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CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO

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Comunicato dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro CNEL - Biennio economico 2008-2009. (G.U. n. 178 del 2 agosto 2010)
 

Il giorno 21 luglio 2010 alle ore 12,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo firmato e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
CISL FPS firmato CISL firmato
UIL PA firmato UIL firmato
CIDA UNADIS firmato CIDA firmato
DIRSTAT firmato CONFEDIRSTAT firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente del CNEL per il biennio economico 2008 - 2009.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL CNEL
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009


INDICE
CAPO I: Disposizioni generali
- Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
CAPO II: Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia
- Art. 2 - Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima
fascia
- Art. 3 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
- Art. 4 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e risultato dei dirigenti di prima fascia
CAPO III: Trattamento economico dei dirigenti di II fascia
- Art. 5 - Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda
fascia
- Art. 6 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
- Art. 7 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e risultato dei dirigenti di seconda fascia


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto


1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano ferme le disposizioni contenute nei precedenti CCNL.


CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA


Art. 2
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia


1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito dall'art. 18, comma 2, del CCNL del 3 marzo 2010, nella misura di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, é incrementato, dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:
- dal 1° gennaio 2008 di € 57,31
- rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 132,10
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1° gennaio 2009 é rideterminato in euro 55.397,39 per 13 mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 19 gennaio 2007 é rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti come previsto dall'art. 49, comma 6, del CCNL del 19 gennaio 2007.
5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento di ciascun dirigente.


Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici


1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale é conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.


Art. 4
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia


1. Il fondo di cui all'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL del 19 gennaio 2007 é ulteriormente incrementato del 2,11% calcolato sul monte salari anno 2007, relativo ai dirigenti di prima fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2. Le risorse di cui al precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.


CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA


Art. 5
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia


1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi dell'art. 21, comma 2, del CCNL del 3 marzo 2010, nella misura annua lorda di € 41.968,00 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, é incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 1° gennaio 2008 di € 23,49
- rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1° gennaio 2009 é rideterminato in € 43.310,90 per 13 mensilità.
3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi all'art. 48, comma 1 (struttura della retribuzione), del CCNL del 19 gennaio 2007, é rideterminata a decorrere dal 1/1/2009 in € 12.155,61 annui lordi comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti come previsto dall'art. 52, comma 6, del CCNL del 19 gennaio 2007.
5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.


Art. 6
Effetti dei nuovi trattamenti economici


1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale é conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.


Art. 7
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia


1. Il fondo di cui all'art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL del 19 gennaio 2007 é ulteriormente incrementato del 1,76%, calcolato sul monte salari anno 2007 relativo ai dirigenti di seconda fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2. Le risorse di cui al primo comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.



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