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Legge 9 dicembre 2013, n. 135
Conversione in legge, con modificazioni, del dl 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 2013

NAPOLITANO

Presidente del Consiglio dei ministri
Letta

Ministro degli affari esteri
Bonino

Ministro della difesa
Mauro

Ministro dell'interno
Alfano

Visto, il Guardasigilli
Cancellieri

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2013, N. 114

All'articolo 1:
al comma 13, dopo le parole: «partecipazione di personale militare» sono inserite le seguenti: «nonche' civile, ove ne ricorrano le condizioni,»;
al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali»;
dopo il comma 25 e' aggiunto il seguente:
«25-bis. Per le finalita' di cui al comma 25 e' altresi' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo onere, pari a 300.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa di cui al presente comma e' soggetta ai medesimi vincoli di rendicontazione e di pubblicazione di cui al comma 25».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. (Obblighi informativi verso le Camere). - 1. Al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonche' i dettagli attualizzati della missione. La relazione e' integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani».
All'articolo 2, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonche' la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo».
All'articolo 5:
al comma 1:
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile»;
al secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere alle Camere,»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia»;
al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali».
All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «da trasmettere alle Camere»;
dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato nelle missioni di cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali».
All'articolo 7:
al comma 3, alinea, le parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse e le parole: «all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 7-bis»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 8, comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «dall'articolo 1,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione del comma 25-bis,»;
alla lettera d), dopo la parola: «rimodulabili» sono inserite le seguenti: «di parte corrente».


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