IL DIRETTORE GENERALE
per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;
Visto l'art. 8-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;
Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonche' le relative circolari applicative;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29, comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;
Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;
Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;
Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;
Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procedera' alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicita' sara' assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Atteso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, e' stato conferito l'incarico di Direttore generale per incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Dipartimento sviluppo e coesione economica;
Decreta:
Art. 1
Revoca
1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
Incameramento della cauzione
1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, e' disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5, comma 4-bis del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3
Somme in economia
1. L'importo di euro 131.688.005,72 reso disponibile in esito al presente provvedimento e' da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.
Art. 4
Clausola di ricorribilita'
1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sara' possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorita' giurisdizionale ordinaria e', invece, competente per lesione di diritti soggettivi.
Roma, 11 gennaio 2013
Il direttore generale
Sappino
(G.U. n. 108 del 10 maggio 2013)