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NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Governo

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Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 24 novembre 2015, n. 90178
Modalita' e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
 
Modalita' e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate

nella zona franca urbana istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei territori

dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Alle imprese interessate
Ai Comuni della zona franca della regione
Emilia-Romagna
Alla Regione Emilia-Romagna
Alle Camere di commercio interessate
Alle Prefetture - Uffici territoriali del
Governo interessati
All'Agenzia delle entrate

1. Premessa.
L'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha

istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca comprendente i territori dell'Emilia colpiti

dall'alluvione del 17 gennaio 2014, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 marzo 2014, n. 50, e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici.
Alle microimprese che svolgono la propria attivita' nella zona franca sono riconosciute le agevolazioni fiscali individuate

dallo stesso articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015.
La medesima norma individua le aree dei comuni che rientrano nella zona franca, le risorse finanziarie a copertura

dell'intervento, gli specifici requisiti di accesso alle agevolazioni delle imprese, le tipologie di esenzioni fiscali

concedibili e dispone, infine, al comma 8, che «Per l'attuazione degli interventi ... si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza

e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».
Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle

modalita' di fruizione delle agevolazioni fiscali, nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato articolo 12 del

decreto-legge n. 78 del 2015 (nel seguito, decreto-legge n. 78/2015) e, per quanto da esso non diversamente disposto, dal

decreto ministeriale 10 aprile 2013 (nel seguito, decreto) e sono altresi' stabiliti, ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 8, comma 2, del decreto, le modalita' e i termini di presentazione da parte delle imprese delle istanze di

agevolazione. 2. Perimetro della zona franca.
Il decreto-legge n. 78/2015 stabilisce che la perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o i centri abitati

dei seguenti comuni:
Bastiglia;
Bomporto;
Camposanto;
Carpi;
Cavezzo;
Cento;
Concordia sulla Secchia;
Crevalcore;
Finale Emilia;
Medolla;
Mirabello;
Mirandola;
Modena, limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto;
Novi di Modena;
Poggio Renatico;
Reggiolo;
S. Possidonio;
San Felice sul Panaro;
San Prospero;
Sant'Agostino.
La perimetrazione delle aree interessate dall'intervento e' riportata nelle delibere adottate dalle rispettive

Amministrazioni comunali. Sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), nell'apposita sezione

dedicata alla zona franca dell'Emilia, sono riportati i collegamenti alle predette delibere comunali. 3. Soggetti beneficiari

delle agevolazioni.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati.
3.1 Micro dimensione.
Possono accedere alle agevolazioni le «microimprese», cosi' come definite dalla vigente normativa comunitaria in materia di

aiuti di Stato, operanti nei settori di attivita' economica riportati nel presente paragrafo.
Si evidenzia che, ai sensi della predetta normativa comunitaria, sono considerate «microimprese» le imprese che hanno meno di

10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro.
Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita' di determinazione della dimensione aziendale ai fini

dell'accesso alle agevolazioni - che tengono conto anche degli eventuali rapporti di associazione o di collegamento

intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche -, si rinvia a quanto

stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle attivita'

produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.
Si evidenzia che, relativamente al solo esercizio 2014, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa deve rispettare

requisiti di fatturato e di occupati piu' stringenti di quelli, sopra richiamati, previsti dalla normativa comunitaria. Il

decreto-legge n. 78/2015 stabilisce, infatti, che, relativamente all'esercizio 2014, le imprese devono avere un reddito lordo

inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti non superiore a 5.
Saranno pertanto rigettate le istanze presentate dalle imprese che, seppur qualificate come «microimpresa» ai sensi della

normativa comunitaria, non rispettino, per l'esercizio 2014, i piu' stringenti requisiti di fatturato e di numero di occupati

previsti dal decreto-legge n. 78/2015.
3.2 Costituzione e iscrizione al Registro delle imprese.
Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione

dell'istanza di cui al paragrafo 7.
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese costituite in data successiva al 31 dicembre 2014.
Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, ovvero di iscrizione al Registro delle imprese per le imprese non

tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell'impresa.
3.3 Attivita' svolta all'interno della zona franca urbana.
Le imprese istanti devono svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca. A tali fini, l'impresa deve avere,

alla data di presentazione dell'istanza, la sede principale o un'unita' locale, come risultante dal certificato camerale,

