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CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO

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Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (G.U. n. 119 del 25 maggio 2009 - Suppl. Ordinario n. 77)
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le
procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonché delle Forze armate in
precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
Visto lo schema di provvedimento integrativo del quadriennio
normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il
personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed
Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009
dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della
Difesa, dalla Sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;
Visti l'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e l'articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
Considerato che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze armateé stato concertato con le Sezioni Esercito, Marina ed
Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 2009, con la qualeé stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza
delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7, lo
schema di provvedimento integrativo riguardante il personale non
dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
difesa;


Decreta:


TITOLO I
FORZE ARMATE


Art. 1.
Ambito di applicazione e durata


1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate
(Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed
Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative
ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte
normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, di recepimento del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate.


Art. 2.
Nuovi stipendi


1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle
Forze armate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in
applicazione dell'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n.
222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente
e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:
Vedere tabella a pag. 63
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi
precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2, riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.


Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
schema di provvedimento hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto
entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle
scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di provvedimento. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente schema di provvedimento, avviene in
via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico.


Art. 4.
Importo aggiuntivo pensionabile


1. La decorrenza delle misure dell'importo aggiuntivo pensionabile
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, viene retrodatata al 1°
febbraio 2007.
2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma
precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella
tabella seguente:
Vedere tabella a pag. 65
3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli
incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.


Art. 5.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali


1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,é ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007, euro 15.073.000;
b) per l'anno 2008, euro 53.413.000;
c) a decorrere dall'anno 2009, euro 21.519.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di
trascinamento negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio dicompetenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'annosuccessivo.
4. L'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,é sostituita dalla
seguente:
«c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento
per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli
anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attività
operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non
può essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita
determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei fondi
previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163».
5. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sarà assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.
6. L'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255,é sostituito dal seguente:
«b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalità di
attribuzione delle risorse di cui all'articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.».


Art. 6.
Lavoro straordinario


1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del
compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 302, sono rideterminate negli importi di cui
alla
seguente tabella:
Vedere tabella a pag. 67


Art. 7.
Buoni pasto


1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni
pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009,
l'importo del buono pasto di cui all'articolo 17, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,é rideterminato
in euro 7,00.


Art. 8.
Assegno funzionale


1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i
gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal Maggiore scelto, Caporal
Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa
quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento
di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27
anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella
colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna
4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a
decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Vedere tabella a pag. 68
3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto
di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Vedere tabella a pag. 69
4. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianitàé valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Art. 9.
Indennità di impiego operativo ed altre indennità


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità operativa di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78,é elevata
al 125 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità mensile di impiego
operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,é elevata al 125 per
cento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni,é sostituita dalla tabella 1
allegata al presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai
Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello
spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello
Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'articolo 5,
della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennità di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78,é elevata al 155 per
cento dell'indennità di impiego operativo di base.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unità navali dipendenti
dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG),
l'indennità operativa di imbarco di cui all'articolo 4 della legge
23 marzo 1983, n. 78,é elevata al 190 per cento dell'indennità di
impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e
Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di«acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio
presso il 185° reggimento paracadutisti ed il 4° reggimento alpini
paracadutisti, compete un'indennità supplementare mensile nella
misura del 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di
base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile
con le indennità supplementari già eventualmente in godimento.
7. L'indennità supplementare di cui al comma precedente compete,
con la stessa decorrenza, anche agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti reparti, ma non in possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai giorni dieffettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cuiall'articolo 1 del presente decreto, l'indennità di cui all'articolo
9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78,é così disciplinata:
«Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
servizio presso unità di fanteria con capacità anfibia o unità da
sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed
esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura
mensile del 60 per cento della indennità di impiego operativo di cui
alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora
piu' favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione
anfibia, spetta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto».
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui
alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono
stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento
dell'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
10. L'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, così come
modificato dal comma 2, dell'articolo 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,é così modificato:
«Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e
del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente
determinati i contingenti massimi del personale destinatario della
misura sopra prevista.».
11. Agli operatori subacquei dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità
previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono
rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente
decreto.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare
destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'articolo 2,
comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive
integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo
stesso personale compete, per tredici mensilità, un'indennità di
impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi
mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.
13. Al personale di cui al comma precedente, che abbia prestato
servizio negli stabilimenti militari di pena con percezione delle
relative indennità, compete, all'atto del passaggio ad altra
condizione d'impiego che comporti la cessazione dell'indennità di
impiego operativo aggiuntiva di cui al comma precedente,
un'indennità supplementare pari a un ventesimo dell'indennità
operativa aggiuntiva stessa per ogni anno di servizio effettivo
prestato presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un massimo
di venti anni.
14. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei
60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della
legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.15. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da
causa di servizio.


Art. 10.
Indennità di bilinguismo


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9
settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del
presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici
collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata
dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139,é incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
Vedere tabella a pag. 70
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al
personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio
presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139,é
incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
Vedere tabella a pag. 71
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1
e 2,é rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle
seguenti tabelle:
edere tabella a pag. 71


Art. 11.
Trattamento di missione


1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio
che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà
dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, é rimborsata
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al
personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o
marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di
pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla
prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di
missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione
rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per
responsabilità amministrativo-contabile. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista
dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, rimane fissata in euro 6,00 per ogni ora.
6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta. Il rimborso deve essere corrisposto nella misura di un
pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite
massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione,
a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ultimo periodo, per
missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo
dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui
si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate
almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest'ultimo pasto
ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il
presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 14 del
presente articolo.
8. L'Amministrazioneé tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
9. La località di abituale dimora o altra località può essere
considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove
richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione
dalla sede di servizio.
10. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il
rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o
comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'Amministrazione.
11. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in
missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
12. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e
formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione
continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1,
comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad
accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto
modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
14. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la
corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro
110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle
risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il
rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto
o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiestaé concesso
l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma
forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non
inferiori alle 12 ore continuativeé corrisposto, a titolo di
rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta
fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di
fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa
la concessione delle spese di viaggio.
15. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano
anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di
servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola
unità di personale.
16. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
17. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture
militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico
dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio,
compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilità dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o seraleé corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi.


