Bollettino Ufficiale n. 29 del 8 agosto 2013
Art. 1
Aggiornamento dei residui attivi e passivi
1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascun titolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascun programma dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2012, sono esposti negli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.
Art. 2
Saldo Finanziario al 31.12.2012
1. L'avanzo di amministrazione al 31.12.2012, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, è determinato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2012, in €691.311.309,46.
2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2012, come risultante dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012 e derivante dalla differenza fra l'avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2012 di €641.891.674,13 ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 49.419.635,33.
Art. 3
Aggiornamento del Fondo di Cassa
1. Il fondo di cassa al 31.12.2012 iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 di €400.000.000,00 è aggiornato in € 463.254.543,43 come riportato nell'allegato n. 10 annesso alla presente legge.
Art. 4
Ricorso al mercato finanziario
1. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall'art. 12, comma 1, della L.R. n. 27 del 30.12.2011 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), è rinnovata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 36 del 31.12.2012 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013), per l'importo di € 20.653.186,56 corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2012, relativamente alle spese contenute nell'allegato n. 10 al bilancio di previsione 2012, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell'esercizio 2012 per effetto del disposto di cui all'art. 12, comma 6, della medesima L.R. n. 27 del 30.12.2011.
2. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per la contrazione di un mutuo dell'importo di € 38.766.448,76, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2011, relativamente alle spese non coperte mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell'esercizio 2012 per effetto del disposto di cui all'art. 12, comma 6, della L.R. 30.12.2011, n. 27, disposta dall'art. 4, comma 1, della L.R. n. 16 dell'08.08.2012 e rinnovata dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 35 del 21.12.2012, è rideterminata nella misura di € 27.970.738,37.
3. L'autorizzazione disposta dall'art. 1, comma 3, lett.b) della L.R. n. 35 del 21.12.2012, finalizzata al finanziamento della quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario, è rideterminata nella misura di € 14.430.814,73, corrispondente all'ammontare definitivo degli investimenti da realizzare nel settore sanitario.
4. Il limite massimo di indebitamento di cui all'art.1, comma 1, della L.R. n. 35 del 21.12.2012, di € 61.554.451,54, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in € 77.342.742,44 .
5. L'onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 4 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico del Programma 2 ''Quota Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'', per la quota capitale, e del Programma 01 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'', per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 assestato e nel bilancio pluriennale assestato per gli anni successivi.
6. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2013-2015 - esercizio 2013, contenute negli allegati n. 3 e 6 annessi alla presente legge.
Art. 5
Variazioni Bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015
1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 3, 4 e 5 annessi alla presente legge.
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 6, 7 e 8 annessi alla presente legge.
Art. 6
Allegati
1. All'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 sono inoltre allegati:
a. Il quadro generale riassuntivo 2013/2015 (Allegato 9);
b. Il quadro dimostrativo risultato di cassa (Allegato 10);
c. Il quadro dimostrativo avanzo di amministrazione - Metodo 1 (Allegato 11A);
d. Il quadro dimostrativo avanzo di amministrazione - Metodo 2 (Allegato 11B);
e. Gli equilibri di bilancio 2013/2015 (Allegato 12);
f. Il fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);
g. Il fondo svalutazione crediti - esercizio 2013 (Allegato 14A);
h. Il fondo svalutazione crediti - esercizio 2014 (Allegato 14B);
i. Il fondo svalutazione crediti - esercizio 2015 (Allegato 14C);
j. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati - spese correnti (Allegato 15.1.1);
k. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati - spese correnti (Allegato 15.1.2);
l. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati - spese correnti (Allegato 15.1.3.);
m. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie (Allegato 15.2.1);
n. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie (Allegato 15.2.2);
o. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie (Allegato 15.2.3);
p. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati - spese per rimborso prestiti (Allegato 15.3.1);
q. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati - spese per rimborso prestiti (Allegato 15.3.2);
r. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati - spese per rimborso prestiti (Allegato 15.3.3);
s. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro (Allegato 15.4.1);
t. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro (Allegato 15.4.2);
u. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro (Allegato 15.4.3);
v. Assestamento al Bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 - Stato di Previsione delle Entrate per titoli, tipologie e categorie - previsioni definitive (Allegato 16A);
w. Assestamento al Bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 - Stato di Previsione delle Spese per missioni, programmi e titoli - previsioni definitive (Allegato 16B).
x. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2012 (allegato 11C).
y. Quote di stanziamenti e di impegni finanziate da mutuo - esercizio 2011 (allegato 17A).
z. Quote di stanziamenti e di impegni finanziate da mutuo - esercizio 2012 (allegato 17B).
xx. Assestamento al Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/2015 - Allegato conoscitivo dello stato di previsione delle entrate per Titoli, Categorie e UPB - Previsioni definitive (Allegato 18A).
yy. Assestamento al Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/2015 - Allegato conoscitivo dello stato di previsione delle uscite per Titoli, Macro Funzioni Obiettivo, Funzioni Obiettivo e UPB - Previsioni definitive (Allegato 18B).
Art. 7
Modifiche alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 35 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2013)
1. La tabella E di cui alla Legge regionale 21 dicembre 2012, n.35, articolo 6, comma 1 è sostituita dalla tabella E1, annessa alla presente legge.
2. La tabella F di cui alla Legge regionale 21 dicembre 2012, n.35, articolo 6, comma 2 è sostituita dalla tabella F1, annessa alla presente legge.
3. La tabella G di cui alla Legge regionale 21 dicembre 2012, n.35, articolo 6, comma 3 è sostituita dalla tabella G1, annessa alla presente legge.
Art. 8
Modifiche alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 36(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015)
1. L'allegato 11 di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2012, n. 36, è sostituito dall'allegato 11X, annesso alla presente legge.
2. L'allegato 13 di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2012, n. 36, è sostituito dall'allegato 13X, annesso alla presente legge.
3. L'allegato 17 di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2012, n.36, è sostituito dall'allegato 17X, annesso alla presente legge.
Art. 9
Gestione straordinaria dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l' Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)
1. Al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ente la gestione straordinaria dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l' Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) è prorogata al 30 giugno 2014.
Art. 10
Modifica all'articolo 25 della L.R. 4 agosto 2011, n.17 e s.m.i. (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013)
1. 1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2011, n.17 e s.m.i. è così sostituito:
''5. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'entrata in vigore dell'adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014.''
Art. 11
Adempimenti Patto per la Salute (art. 1 comma 173 lett. f della legge 31dicembre 2004 n. 311)
1. In deroga all'art. 31 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34 ed in ottemperanza alle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria, è autorizzato il ripiano delle perdite d'esercizio 2012 delle Aziende Sanitarie regionali ed il ripiano delle perdite pregresse residuali delle Aziende Sanitarie regionali relative agli anni 2001-2011, nel rispetto della tempistica di cui alla lettera c) dell'art. 24 della Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.
Art. 12
Trasferimento in favore del Comune di Rionero in Vulture
1. La Regione Basilicata assegna un finanziamento in favore del Comune di Rionero in Vulture necessario a garantire il ristoro delle spese e degli oneri relativi al contenzioso concernente la realizzazione dell'immobile adibito a sede dell'IRCCS CROB.
2. Per l'anno 2013 l'importo assegnato è pari ad € 700.000,00.
3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 2 del presente articolo, si provvede mediante gli stanziamenti già iscritti alla Missione 13 ''Tutela della salute'' Programma 07 ''Ulteriori spese in materia sanitaria'' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.
Art. 13
Valorizzazione delle strutture sanitarie con caratteristiche di eccellenza nelle attività di ricerca, ricovero e cura
1. Le Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR) possono proporre alla Giunta Regionale la valorizzazione di specifiche discipline sanitarie, attive nell'ambito delle stesse aziende sanitarie, che svolgono attività assistenziali di alta specialità e documentata e validata attività di ricerca, al fine di consentire l'ulteriore sviluppo delle stesse.
2. La Giunta regionale, verificata la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, propone al Consiglio regionale la candidabilità della disciplina al riconoscimento da parte del competente Ministero.
3. A seguito del pronunciamento positivo da parte del Consiglio regionale, la Giunta cura l'invio della proposta di riconoscimento al competente Ministero per le valutazioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288.
