(B.U. del 24 dicembre 2013, n. 53)
Art. 1
(Bilancio di previsione per il triennio 2014/2016)
1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016, allegato alla presente legge, nell'importo complessivo di euro 1.438.000.000 per l'anno 2014, euro 1.398.000.000 per l'anno 2015 ed euro 1.402.000.000 per l'anno 2016.
Art. 2
(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016, allegato alla presente legge, che indica il riepilogo delle entrate, ripartite per titoli, e il riepilogo delle spese, ripartite per funzioni-obiettivo.
Art. 3
(Ammontare presunto dei residui attivi e passivi)
1. L'ammontare presunto dei residui, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2013, è determinato in euro 680.000.000 per i residui attivi ed in euro 830.000.000 per i residui passivi.
Art. 4
(Previsioni di cassa)
1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento per l'anno 2014 è fissato in euro 1.518.000.000.
Art. 5
(Istituzione di nuove unità previsionali di base)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni necessarie nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016 per l'istituzione di nuove codifiche regionali sia per la gestione dei residui sia per la gestione degli stanziamenti di competenza di risorse assegnate con atto amministrativo.
Art. 6
(Allegati al bilancio di previsione)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016:
a) Allegato n. 1/A: Stanziamenti di competenza delle spese correnti e relativi finanziamenti;
b) Allegato n. 1/B: Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti;
c) Allegato n. 2: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali (parte corrente);
d) Allegato n. 3: Elenco delle garanzie fideiussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione;
e) Allegato n. 4: Quadro dimostrativo dell'equilibrio economico del bilancio.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.