Art. 12.
Trattamento economico di trasferimento


1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi
idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei
dipendenti
trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8,
della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni e
integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio
di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti
massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che
non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di alloggi forniti dall'Amministrazione,é dovuta in un'unica
soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite,
un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennitàé corrisposta
nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico
o al seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma
5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di
comunicazione formale al dipendente del provvedimento ditrasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di
servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio
privato può, al termine del primo anno di percezione di tale
trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta diarie di
missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici
mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.


Art. 13.
Compenso forfetario di guardia e d'impiego


1. L'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente
della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,é sostituito dal seguente:
«5. Per servizi armati e non si intendono i servizi
presidiari, di
caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano
comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico,
che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da
parte del personale e comunqueé assicurato al personale, in via
prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di
guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto
nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto
ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.


Art. 14.
Orario di lavoro


1. La durata dell'orario di lavoroé di 36 ore settimanali.
2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di
lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo
nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero
della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati
nelle predette giornate.
3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi
previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono
essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con
apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di
servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non
recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna
Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico,é esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.
5. Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si
protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha
diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a
12 ore.
6. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con
l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro
in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il
beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della
normativa di settore; tale beneficio noné monetizzabile.
7. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere
all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore
consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per
un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
8. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività
infrasettimanale,é concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
9. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 11, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero,é rideterminata in euro 8,00.


Art. 15.
Licenze straordinarie e aspettativa


1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di licenza straordinaria, con esclusione delle indennità per servizi
e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al
personale delle Forze armate.
2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale, permane ovveroé collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermità sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste
dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, fermi restando i limiti
previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare
e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale
collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta
la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle
somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennità previste per la giornata lavorativa.
5. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio
maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedoé autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.6. Il congedo per la formazioneé finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dall'Amministrazione.
7. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene
collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e
tale periodo noné computato nell'anzianità di servizio e noné
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
8. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può
superare il 3 per cento della forza effettiva complessiva.
9. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio
della fruizione del congedo.
10. Il congedo per la formazione può essere differito con
provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non
può essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di
pace.


Art. 16.
Terapie salvavita


1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda
sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo,
sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di
aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria
militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle
indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.


Art. 17.
Tutela delle lavoratrici madri


1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti
disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio,
a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di
età del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età
del figlio, per la madre dal servizio notturno o da turni
continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni
monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di
ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso
dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu'
vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei
riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.


Art. 18.
Diritto allo studio


1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami
universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano anche
in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 nel caso di
iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari
fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano
attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari
per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono
conteggiati nelle 150 ore medesime.


Art. 19.
Asili nido


1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del
personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, di euro
53.515,00 annui.
3. Per il solo anno 2009, l'importo di cui al precedente comma 2é
maggiorato di euro 288.000.


Art. 20.
Tutela legale


1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997,
n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In
mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si
applicano le vigenti disposizioni in materia di successione.
Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale
delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al
servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di
fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la
somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa
se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al
personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.


Art. 21.
Commissione paritetica e norme di garanzia


1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal
presente decreto e da quelli emanati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti
interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale
interessato fra l'Amministrazione e le sezioni del Consiglio Centrale
di Rappresentanza può essere formulata, da ciascuna delle parti,
alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di
esame della questione controversa con la specifica e puntuale
indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa
si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta
Commissione procede ad un esame della questione controversa,
predisponendo un parere non vincolante.
2. Presso il Ministero della Difesa,é istituita, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di
cui al comma 1, una Commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione ed inoltre composta, in pari numero, da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza. Per
rappresentanti dell'Amministrazione si intendono lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori di Forza Armata, il Segretariato Generale della Difesa, la Direzione Generale per il personale militare e la Direzione Generale delle pensioni militari, del
collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.
3. Le richieste di esame di cui al comma 1, avanzate anche
singolarmente dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Segretariato Generale della Difesa, dalle Direzioni Generali, dal Consiglio Centrale di Rappresentanza o dalle singole Sezioni di Forza armata devono essere inoltrate al Gabinetto del Ministro della Difesa, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, che cura gli adempimenti conseguenti.
4. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo,
permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto
il personale militare interessato, l'Amministrazione e il Consiglio
Centrale di Rappresentanza, per il tramite dello Stato Maggiore
della Difesa, possono attivare la procedura di cui all'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
171.


TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 22.
Proroga di efficacia di norme


1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove
non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di concertazione.


Art. 23.
Decorrenza del provvedimento


1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei
precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.


Art. 24.
Copertura finanziaria


1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 134,333 milioni di euro per l'anno 2007, in 74,846
milioni di euro per l'anno 2008 ed in 69,439 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto a 107,142 milioni di
euro, per l'anno 2007, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; quanto a 27,191 milioni di euro, per l'anno 2007, e quanto a 21,537 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 53,309 milioni di euro, per l'anno 2008, e quanto a 47,902 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanzeé autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la funzione pubblica e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 166


Allegato
Vedere tabella 1 a pag. 77
Vedere tabella 2 a pag. 78
Vedere tabella 3 a pag. 79
Vedere tabella 4 a pag. 80



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