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NORMATIVA
Normativa nazionale - Provvedimenti vari - Governo

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Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Provvedimento del 01 febbraio 2006
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.
 

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI


Premesso che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica:
a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati
dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;
c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive
modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
e) visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni


1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle
elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali,
amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.


Art. 2.
Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale


1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che
consenta il raffronto tra soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 3.
Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di
cui agli articoli 9 e 12 del presente provvedimento, nonché le conferenze-stampa di cui
all'art. 10 e le conferenze-dibattito di cui all'art. 11, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;
b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalità di cui all'art. 5;
c) l'informazione é assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché
la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.Essi sono più specificamente disciplinati dall'art. 6;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non é ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non
possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.


Art. 3.
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI


1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di
comunicazione politica a diffusione nazionale.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo;
c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
d) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei Deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, i tempi sono ripartiti per l'80% e in modo paritario ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), e per il 20% agli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d) in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento, a partire da un tempo minimo di presenza fissato in tre minuti, assegnato alla componente meno consistente del Gruppo Misto.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
a) alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e alle relative coalizioni, secondo quanto previsto dall'art. 14 bis, comma 3, secondo periodo del dcereto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a);
b) le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una sola
circoscrizione hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate
esclusivamente nella regione in cui é presente la minoranza linguistica stessa.
5. Nelle trasmissioni di cui agli articoli 5 e 9, il tempo disponibile é riservato per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui al comma 4, lettera a); il tempo relativo alle liste é a sua volta riservato per il 50% alle liste concorrenti per l'elezione della Camera e per il 50% a quelle concorrenti per l'elezione del Senato; tanto il tempo riservato alle coalizioni quanto quello riservato alle liste é ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, tenendo presente i principi stabiliti all'art. 9;
6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. é altresì possibile realizzare
trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai
partecipanti.
7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2006.
9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta
a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Art. 4.
Disciplina relativa ai titolari di cariche politico-istituzionali


1. Durante il periodo di vigenza della presente delibera, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti
e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.


Art. 5.
Messaggi autogestiti


1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento;
2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI é valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 14 del presente provvedimento.
3. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), secondo i principi stabiliti all'art. 3, comma 5, i quali ne beneficiano a seguito di loro specifica richiesta presentata alla RAI entro i sette giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature. In tale richiesta é indicata la durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed é specificato se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivo e radiofonico predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.
4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 3, la RAI provvede a ripartire le
richieste pervenute nei contenitori.
5. Per quanto non é espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
6. La RAI provvede a comunicare i recapiti dell'ufficio competente e il responsabile del
procedimento.


Art. 6.
Informazione


1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i
relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche indirettamente situazioni di vantaggio per alcune delle liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
3. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base
paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle diverse coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) e complessivamente ad assicurare l'equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato
contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera.
4. La RAI comunica alla Commissione il calendario delle trasmissioni di cui al presente
articolo.


Art. 7.
Programmi dell'Accesso


1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.


Art. 8.
Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste


1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI
predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione
simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.


Art. 9.
Tribune elettorali


1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse.
2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'art. 3 comma 3.
3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati aventi diritto secondo quanto previsto all'art. 3 comma 4, lettera a).
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
5. Alle coalizioni, nel loro complesso, é assegnato un tempo uguale a quello complessivamente riservato alle liste, ulteriormente ripartito, su base paritaria, per ciascuna delle coalizioni concorrenti, e suddiviso in un ciclo di tribune, comunque non superiore a dieci, della durata non superiore a 45 minuti ciascuna.
6. Alle tribune elettorali di coalizione prendono parte due esponenti di forze politiche diverse per ciascuna coalizione. Nessun esponente può partecipare a più della metà delle
tribune elettorali spettanti alla relativa coalizione e nessuna forza politica può essere presente, con propri esponenti, in più della metà delle tribune medesime. é possibile derogare al predetto limite qualora il numero di liste componenti una coalizione non sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti nelle tribune elettorali.
7. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.
8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della
specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni é determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
10. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i
partecipanti; se sono registrate, la registrazione é effettuata nelle 24 ore precedenti la
messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
11. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma
non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate é fatta menzione della rinuncia.
12. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento é possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
13.Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla Direzione delle
tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 14.


