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Normativa nazionale - Circolari - Salute e sicurezza

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Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 5 novembre 2009 n. 31
Linee guida per l'istruttoria delle domande di indennizzo dei soggetti affetti da sindrome da Talidomide. (G.U. n. 265 del 13 novembre 2009)
 
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrata dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede l'erogazione, da parte dello Stato, dell'indennizzo di cui all'art. l della legge 25 ottobre 2005, n. 229, di seguito indicato indennizzo per i talidomidici, a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e micromelia, nati dal 1959 al 1965.
Il regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163, all'art. 2 definisce la procedura per la presentazione delle domande e la relativa istruttoria, nonché le modalità di corresponsione del predetto indennizzo. Prevede, altresì, che siano emanate apposite linee guida, che sono oggetto della presente circolare.
A. Presentazione delle domande
La domanda di indennizzo per i talidomidici redatta in carta semplice, firmata e datata, va presentata dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di incapacità, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, via Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma.
La domanda deve indicare i dati previsti all'art. 2, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e deve essere corredata della documentazione amministrativa, stabilita dal predetto articolo.
Ciascuna domanda deve essere corredata altresì della documentazione sanitaria, originale o in copia conforme, concernente l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui é derivata la menomazione permanente del soggetto o la morte del danneggiato a causa della sindrome da talidomide, nelle forme previste dalla legge, così di seguito indicata:
cartella clinica della nascita (se reperibile);
cartelle cliniche e/o certificazione di struttura pubblica dalla quale risulti la diagnosi, la terapia e gli interventi eventualmente subiti;
altra documentazione sanitaria relativa alla diagnosi e al decorso della sindrome da talidomide;
cartella clinica relativa al decesso ovvero, in caso di morte al di fuori di strutture ospedaliere, scheda di morte ISTAT (modello ISTAT/D/4) in originale o in copia conforme.
In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali é stato già riconosciuto l'indennizzo, la domanda di revisione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del regolamento di esecuzione.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione sanitaria originale o in copia conforme:
cartelle cliniche e/o accertamenti diagnostici da cui risulti l'aggravamento della patologia per la quale é stato riconosciuto l'indennizzo.
B. Giudizio delle commissioni mediche ospedaliere (CMO)
Le domande corredate della documentazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del regolamento di esecuzione nonché della documentazione sanitaria di cui al punto A. della presente circolare vengono trasmesse dalla Direzione generale del Ministero, alle competenti commissioni mediche ospedaliere, di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 affinché esprimano il giudizio sanitario sul nesso causale e di classificazione delle lesioni e/o del'infermità, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, del regolamento.
Per cio' che attiene le modalità operative finalizzate all'espressione del giudizio medico-legale, le CMO avranno cura di procedere in analogia a quanto stabilito dalla Direttiva tecnica interministeriale Ministero della difesa e Ministero della sanità del 28 febbraio 1992, concernente «le procedure connesse all'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992,
n. 210».
Sul punto, si richiamano gli elementi di specificità che caratterizzano il giudizio medico-legale per il riconoscimento dell'indennizzo per i talidomidici:
1) la patologia prevista dalla normativa di settore é la sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia;
2) il giudizio medico-legale é espresso sull'esistenza del nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e l'insorgenza della patologia di cui al punto 1), nonché la morte, nei casi previsti;
3) la valutazione dell'ascrizione a categoria delle lesioni o dell'infermità é espressa con riferimento alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modifiche e integrazioni;
4) il processo verbale é redatto sul modello ML/V, allegato alla Direttiva interministeriale in precedenza citata, integrato al quadro A «Giudizio sul nesso causale» con la voce «TALIDOMIDE»;
5) il giudizio medico-legale sulla tempestività della domanda é espresso solo nei casi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione.
C. Notifica del giudizio medico-legale
La Direzione generale del Ministero notifica all'interessato o agli aventi diritto, il giudizio emesso dalla CMO, allegando copia conforme del verbale e, qualora sia riconosciuto il diritto all'indennizzo, l'elenco dei documenti e dei dati necessari ai fini della liquidazione del beneficio.
Roma, 5 novembre 2009
Il capo del Dipartimento della qualità: Palumbo


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