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CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO

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Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221
Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al biennio economico 2004-2005. (G.U. 28 Giugno 2006, n. 148)
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica);
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, recante «Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005»;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito e dalla Sezione COCER Aeronautica;
Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che incrementa, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che incrementa ulteriormente, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al personale statale in regime di diritto pubblico,
le risorse previste dai citati articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006, con la quale é stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento riguardante le Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Decreta:


Art. 1.
Ambito di applicazione e durata


1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina,
compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di
leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico
2004-2005, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.


Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) é il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia é emanato:
a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;
b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza),
a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera a) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate é emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore della difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, reca: «Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004 - 2005.».
Il testo dell'art. 1, comma 89 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005) é il seguente:
«89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione,rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
- Il testo dell'art. 3, comma 47 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), é il seguente:
«47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo é stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».
- Il testo dell'art. 1, comma 177 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), é il seguente:
«177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
é il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».


Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, si vedano le note alle premesse.


Art. 2.
Importo aggiuntivo pensionabile


1. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:
| |Ulteriore incremento
|Incremento dal 1° |dal 1° novembre 2005
Gradi |gennaio 2005 (euro) |(euro)
Tenente colonnello |12,30 |4,70
Maggiore |12,30 |4,70
Capitano |12,20 |4,70
Tenente |12,10 |4,60
Sottotenente s.p.e. |11,70 |4,50
1° Maresciallo |11,90 |4,60
Maresciallo capo |11,60 |4,50
Maresciallo ordinario |11,40 |4,40
Maresciallo |11,20 |4,40
Sergente maggiore capo|11,30 |4,40
Sergente maggiore |11,10 |4,30
Sergente |11,00 |4,20
Caporal maggiore capo | |
scelto |11,00 |4,20
Caporal maggiore capo |10,90 |5,30
Caporal maggiore | |
scelto |10,90 |5,60
1° Caporal maggiore |10,60 |4,10
Sottotenente CPL |11,20 |4,40
2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
|Misure mensili dal 1° |Misure mensili dal 1°
Gradi |gennaio 2005 (euro) |novembre 2005 (euro)
Tenente colonnello |248,80 |253,50
Maggiore |248,80 |253,50
Capitano |246,70 |251,40
Tenente |244,60 |249,20
Sottotenente s.p.e. |236,20 |240,70
1° Maresciallo |241,40 |246,00
Maresciallo capo |235,60 |240,10
Maresciallo ordinario |231,40 |235,80
Maresciallo |227,20 |231,60
Sergente maggiore capo|229,30 |233,70
Sergente maggiore |225,10 |229,40
Sergente |222,00 |226,20
Caporal maggiore capo | |
scelto |222,00 |226,20
Caporal maggiore capo |220,90 |226,20
Caporal maggiore | |
scelto |219,90 |225,50
1° caporal maggiore |214,60 |218,70
Sottotenente CPL |227,20 |231,60


Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, é il seguente:
«2. Le misure mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
|Dal 1° gennaio 2004 |Dal 1° gennaio 2005
Gradi |(euro) |(euro)
Tenente colonnello |226,50 |236,50
Maggiore |226,50 |236,50
Capitano |224,50 |234,50
Tenente |222,50 |232,50
Sottotenente |214,50 |224,50
1° Maresciallo |219,50 |229,50
Maresciallo capo |214,00 |224,00
Maresciallo ordinario |210,00 |220,00
Maresciallo |206,00 |216,00
Sergente maggiore capo|208,00 |218,00
Sergente maggiore |204,00 |214,00
Sergente |201,00 |211,00
Caporal maggiore capo | |
scelto |201,00 |211,00
Caporal maggiore capo |200,00 |210,00
Caporal maggiore | |
scelto |199,00 |209,00
1° Caporal maggiore |194,00 |204,00
Sottotenente CPL |206,00 |216,00