4. Le strutture individuate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3 operano con le modalità e l'organizzazione stabilite da apposito regolamento attuativo approvato dalla Giunta Regionale che stabilisce e prevede:
- personalità giuridica, assegnazione dei beni e del personale, autonomia scientifica e organizzativa nonché, nell'ambito del bilancio dell'Azienda di afferenza della struttura, autonomia contabile;
- il comune esercizio, per la struttura riconosciuta e l'Azienda di afferenza, delle funzioni di Direzione strategica e di quelle del Collegio Sindacale.
Art. 14
Modifiche all'articolo 7 della L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 (Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche)
1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge regionale 28 ottobre 2011, n. 21 ''Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche'' le parole ''2 anni'' sono sostituite dalle parole ''3 anni''.
Art. 15
Fitto di ramo d'azienda della struttura sanitaria ''Don Uva'' di Potenza dalla ''Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza''
1. Al fine di garantire i livelli assistenziali ed occupazionali assicurati presso la struttura sanitaria ''Don Uva'' di Potenza dalla ''Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza'', che versa in stato di crisi, la Giunta regionale, ove si renda necessario, può disporre che l'Azienda Sanitaria di Potenza provveda alla gestione della predetta struttura mediante fitto del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2562 c.c.
2. La Giunta regionale, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, può disporre altresì che le Aziende Sanitarie regionali eroghino i servizi in questione in proprie strutture, anche attraverso forme di sperimentazione gestionale, temporaneamente in deroga ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento.
3. E' dato mandato alla Giunta regionale di definire tempi, modalità ed indirizzi applicativi.
Art. 16
Differimento della conclusione del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale
1. Al fine di rafforzare le azioni di coesione sociale contrastando le spinte all'esclusione ed all'emarginazione, il termine del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale di cui all'art. 24 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è differito al 28 febbraio 2014.
Art. 17
Piano Annuale 2013 delle attività educative e culturali (L.R. 1.6.1988, n. 22) - Modifiche
1. Agli interventi previsti nel settore dello spettacolo di cui al paragrafo 6.3 - Attività teatrali, rientranti nella tipologia di contributo d) sono destinate risorse finanziarie per complessivi € 500.000,00, di cui € 250.000,00, quale contributo una tantum a sostegno dei circuiti teatrali, per il solo anno 2013.
2. Per le finalità di cui all'art. 20 della Legge regionale 20.4.2013, n. 7, ''Istituzione Anno Gesualdiano per il 2013'', sono destinate risorse finanziarie pari ad € 250.000,00.
3. A sostegno degli ulteriori interventi previsti dal Piano annuale 2013 delle Attività Educative e Culturali, è destinato un importo di € 300.000,00 da ripartire proporzionalmente tra le diverse tipologie di intervento, in aggiunta a quanto approvato con la D.C.R. n. 457 del 24 luglio 2013.
4. Sono demandate alla Giunta Regionale le modifiche da apportare Piano annuale 2013 delle Attività Educative e Culturali in relazione alle risorse aggiuntive assegnate in sede di Assestamento del Bilancio Pluriennale 2013-2015, di cui ai punti precedenti.
5. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 ''Fondi da ripartire'' Programma 03 ''Altri Fondi'' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18
Valorizzazione della biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico
1. Al fine di garantire l'attuazione della Legge regionale 2 dicembre 2008, n. 29 e consentire alla biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico lo svolgimento delle proprie attività culturali, si procede allo stanziamento dell'importo di euro 15.000,00, non ancora accreditato per l'anno 2013 e di euro 25.000,00 per lo svolgimento delle ulteriori attività programmate, per un totale complessivo di euro 40.000,00.
2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 ''Fondi da ripartire'' Programma 03 ''Altri Fondi'' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19
Contributo straordinario al Comune di Potenza
1. Al fine di garantire la conservazione della Scuola Materna ''Santa Maria della Speranza'' di Bucaletto, quale presidio educativo ubicato in un contesto rionale del capoluogo in grave disagio socio-economico e in imminente pericolo di chiusura per l'impossibilità delle famiglie di fronteggiare la corresponsione delle rette scolastiche, è concesso al Comune di Potenza un contributo straordinario di € 25.000,00 da trasferire all'istituzione paritaria.
2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 ''Fondi da ripartire'' Programma 03 ''Altri Fondi'' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20
Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità montane
1. La Giunta regionale, ai fini della conclusione della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza inseriti nel ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità, un commissario liquidatore per ogni Comunità Montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata. Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente all'incarico; allo stesso sarà liquidata una indennità annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l'affidamento di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 Enti locali). Il compenso in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità aggiuntiva.
