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CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO

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Decreto del Presidente della repubblica 1 ottobre 2010, n. 184
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009).
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativon. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2009, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) per il biennio economico 2008 - 2009, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia)
S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia)
S.I.L.P. PER LA CGIL (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia per la CGIL)
S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)
Federazione SP (UILPS-SUP-ANIP Italia Sicura)
UGL - Polizia di Stato
CONSAP - NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA (gia' CONSAP)
COISP (gia' COISP - UP - FPS - ADP - PNFI - MPS)
per il Corpo di polizia penitenziaria:
S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria)
O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria)
FNS CISL (gia' CISL-FNS/Penitenziario)
UIL-PA
S.I.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria)
UGL Polizia Penitenziaria (gia' U.S.P.P. per l'UGL)
FP - CGIL
F. S. A. - C.N.P.P.
per il Corpo forestale dello Stato:
S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale)
Federazione Nazionale UGL/Corpo Forestale dello Stato
Fe. Si. Fo. (gia' SAPeCoFS - CISAL - DIRFOR)
FNS CISL (gia' CISL/CFS)
UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato
CGIL /CFS
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il biennio 2008 - 2009, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), l'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);
Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le
organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;


Decreta:


Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE


Art. 1
Ambito di applicazione e durata


1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.


Art. 2
Nuovi stipendi


1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico


2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico


3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.


Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 4
Indennita' pensionabile


1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:


Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 5
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali


1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2008:
Polizia di Stato: euro 458.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 149.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;
b) per l'anno 2009:
Polizia di Stato: euro 6.132.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
Polizia di Stato: euro 3.267.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 567.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Art. 6
Lavoro straordinario


1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico


Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE


Art. 7
Ambito di applicazione e durata


1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.


Art. 8
Nuovi stipendi


1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico


2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico


3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.


Art. 9
Effetti dei nuovi stipendi


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 10
Indennita' pensionabile


1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennità' pensionabile di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:


Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 11
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali


1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2008:
Arma dei carabinieri: euro 495.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 250.000,00;
b) per l'anno 2009:
Arma dei carabinieri: euro 8.560.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 4.789.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
Arma dei carabinieri: euro 5.831.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 3.348.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Art. 12
Lavoro straordinario


1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico


Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 13
Proroga di efficacia di norme


1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.


Art. 14
Decorrenza del provvedimento


1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.


Art. 15
Copertura finanziaria


1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 1.140.483.000 per l'anno 2010 ed euro 578.652.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
per l'anno 2010, quanto ad euro 561.831.000, a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'»; quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203;
quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Galan, Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 287



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