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Legge 13 dicembre 2013, n. 137
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 2013

NAPOLITANO

Presidente del Consiglio dei ministri
Letta

Ministro dell'interno
Alfano

Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Delrio

Visto, il Guardasigilli
Cancellieri

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120

All'articolo 1:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonche' di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014 il Ministro dell'interno presenta una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per le medesime esigenze di cui al comma 2, i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, ne' sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati.
4-ter. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente comma"».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «120 milioni di euro, ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i restanti 120 milioni di euro ripartiti»;
al comma 3, le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 35 milioni»;
al comma 4, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.050.000»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di compensare parte del contributo non attribuito alla regione Molise, all'articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2013 gli impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di 15 milioni di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti interventi sono esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilita' interno".
4-ter. Per l'anno 2013, ad integrazione delle somme assegnate agli enti locali ai sensi del comma 1, sono altresi' attribuite, previa quantificazione del Ministero dell'interno, ai medesimi enti:
a) quota parte delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 maggio 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, rese disponibili mediante riassegnazione alla spesa e non necessarie per il medesimo anno per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
b) le risorse derivanti dalle minori occorrenze di spesa connesse alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. La somma ricevuta da un ente territoriale a titolo di estinzione anticipata di un derivato, corrispondente al valore positivo di mercato che il derivato presenta al momento della sua estinzione anticipata, puo' essere destinata alla riduzione degli oneri finanziari o all'estinzione anticipata del debito dell'ente medesimo, anche con riferimento a quello maturato a seguito delle anticipazioni di liquidita' ricevute a valere sul Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64»;
al comma 5, lettera a), il capoverso 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
al comma 6, dopo le parole: «del relativo gettito a finalita' extrasanitarie», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64»;
al comma 7:
alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «31 agosto 2013, n. 102,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo.»;
alla lettera c), le parole da: «formale certificazione alla Regione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia»;
al comma 8, dopo le parole: «31 agosto 2013, n. 102,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,»;
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonche' gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facolta' di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e' stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto».
All'articolo 3, comma 1, le parole: «tabella B tali da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «tabella B, in modo da assicurare» e le parole: «590 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «595 milioni».
Alla Tabella B, voce: «Ministero dell'interno», la cifra: «32,4» e' sostituita dalla seguente: «37,4» e il totale della medesima Tabella e' conseguentemente modificato.

(G.U. n. 293 del 14 dicembre 2013)


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