Art. 10.
Conferenza-stampa dei rappresentanti nazionali di lista


1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dodici giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'art. 9, una conferenza-stampa per ciascuna delle liste di
cui all'art. 3, comma 4, lettera a).
2. A ciascuna conferenza-stampa prende parte il rappresentante nazionale della lista, il
quale può delegare altre persone anche non candidate. Non si applica la lettera b) dell'art. 3, comma 4.
3. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di trenta minuti ed é trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza- stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna conferenza stampa prendono parte tre giornalisti, non appartenenti alla RAI. Il rappresentante della lista partecipante alla conferenza stampa propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale é estratto a sorte un giornalista. Gli altri due giornalisti sono scelti dalla Direzione
delle tribune e dei servizi parlamentari della RAI. La Direzione delle tribune e dei Servizi parlamentari della RAI sottopone alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza-stampa l'elenco dei giornalisti e ne attende la ratifica ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza-stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti.
4. Le conferenze-stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra
entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione é effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in
diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa é determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento Nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non
rappresentati. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio. Il ciclo di conferenze stampa si conclude con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 11.
Conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali


1. La RAI predispone e trasmette, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli
abituali programmi di approfondimento informativo di cui all'art. 6, in aggiunta alle tribune di cui all'art. 9 e alle conferenze-stampa di cui all'art. 10, una serie di conferenze-dibattito cui partecipano i rappresentanti delle coalizioni di liste collegate, di cui all'art. 3, comma 4, lettera a).
2. I rappresentanti della coalizione, al fine di consentire l'equilibrata e completa informazione sui componenti della coalizione stessa, sono individuati dalla coalizione e
comunicati dal suo capo.
In ogni caso, la prima e l'ultima conferenza-dibattito sono riservate ai confronti fra i capi delle coalizioni, individuati secondo quanto previsto dall'art. 14 bis, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. A ciascuna conferenza-dibattito prendono parte in contraddittorio, secondo le modalità di cui al comma 4, un esponente per ciascuna coalizione.
4. Ciascuna conferenza dibattito ha la durata di circa un'ora e quindici ed é trasmessa
tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle conferenze-stampa di cui all'art. 10 e comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono
parte due giornalisti. Ciascun capo di coalizione partecipante alla conferenza dibattito propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale é estratto a sorte un giornalista.
5. La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della RAI, che deve garantire il rigoroso rispetto dei tempi, si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio e correttezza e la parità dei tempi a disposizione dei capi coalizione. Gli altri giornalisti presenti pongono domande, rivolte ad entrambi i capi coalizione, della durata non superiore a 30 secondi.
6. Le conferenze-dibattito sono trasmesse in diretta, la RAI é tenuta a consentirne la
trasmissione, anche in contemporanea, alle emittenti private che lo richiedano, purché si impegnino a trasmettere integralmente il ciclo delle conferenze-dibattito previste.
7. La formazione delle coppie di intervistati, qualora i capi delle coalizioni aventi diritto siano più di due, é determinata per sorteggio. Il calendario delle trasmissioni é proposto dalla RAI, fatta salva la possibilità del Presidente della Commissione di chiederne la modifica su conforme parere dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da far svolgere nelle date più vicine alla votazione le conferenze dibattito tra i capi delle coalizioni che fanno riferimento ai gruppi parlamentari di maggior consistenza nel Parlamento nazionale uscente.
8. Il numero di conferenze dibattito é di cinque se le coalizioni aventi diritto sono pari
a due. Qualora il numero delle coalizioni aventi diritto fossero superiori a due, ciascuna
coalizione ha comunque diritto ad almeno tre conferenze dibattito con ciascun altra coalizione.


Art. 12.
Trasmissioni per la circoscrizione estero


1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione della seguente delibera, la
Direzione di Rai Intemational, sentita la Direzione tribune e Servizi parlamentari, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 e decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai International e da Rai Uno e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della RAI, e una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle
liste nella circoscrizione estero. Con le stesse modalità, nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero sono predisposte e trasmesse una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica previste per il 9 e 10 aprile con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero.
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai International e daicanali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolarecura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai
cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattitopolitico, sulle modalità di espressione del voto nellacircoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione deicittadini di italiani residenti all'estero alla vita politicanazionale. Allo stesso scopo,
Rai International realizza e trasmettenello stesso periodo un'apposita programmazione, che si deve informare rigorosamente alle disposizioni e ai criteri per l'informazione stabiliti dall'art. 6.
3. La Direzione di Rai International, sentita la Direzione delle tribune e dei Servizi parlamentari, realizza almeno una tribuna elettorale televisiva e una radiofonica per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste che
presentano candidati alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 9. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee
a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International e replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di buon ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RA IUNO.
4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni, in particolare quelle di cui agli articoli 10 e 11, siano per quanto possibile collocate in palinsesto su RAI UNO.
5. Nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero, la Direzione delle tribune e dei Servizi parlamentari predisporrà
una striscia quotidiana della durata di quindici minuti sulla campagna elettorale, con particolare riferimento alla campagna condotta dai candidati della circoscrizione. Questa
trasmissione andrà in onda su RAIUNO e su Rai International.


Art. 13.
Trasmissioni per i non udenti


1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.


Art. 14.
Comunicazioni e consultazione della Commissione


1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in
particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente
menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.


Art. 15.
Responsabilità del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore generale


1. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei
criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
Roma, 1° febbraio 2006
Il Presidente: Gentiloni Silveri



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G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
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