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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Economia - D.M.

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Decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 gennaio 2013
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate con la legge 1° marzo 1986, n. 64. (GU n.82 del 8 aprile 2013)
 

IL DIRETTORE GENERALE
per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;
Visto il decreto ricognitivo del 23 novembre 2004, n. 133640, in cui risultano inserite le imprese di cui all'allegato elenco e per le quali risulta intervenuto l'impegno del contributo in conto capitale, in contabilita' ordinaria;
Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite dei relativi Istituti di credito, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;
Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;
Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procedera' alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicita' sara' assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Atteso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012 al numero 3 del foglio n. 265, e' stato conferito l'incarico di Direttore Generale per l'Incentivazione delle Attivita' Imprenditoriali del Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica;

Decreta


Art. 1
Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.


Art. 2
Somme in economia

1. L'importo di Euro 42.017.371,48, reso disponibile in esito al presente provvedimento e' da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.


Art. 3
Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sara' possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorita' giurisdizionale ordinaria e', invece, competente per lesione di diritti soggettivi.


Roma, 28 gennaio 2013

Il direttore generale
Sappino



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