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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale Molise, 18 aprile 2014, n. 12
Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2014. Bilancio pluriennale 2014/2016
 
Art. 1
(Stato di previsione delle entrate)

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2014 è approvato in euro 1.854.965.058,48 in termini di competenza e in euro 2.983.684.478,04 in termini di cassa, come esposto nella tabella "A" allegata alla presente legge.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento alla Tesoreria della Regione di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2014, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui al comma 1.
3. È autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2
(Stato di previsione delle spese)

1. Il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 2014 è approvato in euro 1.854.965.058,48 in termini di competenza e in euro 2.983.684.478,04 in termini di cassa, come esposto nella tabella "B" allegata alla presente legge.
2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione della spesa.
3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

Art. 3
(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise), la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita, per l'anno 2014, in euro 6.049.500,00 così come descritta nella unità previsionale di base n. 111 della funzione obiettivo n. 1.1.

Art. 4
(Classificazione delle entrate)

1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 5
(Classificazione delle spese)

1. Le spese del bilancio regionale 2014 sono ripartite, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 4/2002, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse, denominate macrofunzioni obiettivo.

Art. 6
(Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale)

1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2014 sono allegati i seguenti prospetti:
TABELLA N. 1 - Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;
TABELLA N. 2 - Tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base e capitoli, derivanti da assegnazioni di fondi della Unione europea e dello Stato a specifica destinazione;
TABELLA N. 3 - Tabella delle entrate senza vincolo di destinazione per unità previsionale di base e capitoli;
TABELLA N. 4 - Tabella delle uscite finanziate da entrate senza vincolo di destinazione per unità previsionale di base e capitoli;
TABELLA N. 5 - Elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;
TABELLA N. 6 - Elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;
TABELLA N. 7 - Dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31.12.2013;
TABELLA N. 8 - Dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2014;
TABELLA N. 9 - Elenco delle spese obbligatorie;
TABELLA N. 10 - Nota informativa sui derivati della Regione Molise ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 7
(Bilancio pluriennale)

1. È adottato per il triennio 2014 - 2016 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "C" allegata alla presente legge (in allegato).

Art. 8
(Avanzo di amministrazione)

1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 applicata al bilancio di previsione 2014, determinata in euro 170.774.674,29, è utilizzata come di seguito specificato:
a) euro 46.095.539,44 per la reiscrizione in bilancio di economie di spesa finanziate con fondi assegnati con vincolo di specifica destinazione risultanti dall'esercizio 2013 e riguardanti i fondi comunitari (F.E.S.R. - F.S.E.) e statali (F.S.C.), come indicato nella Tabella 8 allegata alla presente legge;
b) euro 124.679.134,85 iscritti nell'U.P.B. 816 al capitolo 55510 "Fondo di riassegnazione dei residui perenti per perenzione amministrativa relativi a spese finanziate con assegnazioni statali o comunitarie con vincolo di specifica destinazione", utilizzabile soltanto dopo l'approvazione del rendiconto generale 2013.
2. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), è movimentato esclusivamente con atto deliberativo della Giunta regionale.

Art. 9
(Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio)

1. È autorizzata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4/2002, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2014 della somma di euro 102.580.893,67 a titolo di "Giacenze di cassa all'inizio dell'esercizio 2014".

Art. 10
(Oneri continuativi)

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2014 concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale n. 4/2002.

Art. 11
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. All'unità previsionale di base n. 816 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 524.512,34 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa.
2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 9 di cui all'articolo 6, comma 1.
3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'articolo 24 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 12
(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 816 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 200.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".
2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 13
(Capitolo di spesa per finanziare residui perenti cancellati)

1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 816 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2014, di euro 200.000,00.
2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 14
(Fondo di riserva di cassa)

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 816 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di euro 3.000.000,00 a titolo di "Fondo di riserva di cassa".
2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate, e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 15
(Fondo rischi derivanti da pagamenti cedole Bond IRS)

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 816 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 200.000,00 a titolo di "Fondo rischi derivanti da pagamenti cedole Bond IRS".
2. L'autorizzazione al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 e la conseguente iscrizione nello stanziamento dell'unità previsionale di competenza è disposta dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. Con lo stesso provvedimento, ai fini della gestione e della rendicontazione, è indicato specificatamente il capitolo o i capitoli di spese interessati all'iscrizione delle somme.

Art. 16
(Capitolo di spesa per la riassegnazione di risorse per riaccertamento straordinario dei residui)

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 816 dello stato di previsione della spesa dell'importo di euro 4.000.000,00 a titolo di "Fondo di riassegnazione per riaccertamento straordinario dei residui".
2. L'autorizzazione al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 e la conseguente iscrizione nello stanziamento dell'unità previsionale di competenza è disposta dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. Con lo stesso provvedimento, ai fini della gestione e della rendicontazione, è indicato specificatamente il capitolo o i capitoli di spese interessati all'iscrizione delle somme.

Art. 17
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

Art. 18
(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 4/2002, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2014 degli enti sottoelencati:
a) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso;
b) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia;
c) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;
d) Ente per il diritto allo Studio Universitario - Campobasso;
e) Agenzia Regionale Molise Lavoro - Campobasso;
f) Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia;
g) Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso;
h) Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" - Campobasso.
i)Istituto regionale per gli studi storici del Molise - Campobasso.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.
3. I preventivi degli enti di cui al comma 1 formano allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 19
(Variazioni al bilancio)

1. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 4/2002, è autorizzata, nel corso dell'esercizio finanziario 2014 ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 4/2002, ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 20
(Annualità del bilancio)

1. L'esercizio finanziario 2014 ha inizio il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2014.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


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