ubicata all'interno della zona franca.
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la localizzazione della sede principale, ovvero dell'unita' locale, all'interno della

zona franca deve essere attestata dal Comune in cui e' ubicata la medesima sede principale o l'unita' locale dell'impresa.
La predetta attestazione, redatta in conformita' al modello riportato nell'allegato n. 2, deve essere allegata al modulo di

istanza di cui al paragrafo 7.
Le istanze di agevolazione prive della menzionata attestazione sono irricevibili.
Sempre ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa, alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7, deve

essere «attiva». A tali fini, rileva la data di avvio attivita' comunicata alla competente Camera di commercio e risultante

dal certificato camerale.
3.4 Assenza di procedure concorsuali.
Le imprese istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione

volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3.5 Attivita' ammesse.
Possono accedere alle agevolazioni le imprese che operano nei settori di attivita' individuati dai codici della

Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 rientranti nelle seguenti «divisioni»:

Codice Divisione: 45, Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e

riparazione di autoveicoli e motocicli
Codice Divisione: 47, Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 Commercio al dettaglio (escluso quello di

autoveicoli e di motocicli)
Codice Divisione: 55, Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 Alloggio
Codice Divisione: 56, Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 Attivita' dei servizi di ristorazione
Codice Divisione: 79, Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 Attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio,

dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse
Codice Divisione: 93, Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 Attivita' sportive, di intrattenimento e di

divertimento
Codice Divisione: 95, Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 Riparazione di computer e di beni per uso

personale e per la casa
Codice Divisione: 96, Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 Altre attivita' di servizi per la persona

Il codice di attivita' ammissibile alle agevolazioni, primario o secondario, e' quello dell'attivita' svolta nella sede

principale o nell'unita' locale ubicata nella zona franca e deve risultare dal certificato camerale dell'impresa istante.
Nel caso in cui l'impresa istante svolga, congiuntamente all'attivita' ammissibile alle agevolazioni, anche un'attivita'

esclusa dagli aiuti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (nel seguito, regolamento de minimis) - come, ad

esempio, attivita' riconducibili al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del

Consiglio, ovvero della produzione agricola - le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l'attivita'

ammissibile. In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento de minimis in merito

all'obbligo in capo all'impresa beneficiaria di assicurare, attraverso un'adeguata separazione delle attivita' e/o la

distinzione dei costi, che le attivita' escluse dall'ambito di applicazione del regolamento de minimis non beneficino degli

aiuti in oggetto. 4. Agevolazioni concedibili.
Nei limiti delle risorse disponibili di cui al paragrafo 5, le imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni

fiscali:
a) esenzione dalle imposte sui redditi;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive;
c) esenzione dall'imposta municipale propria.
Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2015 e 2016.
Di seguito, si riportano ulteriori informazioni circa le condizioni e i limiti riferiti a ciascuna delle tipologie di

esenzioni fiscali previste. a) Esenzione dalle imposte sui redditi.
E' esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall'attivita' svolta dall'impresa all'interno del territorio

della zona franca, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2015 e

2016), fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni.
E' esente il solo reddito prodotto dall'impresa, alle condizioni ed entro i limiti riportati nella presente circolare, nei

periodi di imposta 2015 e 2016. Ne consegue che l'esenzione in argomento non puo' essere utilizzata dalle imprese beneficiare

per il pagamento di imposte su redditi riferiti a periodi di imposta diversi da quelli sopra richiamati.
Ai fini della determinazione del reddito per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano le plusvalenze e le

minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito, TUIR),

ne' le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2015, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in

conformita' alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.
Per l'esenzione dalle imposte sui redditi non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma l dell'articolo

83 del TUIR.
Il limite di euro 100.000,00 e' maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000,00, ragguagliato

ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca e che nello stesso territorio svolga

l'attivita' di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove

assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo

pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di

chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L'incremento e' considerato al netto delle

diminuzioni verificatesi in societa' controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice

civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.
Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la propria attivita' anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio

della zona franca, ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno del predetto territorio, sussiste l'obbligo

in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilita' separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e

servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attivita' svolta all'interno del predetto territorio e al di fuori di esso

concorrono alla formazione del reddito prodotto nel territorio della zona franca per la parte del loro importo che

corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto

dall'impresa nel territorio di interesse e il totale di tutti i ricavi o compensi e altri proventi dell'impresa.
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR, rileva

altresi' il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, comma l, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle

imposte e' computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso

alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale

regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446 e dell'addizionale comunale di cui all'articolo l del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. b) Esenzione

dall'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2015 e 2016), dall'imposta regionale sulle attivita' produttive e' esentato

il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze

e le minusvalenze realizzate.
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello 2015, la cui tassazione o deduzione e' stata

rinviata in applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' della disciplina

vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'articolo l della legge 24

dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.
Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche in altre sedi ubicate al di fuori nel territorio della zona

franca, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui e' possibile beneficiare

dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma

2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. c) Esenzione dall'imposta municipale propria.
Per i soli immobili situati nel territorio della zona franca, posseduti e utilizzati dall'impresa per l'esercizio

dell'attivita' d'impresa, e' riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per ciascuno dei due periodi d'imposta

ammessi (2015 e 2016).
NB: Alla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, le imprese beneficiarie potranno aver gia' versato,

quantomeno in relazione al periodo di imposta 2015, una quota, anche significativa, delle imposte coperte dalle esenzioni di

cui al presente paragrafo. In tali casi, le predette somme versate dall'impresa beneficiaria possono essere recuperate in

sede di dichiarazione dei redditi. 5. Risorse finanziarie disponibili.
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi di cui

all'articolo 8, comma 9, del decreto, euro 19.600.000,00 per l'esercizio 2015 ed euro 19.600.000,00 per l'esercizio 2016, per

complessivi euro 39.200.000,00. 6. Intensita' delle agevolazioni.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.
Non e' applicabile alle agevolazioni in argomento l'ulteriore regolamento «de minimis» richiamato dall'articolo 12, comma 3,

del decreto-legge n. 78/2015 (regolamento UE n. 1408/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107

e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo), poiche' tra le

attivita' economiche ammesse alle agevolazioni dal medesimo decreto-legge n. 78/2015 non figurano attivita' rientranti nel

settore dell'agricoltura.
Ciascuna impresa puo' beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, tenuto conto di eventuali

ulteriori agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di

presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
Il predetto massimale di euro 200.000,00 e' riconosciuto anche per le imprese che, congiuntamente a una delle attivita'

ammissibili alle agevolazioni riportate nella tabella di cui al punto 3.5, svolgano altresi' attivita' di trasporto di merci

su strada per conto terzi, a condizione che l'impresa assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la

distinzione dei costi, che l'attivita' di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.
Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito all'impresa istante, tenuto conto delle relazioni che

intercorrono tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta «impresa unica» di cui all'articolo 2, comma 2, del

regolamento de minimis. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del predetto regolamento de minimis, per «impresa unica» si

intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o

sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con

quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti

o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o piu'

altre imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica».
Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7, l'impresa richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni

gia' ottenute a titolo di «de minimis» e in termini di «impresa unica» alla data di presentazione dell'istanza, nel predetto

periodo temporale di riferimento.
A tali fini, l'esercizio finanziario dovra' coincidere con quello di riferimento dell'impresa, cosi' come indicato dalla

stessa impresa nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa ai «dati identificativi dell'impresa

richiedente». L'esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune

attivita', puo' non coincidere con l'anno solare. 7. Modalita' e termini di presentazione dell'istanza.
Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate con le modalita' telematiche di seguito indicate, sulla base del

modello di istanza il cui «facsimile» e' riportato nell'allegato n. 1 alla presente circolare.
Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica

accessibile dalla sezione «ZFU Emilia» del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).
L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di

cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). L'accesso

alla procedura e' riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della

medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei

servizi, puo' conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza tramite la

citata procedura informatica. L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l'istanza.
In fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica esporra', in via preliminare, l'esito degli accertamenti volti

a verificare alcuni dei requisiti di ammissibilita'.
I citati accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalita' telematica dal

Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di commercio ai sensi della legge 29 dicembre

1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni.
L'esito di tali accertamenti, qualora negativo, e' bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza.