Art. 3.
Assegno funzionale


1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
|17 anni di servizio |29 anni di servizio
Grado |(euro) |(euro)
1° Caporal maggiore e | |
gradi corrispondenti |1.448,40 |2.168,80
Caporal maggiore | |
scelto e gradi | |
corrispondenti |1.448,40 |2.168,80
Caporal maggiore capo | |
e gradi corrispondenti|1.448,40 |2.168,80
Caporal maggiore capo | |
scelto e gradi | |
corrispondenti |1.448,40 |2.168,80
Sergente e gradi | |
corrispondenti |1.800,20 |3.018,20
Sergente maggiore e | |
gradi corrispondenti |1.800,20 |3.018,20
Sergente maggiore capo| |
e gradi corrispondenti|1.800,20 |3.018,20
Maresciallo e gradi | |
corrispondenti |1.829,40 |3.070,50
Maresciallo ordinario | |
e gradi corrispondenti|1.829,40 |3.070,50
Maresciallo capo e | |
gradi corrispondenti |1.829,40 |3.070,50
1° Maresciallo e gradi| |
corrispondenti |1.829,40 |3.070,50
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
|17 anni di servizio |29 anni di servizio
Grado |(euro) |(euro)
Sottotenente e tenente| |
e gradi corrispondenti|2.153,50 |3.231,70
Capitano e gradi | |
corrispondenti |2.770,90 |5.144,10
Maggiore e gradi | |
corrispondenti |3.122,70 |5.144,10
Tenente colonnello e | |
gradi corrispondenti |3.122,70 |5.144,10
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349 (Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate), é il seguente:
«Art. 2 (Assegno funzionale). - 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
|17 anni di servizio |29 anni di servizio
Grado |euro |euro
1 Caporal maggiore e | |
gradi corrispondenti |1.131,60 |1.694,40
Caporal maggiore | |
scelto e gradi | |
corrispondenti |1.131,60 |1.694,40
Caporal maggiore capo| |
e gradi | |
corrispondenti |1.131,60 |1.694,40
Caporal maggiore capo | |
scelto e gradi | |
corrispondenti |1.131,60 |1.694,40
Sergente e gradi | |
corrispondenti |1.406,40 |2.358,00
Sergente maggiore e | |
gradi corrispondenti |1.406,40 |2.358,00
Sergente maggiore capo| |
e gradi corrispondenti|1.406,40 |2.358,00
Maresciallo e gradi | |
corrispondenti |1.429,20 |2.398,80
Maresciallo ordinario | |
e gradi corrispondenti|1.429,20 |2.398,80
Maresciallo capo e | |
gradi corrispondenti |1.429,20 |2.398,80
1° Maresciallo e gradi| |
corrispondenti |1.429,20 |2.398,80
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
|17 anni di servizio |29 anni di servizio
Grado |euro |euro
Tenente e gradi | |
corrispondenti |1.682,40 |2.524,80
Capitano e gradi | |
corrispondenti |2.164,80 |4.018,80
Maggiore e gradi | |
corrispondenti |2.439,60 |4.018,80
Tenente colonnello e | |
gradi corrispondenti |2.439,60 |4.018,80
- Il testo dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), é il seguente:
«4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, per gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media».


Art. 4.
Compensi forfetari di guardia e di impiego


1. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, così come incrementate
dall'articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono ulteriormente incrementate per l'anno
2005 di euro 46.000,00 e a decorrere dall'anno 2006 di euro 497.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti
all'anno 2005 nonhanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), é il seguente:
«Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego).
- 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione può essere elevato fino ad un massimo di centoventi giorni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11, comma 2, é corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 é corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, é istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 é corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito
dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato maggiore della difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
10. Dal 1° gennaio 2003 é abrogato l'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed é disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 (Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005), é il seguente:
«Art. 7 (Compensi forfetari di guardia e di impiego). - 1. Le risorse di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l'anno 2004 di Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di Euro 20.095.000.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure del compenso forfetario di guardia di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono così rideterminate: prima fascia: Euro 36,00; seconda fascia:
Euro 39,00; terza fascia: Euro 42,00; quarta fascia: Euro 47,00.».


Art. 5.
Tutela assicurativa


1. Ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, é stanziata la somma di 1 milione di euro annui di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.


Nota all'art. 5:
- Il testo del comma 90, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), é il seguente:
«90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, é stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.».


Art. 6.
Proroga di efficacia di norme


1. Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento delle concertazioni.


Art. 7.
Copertura finanziaria


1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 28,890 milioni di euro per l'anno 2005 e a 75,859 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 28,890 milioni di euro, per l'anno 2005, e 38,359 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a 37,500 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 261


Nota all'art. 7:
- Per gli articoli 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, si vedano nelle note alle premesse.



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