrizionale; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare l'art. 137, che prevede l'istituzione dell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, presso il Ministero dello sviluppo economico ed il relativo aggiornamento; Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 5 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 26 novembre 2008, di ultimo aggiornamento del predetto elenco; Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ed in particolare l'art. 13, concernente la designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, concernente delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato, on.le Francesca Martini; Decreta: Art. 1. Istituzione della Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare 1. é istituita, presso il Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, la Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare. Art. 2. Compiti 1. La Consulta di cui all'art. 1, é il Tavolo di confronto tra le Istituzioni pubbliche e le Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare e di corretta alimentazione. 2. La Consulta ha il compito di: favorire lo scambio di informazioni tra le Associazioni dei consumatori e dei produttori al fine di facilitare le capacità di scelta del cittadino per un consumo consapevole e una dieta corretta; fornire elementi di valutazione utili alla presa di decisioni da parte del Comitato strategico di indirizzo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 luglio 2007; contribuire alle iniziative di comunicazione disposte dagli organi competenti. Art. 3. Composizione 1. La Consulta é presieduta dal capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o suo delegato, ed é composta da: direttore del segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, direttore della direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, direttore della direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, direttore della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o loro delegati; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico o suo delegato; un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o suo delegato; un rappresentante del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare o suo delegato; sette rappresentanti delle Regioni e Province autonome, designati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome o loro delegati; un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei consumatori ed utenti presenti nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico o loro delegati; un numero - equivalente a quello dei rappresentanti di cui al punto precedente - di rappresentanti delle Associazioni dei produttori designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o loro delegati. 2. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare esperti nelle materie inserite all'ordine del giorno. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio III del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Art. 4. Funzionamento 1. Il Presidente dispone la convocazione - a cadenza, di norma, quadrimestrale - della Consulta e formula l'ordine del giorno; la segreteria della Consulta predispone la documentazione necessaria per la discussione e redige i relativi verbali. 2. La Consulta puo' articolare i propri lavori per tavoli tematici. 3. Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con l'esterno e comunica in nome e per conto della stessa. Art. 5. Durata 1. I rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni dei produttori, restano in carica tre anni. Art. 6. Oneri 1. Il funzionamento della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 settembre 2009 p. Il Ministro il Sottosegretario di Stato Martini


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