Le imprese potranno verificare l'esito degli accertamenti tramite la procedura informatica e, eventualmente, provvedere a

sanare la propria posizione presso le competenti Camere di commercio al fine di procedere con la finalizzazione della

presentazione dell'istanza.
Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni

nel tempo utile, a verificare tempestivamente, anche per il tramite della procedura informatica, la propria posizione, con

particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale, quali:
1) l'iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva;
2) l'iscrizione al Registro delle imprese della sede o dell'unita' locale di cui al paragrafo 3.3;
3) l'attribuzione esplicita alla sede o unita' locale ubicata nella zona franca di almeno uno dei codici di attivita'

ammissibili alle agevolazioni;
4) l'assenza di procedure di cui al paragrafo 3.4.
Al modulo di istanza deve essere allegata la dichiarazione rilasciata dal Comune, di cui al paragrafo 3.3, attestante che

l'impresa e' localizzata all'interno della zona franca, avendo, entro il perimetro della predetta zona, la sede principale o

un'unita' locale.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 21 dicembre 2015 e sino alle ore 12:00 del 31 marzo

2016.
Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio ne' penalizzazione nell'iter

di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile

saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.
Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, cosi' come le istanze redatte o inviate con modalita' difformi da

quelle indicate, non saranno prese in considerazione. 8. Modalita' di concessione delle agevolazioni.
L'importo dell'agevolazione riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria e' calcolato - tenuto conto delle specifiche

disposizioni, di cui al paragrafo 9, relative alle imprese dei comuni di Carpi e Cento - ripartendo proporzionalmente le

risorse finanziarie disponibili, di cui al paragrafo 5, tra tutte le imprese ammissibili.
Ciascuna impresa ammissibile alle agevolazioni partecipa al predetto riparto per un importo di agevolazioni richieste pari al

massimale di aiuto previsto dal regolamento de minimis (euro 200.000,00), detratti gli eventuali aiuti a titolo di «de

minimis» ottenuti dall'«impresa unica» (vedi quanto precisato al paragrafo 6) nell'esercizio finanziario in corso e nei due

precedenti.
Pertanto, un'«impresa unica» che non ha beneficiato di aiuti «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso e nei due

precedenti partecipa al riparto con un importo di agevolazioni richieste pari a euro 200.000,00.
Diversamente, un'«impresa unica» che avesse beneficiato di aiuti «de minimis», nel richiamato periodo temporale di

riferimento, per un importo, a titolo esemplificativo, di euro 80.000,00, partecipa al riparto delle somme disponibili per le

agevolazioni con un importo di euro 120.000,00.
Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito

istituzionale (www.mise.gov.it). 9. Plafond di risorse per le imprese dei comuni di Carpi e Cento.
Le agevolazioni complessivamente concesse alle imprese localizzate nei comuni di Carpi e Cento non possono superare la somma

di euro 3.920.000,00, pari al 10% delle risorse, di cui al paragrafo 5, complessivamente disponibili per le agevolazioni

nella zona franca di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2015. 10. Informazioni antimafia.
Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG la richiesta di

informazioni circa l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli

indirizzi dell'impresa.
In tali casi, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resta subordinata all'acquisizione

dell'informativa antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive. 11. Modalita' di fruizione

delle agevolazioni.
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e

termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Al fine di rispettare quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78/2015 - ove e' previsto che

l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 7 costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte

delle imprese beneficiare - le medesime imprese possono fruire dell'importo dell'agevolazione concessa nelle seguenti misure:
per il 50% dell'importo dell'agevolazione concessa, in relazione alle imposte di cui al paragrafo 4 riferite al periodo di

imposta 2015;
per il restante 50%, in relazione alle imposte di cui al paragrafo 4 riferite al periodo di imposta 2016.
Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, cosi'

come determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui al paragrafo 8.
Al fine di consentire la fruizione dell'esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle societa' «trasparenti»,

nonche' ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari in conformita' con quanto indicato nella circolare n. 39/E del 24

dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate, le imprese interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio

ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7. 12.

Informazioni e contatti.
Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai

contatti riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it)

dedicata alle agevolazioni per le zone franche urbane.
Allegati:
Allegato 1: Modello di istanza.
Allegato 2: Attestazione sulla localizzazione dell'impresa nella zona franca.
Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale per gli incentivi alle imprese
Sappino
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato PDF qui
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato PDF qui

(G.U. n. 286 del 9 dicembre 2015)


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