2. Gli oneri derivanti dalla precedente disposizione trovano copertura nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013 alla Missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).
Art. 21
Modifica all'articolo 28 della Legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 e s.m.i.)
1. Il comma 7 dell'articolo 28 della Legge regionale 4.8.2011, n. 17 è sostituito con il seguente:
7. La Regione Basilicata definisce con atto deliberativo della Giunta regionale un contributo pari a 200.000,00 Euro annui finalizzato a garantire i contratti di cui sopra da destinare alle forme associative degli enti locali.
Art. 22
Disposizioni in materia di personale
1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 2 della L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 restano in essere sino alla data di conferimento o rinnovo degli incarichi da parte dell'organo competente.
Art. 23
Disposizioni in materia di spesa del personale e limitazioni alle assunzioni
1. La Regione Basilicata, nell'applicazione della normativa nazionale in materia di obbligo di riduzione della spesa del personale e di limitazioni alle assunzioni, considera unitariamente la spesa del personale e le economie derivanti da cessazioni relative agli anni precedenti della Regione e degli enti strumentali ai quali effettua trasferimenti per il funzionamento.
2. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, definisce le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma precedente e determina le economie derivanti da cessazioni utilizzabili dai singoli enti per assunzioni di personale, sulla base delle rispettive programmazioni e nel rispetto della normativa nazionale vigente.
Art. 24
Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale
1. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
Art. 25
Modifiche all'articolo 6 della Legge regionale 7 settembre 2000, n. 56 (Assestamento al Bilancio di previsione per l'esercizio 2000)
1. Al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 56/2000, dopo ''patrimonio dell'ex E.S.A.B.'' e prima di ''mediante iscrizione'', sono aggiunte le seguenti parole: ''o di altro patrimonio regionale''.
2. Alla fine del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 56/2000 sono aggiunte le seguenti parole: ''e/o mediante il ricorso a risorse provenienti da altre forme di entrate (contributi straordinari dello Stato, lasciti, proventi derivanti dall'estrazione di gas ed idrocarburi)''.
Art. 26
Trasferimento risorse finanziarie ad Artigiancassa per gestione fondi a favore delle Imprese artigiane
1. Al fine di liquidare ad Artigiancassa i compensi per il servizio di gestione dei fondi a favore delle PMI artigiane previsti dalla ex L. 949/1952, dalla ex L. n. 240/1981, dalla ex L. n. 1068/1964 e dalla ex L. n. 35/1995 di cui alla convenzione sottoscritta tra la Regione Basilicata e Artigiancassa il 16/12/1999 e s.m.i. e proroghe, si provvede con lo stanziamento di competenza per l'anno 2013 di € 200.000,00 rientrante nella missione 14 programma 01.
2. Al fine di dotare per l'anno 2013 il fondo gestito da Artigiancassa per operazioni di locazione finanziaria agevolata e operazioni di credito agevolato a favore delle imprese Artigiane di cui alle DD.GG.RR. n. 2164/2006 e n. 62/2007, si provvede con lo stanziamento di competenza per l'anno 2013 di € 150.000,00 rientrante nella missione 14 programma 01.
Art. 27
Patto territoriale Basilicata Nord-Occidentale
1. Al fine di garantire l'attuazione della delibera di Giunta regionale n. 224 del 30 luglio 2008 è concesso a Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale s.r.l., in qualità di soggetto responsabile del Patto Territoriale Basilicata Nord-Occidentale un contributo, una tantum, di euro 30.000,00 per l'anno 2013 da utilizzare per la chiusura degli impegni gestionali connessi alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo Patto.
2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 ''Fondi da ripartire'' Programma 03 ''Altri Fondi'' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28
Avvio procedure per la gestione dell'aviosuperficie E. Mattei dell'agglomerato industriale della Val Basento
1. Allo scopo di stimolare e supportare le attività produttive, presenti nell'agglomerato industriale della Val Basento, quelle agricole e turistiche della costa ionica lucana, è concesso al Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera un contributo annuo di euro 200.000,00 per il triennio 2013/2015, per dare avvio alle procedure necessarie alla gestione dell'aviosuperficie E. Mattei nello stesso triennio.
