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CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO

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Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (G.U. n. 119 del 25 maggio 2009 - Suppl. Ordinario n. 77)
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con
carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento
militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei
rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed
ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali
e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione del 13 luglio 2006, relativo alla
«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle
trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il
quadriennio normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il
biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativa del quadriennio
normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo
2009 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia);
S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia);
S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia);
SILP per la CGIL;
Federazione Confederazione CONSAP - ITALIA SICURA (ANIP USP);
Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento
Sindacale per l'UGL;
COISP - UP - FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale
delle Forze di polizia);
UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato);
per il Corpo della polizia penitenziaria:
S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria);
O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria);
CISL-FPS/Polizia penitenziaria;
UIL-PA/Polizia penitenziaria;
S.I.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria);
CGIL-FP/Polizia penitenziaria;
S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria);
U.S.P.P. (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP);
Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.;
per il Corpo forestale dello Stato:
S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale);
UGL/Corpo forestale dello Stato;
CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;
UIL-PA/Corpo forestale dello Stato;
Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS - CISAL;
CGIL - FP/Corpo forestale dello Stato;
Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR);
Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo del
quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico
2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visti l'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e l'articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria per il 2008);
Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale integrativo per le
Forze di polizia ad ordinamento civile é stata sottoscritta da tutte
le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo
schema di provvedimento integrativo per le Forze di polizia ad
ordinamento militare é stato concertato con entrambe le Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di
rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per
l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7,
commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 2009, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale integrativo riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento integrativo riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali


Decreta:


TITOLO I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE


Art. 1.
Ambito di applicazione e durata


1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative
ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte
normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale
e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.


Art. 2.
Nuovi stipendi


1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre
2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente
e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente: Vedere tabella a pag. 3
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi
precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.


Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso,
come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli
effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 4.
Indennità pensionabile


1. La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma
precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente: Vedere tabella a pag. 5
3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli
incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.


Art. 5.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali


1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220,
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170,é ulteriormente incrementato delle
seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;
b) per l'anno 2008:
1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di
trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1,
lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Polizia di Stato: euro 174.000;
b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli
oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto
di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.


Art. 6.
Lavoro straordinario


1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del
compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui
alla seguente tabella: Vedere tabella a pag. 7


Art. 7.
Buoni pasto


1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni
pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009
l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,é
rideterminato in euro 7,00.


Art. 8.
Assegno funzionale


1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le
qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo,
viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa
quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento
di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27
anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella
colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna
4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a
decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Vedere tabella a pag. 9
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche
equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo
di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli
agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per
effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Vedere tabella a pag. 10
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi
precedenti, per il compimento delle prescritte anzianitàé valutato
il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianitàé valutato il servizio
comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianitàé valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Art. 9.
Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)


1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)
della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS,
che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel
settore operativo dello stesso Nucleo,é attribuita, a decorrere dal
1 gennaio 2009, un'indennità mensile stabilita in relazione alla
qualifica e all'anzianità di servizio nella misura indicata nella seguente tabella: Vedere tabella a pag. 11
2. L'indennità di cui al comma 1é cumulabile anche conl'indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure
previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del
Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di
operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari,é
corrisposta l'indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.


Art. 10.
Indennità per operatori subacquei


1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza
dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e
successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella
tabella 1 allegata al presente decreto.


Art. 11.
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità


1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego
operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite
al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono
rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi
ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.
3. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei
60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della
legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo
di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai
sovrintendenti e qualifiche equiparate con un'anzianità inferiore a
15 anni,é incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la
tabella allegata al suddetto comma 2é sostituita dalla tabella 2
allegata al presente decreto.


Art. 12.
Indennità di bilinguismo


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9
settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del
presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici
collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata
dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140,é incrementata nelle seguenti
misure mensili lorde: Vedere tabella a pag. 12
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al
personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio
presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 10, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140,é
incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: Vedere tabella a pag. 12
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1
e 2é rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Vedere tabella a pag. 13


Art. 13.
Trattamento di missione


1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà
dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, é rimborsata
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al
personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete, il rimborso del
biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o
marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di
pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla
prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di
missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione
rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di
servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola
unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per
responsabilità amministrativo - contabile. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad
accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto
modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione
dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164,é elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso é corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per
missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo
dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui
si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate
almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest'ultimo pasto
ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il
presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del
presente articolo.
10. L'Amministrazione é tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti.
11. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta é concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative é corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di
fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa
la concessione delle spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di
corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa
nella medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il
rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o
comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in
missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul
certificato di viaggio.
16. L'indennità di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre
1973, n. 836é corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per
tutte le attività istituzionali di controllo del territorio
transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i
compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie
attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione
transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.


