IL CONSIGLIO
Stazione appaltante: Azienda sanitaria locale n. 2 Olbia – Comune di Sezze.
Riferimento normativo: art. 23, decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto.
L'Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia ha fatto pervenire un quesito in ordine alla possibilità di inserire in un contratto stipulato ed in corso di esecuzione, una clausola relativa al premio di accelerazione, non prevista dal capitolato speciale e dal contratto.
Sempre in merito al premio di accelerazione, il comune di Sezze chiede se è possibile, avendo l'amministrazione necessità di avere ultimata l'opera per il 31 agosto p.v., riconoscere il premio di accelerazione per un contratto la cui scadenza naturale è prevista per il 6 dicembre 2002.
Ritenuto in diritto.
L'art. 23 del Capitolato generale di appalto di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, disciplina il premio di accelerazione prevedendo che "in casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte".
Affrontare una problematica sul premio di accelerazione significa dover approfondire la fattispecie attinente al tempo nell'esecuzione dell'appalto.
Il termine nel contratto di appalto, in cui la prestazione è di norma definita in funzione dell'opus da produrre, concerne il tempo dell'adempimento e quindi, riferito al tempo di esecuzione della prestazione, può essere iniziale o finale.
Per quanto attiene il termine iniziale, con la consegna lavori e la redazione del relativo verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori (art. 129, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
Di maggiore rilevanza appare il termine finale, qualificato per sua natura come termine essenziale, dal momento che l'ultimazione dell'opera rappresenta la soddisfazione dell'interesse pubblico al conseguimento dell'oggetto dell'appalto, che trova la propria ragion d'essere nella stessa causa del negozio giuridico.
Il termine di ultimazione, secondo i principi generali di cui all'art. 1184 codice civile, si presume a favore dell'appaltatore e pertanto l'amministrazione non puo nè prevedere un termine così breve, in relazione all'entità e complessità dell'opera da realizzare, da rendere materialmente e tecnicamente impossibile la prestazione, nè pretendere un accelerazione o al contrario un rallentamento, tali da implicare un andamento anomalo dell'appalto o la sopportazione di oneri eccedenti ogni previsione contrattuale. In tale contesto si inserisce il premio di accelerazione con il quale l'appaltatore viene sollecitato nell'ultimazione dell'opera rispetto al termine fissato in contratto. L'acceleramento nell'esecuzione non deve essere incompatibile con il compimento dell'opera a regola d'arte, dal momento che le obbligazioni contrattuali devono comunque essere garantite: infatti la prestazione di conseguire una anticipazione nell'ultimazione dell'opera non costituisce un obbligo dell'appaltatore, bensì è una condizione che consente la corresponsione del premio da parte della stazione appaltante.
Per tale motivo i premi di accelerazione rappresentano dei compensi autonomi rispetto al corrispettivo dovuto all'appaltatore, in quanto diretti a retribuire lo stesso per i vantaggi che fa conseguire alla stazione appaltante: adempiono quindi, ad una funzione inversa a quella cui adempie la penale per il ritardo.
La normativa previgente alla legge quadro contemplava, art. 12 della legge n. 141/1981, la possibilità di prevedere nel capitolato speciale di appalto apposita clausola relativa al premio di accelerazione. Oggi l'istituto è contemplato nel capitolato generale di appalto, di cui al citato decreto n. 145/2000.
Si ritiene che l'attuale previsione normativa che prevede l'inserimento nel contratto della clausola di che trattasi, rappresenta un elemento condizionante l'offerta e pertanto deve essere prevista fin dall'esperimento della gara. Infatti, l'impresa dotata di strumenti operativi od organizzativi tali da consentire uno sviluppo temporale accelerato nell'esecuzione dei lavori, potrà, grazie alla consapevolezza della presenza della clausola relativa al premio, formulare una offerta basata anche su detto incentivo.
Occorre inoltre tener presente la premessa in base alla quale è possibile prevedere il premio di accelerazione e cioè quei "casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto", che comporta una valutazione a monte da parte della stazione appaltante, sulla base della tipologia dell'appalto. In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio accerta che il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del Capitolato generale di appalto, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, in virtù della necessità di una valutazione a monte da parte della stazione appaltante sulla base della tipologia dell'appalto, deve essere previsto in contratto fin dall'esperimento della gara, essendo un elemento condizionante l'offerta;
manda all'Ufficio affari giuridici perchè comunichi la presente deliberazione ai soggetti istanti.
Roma, 29 aprile 2002
Il presidente: Garri