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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture G.U. 24.10.2006, n. 248
Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie
 

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie
ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici ha ampliato le competenze dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, dal 1° luglio 2006, ha assunto la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006, le singole stazioni appaltanti, una o più delle altre parti interessate, singolarmente o congiuntamente, possono rivolgere all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.
Al riguardo si rende che il Consiglio dell'Autorità ha approvato il regolamento recante la procedura di soluzione delle controversie e relativo formulario per l'inoltro delle richieste di parere, consultabili sul sito dell'Autorità stessa.
Pertanto, il Consiglio dell'Autorità al fine di regolare l'accesso alle richieste di interpretazione della norma e di prospettazione di questioni inerenti le procedure di gara, ritiene di dover precisare che l'Autorità provvederà a formulare parere esclusivamente alle richieste inoltrate ai sensi della citata disposizione, utilizzando l'apposito modello presente nel sito.
Relativamente alle questioni che rivestono carattere di generalità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si precisa che l'Autorità provvederà ad unificare per tematiche le singole fattispecie, per l'emanazione di atti a valenza generale.


Art. 1.
Oggetto


1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


Art. 2.
Soggetti richiedenti


1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. A pena di improcedibilità, l'istanza deve essere sottoscritta dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Art. 3.
Presentazione e contenuti dell'istanza


1. L'istanza, da inoltrare secondo il modello presente sul sito dell'Autorità, può essere trasmessa tramite:
raccomandata del servizio postale;
fax;
per posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
intestazione riportante la seguente dicitura «istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006»;
indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;
eventuali soggetti controinteressati;
rappresentare l'eventuale pendenza, per la fattispecie in esame, di un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;
oggetto della gara ed importo a base d'asta;
compiuta e succinta descrizione della fattispecie cui attiene la controversia, con allegazione della documentazione di riferimento;
sintetica rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti;
eventuale richiesta di audizione.
3. Quando l'istanza é formulata dalla stazione appaltante, la stessa deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.


Art. 4.
Avvio dell'istruttoria


1. L'ufficio affari giuridici - settore precontenzioso apre l'istruttoria rendendo noto l'avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile, mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Autorità, nei confronti:
del/i sottoscrittore/i dell'istanza;
dei controinteressati chiaramente identificati nell'istanza stessa.
2. In detta comunicazione é altresì riportato che in caso di mancata partecipazione al contraddittorio documentale e/o orale di una delle parti interessate, l'Autorità valuterà la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.
3. La comunicazione di avvio del procedimento contiene la fissazione della data dell'eventuale audizione di cui al successivo art. 5.
4. Quando l'istanza é presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l'Autorità formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.
5. Ove ritenuto necessario dall'Ufficio Affari Giuridici - Settore Precontenzioso, con la comunicazione di avvio del procedimento, si chiedono alle parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell'istanza,fissando il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione stessa per la ricezione di memorie scritte e/o documenti.
6. In caso di eventuale audizione di cui al successivo art. 5, l'integrazione documentale dovrà pervenire all'Autorità entro il giorno precedente la data dell'audizione.

Art. 5.
Partecipazione all'istruttoria


1. Se richiesta dalle parti interessate, singolarmente o congiuntamente, la «Commissione per la soluzione delle controversie», di cui al successivo art. 6, procede all'audizione delle stesse.
2. Anche se non richiesta dalle parti, l'audizione di cui al comma 1. ha luogo nel caso in cui l'Ufficio Affari Giuridici - Settore Precontenzioso lo ritenga necessario al fine di chiarire aspetti rilevanti della fattispecie sottoposta all'esame dell'Autorità.
3. L'audizione é effettuata entro dieci giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Autorità dell'istanza di parere.
4. All'audizione partecipa, in qualità di relatore, il responsabile del procedimento che espone alla «Commissione per la soluzione delle controversie», di cui al successivo art. 6, la questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità.
5. Il responsabile del procedimento redige processo verbale dell'audizione.


Art. 6.
Commissione per la soluzione delle controversie


1. Presso l'Autorità é istituita la «Commissione per la soluzione delle controversie» presieduta a rotazione da un membro del Consiglio dell'Autorità e composta da esperti nei settori degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nominati dal Consiglio dell'Autorità.
2. La Commissione adotta con propria deliberazione il parere sulla questione oggetto della controversia.
3. Fino alla costituzione di detta Commissione, le competenze e le attività ad essa attribuite sono svolte dal Consiglio dell'Autorità.


Art. 7.
Adozione del parere


1. Il dirigente responsabile dell'Ufficio Affari Giuridici trasmette alla Commissione di cui all'art. 6 la relazione istruttoria finale redatta dal responsabile del procedimento, contenente l'ipotesi di soluzione della questione, entro il termine di dieci giorni dalla data di avvio del procedimento ovvero dalla data di ricezione dell'eventuale integrazione documentale ovvero dalla data dell'eventuale audizione.
2. La Commissione adotta la propria deliberazione entro il termine di dieci giorni dalla data di trasmissione della relazione istruttoria finale.
3. L'Ufficio Affari Giuridici trasmette tempestivamente alle parti interessate la deliberazione della Commissione.
4. L'Ufficio Affari Giuridici cura la raccolta sistematica delle deliberazioni della Commissione nel sito massimario dell'Autorità.
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