Art. 14.
Trattamento economico di trasferimento


1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e
integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio
di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che
non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di alloggi forniti dall'Amministrazione,é dovuta in un'unica
soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite,
un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennitàé corrisposta nella
misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il
diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa
vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio
eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio
all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma
5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di
comunicazione formale al dipendente del provvedimento di
trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto
trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici
mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.


Art. 15.
Orario di lavoro


1. La durata dell'orario di lavoro é di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1
concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti
disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi
ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico,é esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore
24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo
per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno
giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento
dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero,é rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività
infrasettimanale,é concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro
straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo
di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite
nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota
spettante, entro l'anno successivo.


Art. 16.
Congedi straordinari e aspettativa


1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi
e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale
accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero é collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle
somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti
di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le
disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa
per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.
Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di
servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal
tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte
le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di
aspettativa.
5. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai
ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato
permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei
compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, é collocato
in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto
dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.
6. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennità previste per la giornata lavorativa.


Art. 17.
Terapie salvavita


1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda
sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo,
sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di
aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I
giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli
effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono
retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.


Art. 18.
Tutela delle lavoratrici madri


1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si
applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta
degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età
del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età
del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi
articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni
continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di
ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso
dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu'
vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei
riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati
sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti
al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.


Art. 19.
Diritto allo studio


1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami
universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale,
in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di
iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari
fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano
attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari
per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono
conteggiati nelle 150 ore medesime.


Art. 20.
Asili nido


1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del
personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico,
secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti
importi annui:
a) Polizia di Stato: euro 533.695;
b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;
c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.


Art. 21.
Tutela legale


1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152, e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a
richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese
legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata
la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.


Art. 22.
Forme di partecipazione


1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «turni di
reperibilità», sono inserite le seguenti parole:
«ed il cambio turno.».
2. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,é sostituito dal seguente comma:
«5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente
forme di
partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e
successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con
rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle
organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del
Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio
normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresì, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale é considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette
Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione. ».
3. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, dopo il comma 5,é aggiunto il seguente comma:
«6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della
spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
saranno definite le modalità per la costituzione di una Commissione
consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti
in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale
partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia
penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di
Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalità per la
costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e
pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al
Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. ».
4. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 31, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti parole:
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e».
5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 32, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo
le parole «Alla ripartizione degli specifici monte ore annui
complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le
organizzazioni sindacali del personale», sono aggiunte le seguenti
parole:
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e».
6. All'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le parole «associativi e» sono
eliminate.


Art. 23.
Norme di garanzia


1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «periferiche
dell'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole:
«che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.».
2. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,é sostituito dal seguente comma:
«3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, é
istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione,
dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e
l'organizzazione, presieduta da un rappresentante
dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti
dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita
dal presente decreto.».


Art. 24.
Ambito di applicazione e durata


1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative
ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte
normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.


TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE


Art. 25.
Nuovi stipendi


1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 20,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29
novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente
e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella
seguente: Vedere tabella a pag. 19
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi
precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli
incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170.


Art. 26.
Effetti dei nuovi stipendi


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 27.
Indennità pensionabile


1. La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile
di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma
precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella
tabella seguente: Vedere tabella a pag. 21
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.


Art. 28.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali


1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170é ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 15.345.000;
2) Guardia di Finanza: euro 9.579.000;
b) per l'anno 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 46.954.000;
2) Guardia di Finanza: euro 28.286.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Arma dei carabinieri: euro 14.410.000;
2) Guardia di Finanza: euro 4.540.000.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di
trascinamento negli anni successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1
lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Arma dei carabinieri: euro 74.000;
b) Guardia di Finanza: euro 38.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli
oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto
di trascinamento negli anni successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
6. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme
destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sarà
assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della
normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.


Art. 29.
Lavoro straordinario


1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del
compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui
all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: Vedere tabella a pag. 23


Art. 30.
Buoni pasto


1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni
pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno
2009,
l'importo del buono pasto di cui all'articolo 61, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,é rideterminato in euro 7,00.


Art. 31.
Assegno funzionale


1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i
gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere
scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di
euro 781,00 annui lordi;
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa
quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento
di 27 anni di servizio;
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27
anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella
colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna
4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a
decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:
Vedere tabella a pag. 25
3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto
di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1°
dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: Vedere tabella a pag. 26
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi
precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità é valutato
il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianitàé valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Art. 32.
Mantenimento indennità incursori


2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei
carabinieri, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche se impiegato presso i reparti della 2^ Brigata Mobile dell'Arma dei carabinieri per finalità comunque tipiche delle attività degli incursori.


Art. 33.
Indennità per operatori subacquei


1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza
dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e
successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella
tabella 1 allegata al presente decreto.


