IL DIRETTORE dell'agenzia del demanio
Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, che prevede, fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto, altresi', che l'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legge n. 351/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista la nota prot. n. 0051.02/02/2015.0003220 con cui l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha fatto richiesta di individuare immobili di sua proprieta';
Decreta:
Art. 1
Sono di proprieta' dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale i beni immobili di cui all'allegato A) al presente decreto facente parte integrante del medesimo.
Allegato A
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Art. 2
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
Art. 3
Contro l'iscrizione dei beni nell'allegato A) del presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
Art. 4
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
Art. 5
Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
Art. 6
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2015
Il Direttore
Reggi
(G.U. n. 34 del 11 febbraio 2015)