2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 ''Fondi da ripartire'' Programma 03 ''Altri Fondi'' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29
Modifica all'articolo 11 della Legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, l'espressione ''è ridotta a 250 metri'' è sostituita dalla seguente ''è ridotta a 250 metri per gli impianti fotovoltaici ovvero ad una misura non inferiore a tre volte il diametro delle eliche del rotore degli aereogeneratori per gli impianti eolici''.
Art. 30
Modifiche alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007)
1. Dopo l'articolo 4 della Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 ''Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007'' è aggiunto il seguente articolo:
Art. 4 bis
Norme di salvaguardia
1. Le aree e i siti non idonei alla localizzazione di impianti eolici, di cui all'Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R), sono aggiornati e integrati con quelli individuati, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 alle linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, estendendo, per tipologie ed ampiezza delle fasce di rispetto, le aree ed i siti non idonei già previsti nel P.I.E.A.R.
2. Nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all'art. 135 del D. Lgs 42/2004 e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle ''Linee Guida'' approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2010, allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni, istituito a seguito dell'intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del D. Lgs n. 387/2003 con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i..
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in relazione ai procedimenti per i quali la pertinente Conferenza di Servizio non si è già chiusa con esito favorevole.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile diversa da quella eolica.
Art. 31
Contributo straordinario all'Enoteca regionale lucana
1. Al fine di garantire l'attuazione della Legge regionale 1 luglio 2008, n. 13 e consentire all'Enoteca regionale lucana l'avvio della propria attività, si procede allo stanziamento dell'importo di euro 50.000,00, quale contributo straordinario, per l'adeguamento dei lavori della sede, attualmente non decorosi per le finalità da perseguire.
2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 ''Fondi da ripartire'' Programma 03 ''Altri Fondi'' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 32
Stazione Unica Appaltante Regionale della Basilicata
1. E' istituita, presso la Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata, la Stazione Unica Appaltante Regionale della Basilicata (S.U.A.R.B.) per i lavori di importo superiore a un milione di euro di competenza della Regione Basilicata.
2. Possono aderire alla S.U.A.R.B. gli Enti strumentali della Regione Basilicata, le imprese pubbliche regionali, nonché gli altri soggetti operanti sul territorio della Basilicata di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30.06.2011.
3. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito provvedimento recante le modalità di funzionamento della Stazione Unica Appaltante, unitamente alla approvazione degli appositi schemi di convenzione, ai sensi del D.P.C.M. 30.06.2011, tra la Regione Basilicata e i soggetti di cui al comma 2.
Art. 33
Modifica all'articolo 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), come modificato dall'articolo 10 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25, come modificato dall'articolo 10 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25, è così sostituito:
''Art. 10 (Validità temporale)
1. La presente disciplina ha una validità temporale fino al 31.12.1014.''
Art. 34
Modifica all'articolo 33, primo comma, della L.R. 16.4.2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata)
1. Al quinto comma dell'art. 33 della L.R. 16.04.2013, n. 7 le parole ''le Ater'' sono sostituite dalle parole ''gli Enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica''.
Art. 35
Modifica all'articolo 44, comma 1, della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24, (Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) come sostituito dall'articolo 12 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15
1. Al comma 1 dell'art. 44 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 e s.m.i. le parole ''entro il 31.12.2012'' sono sostituite dalle parole ''entro il 31.12.2014''.
Art. 36
Modifica dell'art. 43 della L.R. 18.12.2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come sostituito dall'art. 11 della L.R. 18.07.2011, n. 15
1. Al terzo comma dell'art. 43 della L.R. n. 24/07, come sostituito dall'art. 11 della L.R. n. 15/2011, le parole ''30 dicembre 2011'' sono sostituite dalle parole ''31dicembre 2013'', le parole ''31dicembre 2013, sono sostituite dalle parole ''31dicembre 2015'' e le parole ''31 dicembre 2012, sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2014''.
Art. 37
Disposizioni a favore dei lavoratori dell'ex Consorzio Agrario Regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata a definire interventi sperimentali a completamento dell'azione a sostegno dei lavoratori dell'ex Consorzio Agrario Regionale.
2. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1 è previsto un onere pari ad euro 60.000,00.
3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 ''Fondi da ripartire'' Programma 03 ''Altri Fondi'' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 38
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.