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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.

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Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 28 novembre 2014
Istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo.
 
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, di seguito «legge», e in particolare l'art. 16;
Considerata la rilevanza, la qualita' e la quantita' dell'apporto dei vari attori del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo;

Decreta:

Art. 1
Istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo
1. E' istituito il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo di seguito «Consiglio», con la seguente composizione:
a) Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito «Ministro»;
b) Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, di seguito «Vice Ministro»;
c) Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) Direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: dell'interno; della difesa; dell'economia e delle finanze; dello sviluppo economico; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; della salute;
g) tre rappresentanti delle regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
h) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni italiani;
i) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane;
l) un rappresentante designato dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA;
m) un rappresentante designato dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
n) otto rappresentanti concordemente designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle organizzazioni non governative nella cooperazione allo sviluppo;
o) dodici rappresentanti delle organizzazioni della societa' civile e degli altri soggetti senza finalita' di lucro di cui all'art. 26 della legge, attivi nella cooperazione allo sviluppo, scelti in ragione della pluriennale e riconosciuta esperienza;
p) sei rappresentanti dei soggetti aventi finalita' di lucro, di cui all'art. 27 della legge, scelti in ragione della loro rappresentativita' ed esperienza;
q) fino a tre rappresentanti di altri soggetti attivi nella cooperazione allo sviluppo.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) fanno parte del Consiglio per la durata della carica. In caso di assenza o di impedimento, i componenti di cui alle lettere c) e d) sono sostituiti dai rispettivi funzionari vicari.
3. I componenti di cui al comma 1, lettere o), p) e q) sono nominati per un triennio con decreto del Ministro. Il Ministro puo' in ogni momento con proprio decreto revocare la nomina di uno o piu' componenti di cui al presente comma.
4. I componenti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono designati dall'organo competente del soggetto rappresentato e restano in carica fino a diversa designazione. Con le medesime modalita', puo' essere designato un numero di supplenti pari a quello dei componenti effettivi di cui al presente comma.
Art. 2
Organi e segretariato
1. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro o, in sua assenza, dal Vice Ministro.
2. Il segretariato del Consiglio e' assicurato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. Un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione in servizio presso la medesima Direzione generale coordina il servizio di segretariato.
Art. 3
Disciplina delle attivita'
1. Il Ministro o il Vice Ministro convocano le riunioni del Consiglio e ne stabiliscono l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio e' convocato almeno una volta l'anno e ogni volta che si renda necessario acquisire pareri o esprimere raccomandazioni sulle materie di cui all'art. 16, comma 2, della legge. Il Consiglio e' comunque convocato per esprimere il parere di cui all'art. 2, comma 3, della legge.
3. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, escluso il presidente.
4. Le deliberazioni sono adottate per consenso. Le proposte del Governo o quelle su cui il Consiglio esprime parere obbligatorio si intendono approvate in mancanza di deliberazione contraria, adottata in una riunione del Consiglio, convocata per una data di norma non successiva al quindicesimo giorno dalla trasmissione delle proposte.
5. Su iniziativa del Ministro, possono essere invitate a prendere parte alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, fino a cinque personalita' particolarmente competenti nelle materie oggetto delle riunioni stesse, inclusi membri del Parlamento designati dai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica.
6. Il Consiglio si articola in gruppi tematici o geografici, che facilitano e istruiscono il lavoro dell'assemblea.
Art. 4
Conferenza pubblica nazionale

1. Nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge, il Consiglio e' consultato sulla convocazione della Conferenza pubblica nazionale di cui all'art. 16, comma 3, della legge.
Roma, 28 novembre 2014

(G.U. n. 286 del 10 dicembre 2014)

Il Ministro
Gentiloni Silveri


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