Art. 34.
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità


1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi
ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si
applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di
servizio.
3. Per il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite
dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso
della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo
di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai
brigadieri con un'anzianità inferiore a 15 anni,é incrementato di
euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto
comma 2é sostituita dalla tabella 3 allegata al presente decreto.


Art. 35.
Indennità di bilinguismo


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9
settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 24 del
presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici
collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata
dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140,é incrementata nelle seguenti
misure mensili lorde: Vedere tabella a pag. 27
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al
personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, in servizio
presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 22, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140,é
incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: Vedere tabella a pag. 27
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1
e 2é rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Vedere tabella a pag. 27


Art. 36.
Trattamento di missione


1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietàdell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione,é
rimborsata
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al
personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o
della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di
pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla
prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di
missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione
rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per
responsabilità amministrativo - contabile. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto
modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione
dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164,é elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso é corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per
missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo
dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui
si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate
almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest'ultimo pasto
ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il
presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del
presente articolo.
10. L'Amministrazione é tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
11. La località di abituale dimora o altra località può essere
considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove
richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione
dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza
preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la
corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro
110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto
o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta é concesso
l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma
forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non
inferiori alle 12 ore continuative é corrisposta, a
titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di
Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella
medesima località, di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il
rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o
comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
16. L'indennità di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre
1973, n. 836é corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per
tutte le attività istituzionali di controllo del territorio
transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i
compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie
attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione
transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.


Art. 37.
Trattamento economico di trasferimento


1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e
integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a
carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista
l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico
ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista,
può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di
locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino
all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di alloggi forniti dall'Amministrazione,é dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di euro 1.500,00. Tale indennità é corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero può optare,
mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede
di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma5, della legge 18 dicembre 1973 n. 836 decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto
trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici
mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.


Art. 38.
Orario di lavoro


1. La durata dell'orario di lavoro é di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1
concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti
disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze
ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico,é esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio
si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un
intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici
ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 28, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero,é rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività
infrasettimanale,é concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse
all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi
della normativa di settore; tale beneficio noné monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non
possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con
apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di
servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non
recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna
Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.


Art. 39.
Licenze straordinarie e aspettativa


1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti
gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni
periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale
accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero é collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo
14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la
metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il
diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla
ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di
servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del
collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si
cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti
previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare
e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale
collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta
la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle
somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.
6. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali in servizio permanente
effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.


Art. 40.
Terapie salvavita


1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili
secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda
sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo,
sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o
aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria
militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle
indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.


Art. 41.
Tutela delle lavoratrici madri


1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio,
a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di
età del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età
del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su
turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni
monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24
ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al
compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di
ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso
dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che
abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu'
vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


Art. 42.
Diritto allo studio


1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami
universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano
anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di
iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari
fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano
attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari
per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono
conteggiati nelle 150 ore medesime.


Art. 43.
Asili nido


1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 61
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti
importi annui:
a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;
b) Guardia di finanza: euro 503.720.


Art. 44.
Tutela legale


1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a
richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese
legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata
la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al
personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.


Art. 45.
Commissione paritetica e norme di garanzia


1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal
presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti
interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale
interessato fra le amministrazioni e le rispettive sezioni del
Consiglio Centrale di Rappresentanza può essere formulata, da
ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la
specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi
alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della
questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La
relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno
in cuié stata formulata la richiesta.
2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando
Generale della Guardia di Finanza costituiscono, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al
comma 1, una Commissione paritetica. Ciascuna Commissione,
nominata dal rispettivo Comandante Generale,é presieduta da un
rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal
Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e
da rappresentanti della rispettiva sezione del Consiglio Centrale di
Rappresentanza.
3. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo,
permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto
il personale militare interessato, le amministrazioni o le sezioni
del Consiglio Centrale di Rappresentanza, tramite i rispettivi
Comandi Generali, possono attivare la procedura di cui all'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.


TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 46.
Proroga di efficacia di norme


1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi,
ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.


Art. 47.
Decorrenza del provvedimento


1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei
precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.


Art. 48.
Copertura finanziaria


1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 362,167 milioni di euro per l'anno 2007, in 205,154
milioni di euro per l'anno 2008 ed in 210,561 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto a 267,416 milioni di
euro, per l'anno 2007, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; quanto a 94,751 milioni di euro, per l'anno 2007, e quanto a 58,463 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 146,691 milioni di euro, per l'anno 2008, e quanto a 152,098 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana .é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la funzione pubblica e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 165


Allegato
Vedere tabella 1 a pag. 33
Vedere tabella 2 a pag. 34
Vedere tabella 3 a pag. 35



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