A seguito del parere espresso dal Comitato di settore il 3 settembre 2008 sul testo di
ipotesi di Accordo relativo al CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnico ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e della certificazione resa dalla Corte dei
conti il 16 ottobre 2008, a seguito della quale si é integrato l'art. 27, comma 1 del presente contratto,
il giorno 17 ottobre 2008 alle ore 11,30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:
L'A.Ra.N.: nella persona del Presidente:avv. Massimo Massella Ducci Teri
e le seguenti: Organizzazioni Confederazioni sindacali sindacali
CGIL FP..... CGIL.....
CISL FPS COSIADI..... CISL.....
UIL FPL..... UIL.....
FP CIDA..... CIDA.....
SNABI SDS.....
SINAFO.....
AUPI..... CONFEDIR....
CONFEDIR SANITà
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale relativo al quadriennio normativo2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel testo che segue.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Parte normativa quadriennio 2006 - 2009 e parte economica biennio 2006-2007
PARTE I
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente Contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di cui al CCNL 3 novembre 2005, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del CCNQ. per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine «dirigente»
si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
4. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario, nel testo sono indicate come «dirigenti delle professioni sanitarie».
5. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall'art. 1, comma 3 e commi da 5 a 8
del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002-2005, primo biennio economico che é indicato nel testo come «CCNL del 3 novembre 2005».
Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la
parte normativa ed é valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro trenta giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto
dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul coto del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli articoli 47 e 48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.
8. L'art. 2 del CCNL 3 novembre 2005 é disapplicato.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art. 3.
Relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell'8 giugno 2000, dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e dal CCNL del 3 novembre 2005, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano o integrano la predetta disciplina.
Art. 4.
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e
biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'Azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l'Azienda, trasmette alla regione la documentazione relativa all'ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce
contestuale informazione alle OO.SS. ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del CCNL del 3 novembre 2005.
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell'art 5 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta
dall'Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro centocinquanta giorni dalla stipula del presente contratto, salvo
diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell'osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative.
6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio é effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante é inviata a tale
organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione é effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
8. Le aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN i contratti integrativi entro
cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell'art. 46, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Le clausole dei commi 3 e 4 del presente articolo hanno carattere sperimentale e
sono soggette a verifica delle parti nella prossima sessione negoziale di livello nazionale.
10. L'art. 5 del CCNL del 3 novembre 2005 é disapplicato.
Art. 5.
Coordinamento regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 53 del CCNL 3 novembre 2005;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lettera a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 49, comma 2, primo e secondo alinea del CCNL 3 novembre 2005;
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica
del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi
dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono
essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;
f) alla verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati
alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza;
g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e
procedure finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche
temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al
raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
i) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati
ai sensi del comma 6;
j) ai criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lettera G) del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa;
k) ai criteri generali per l'attuazione dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e modalità e limiti della copertura dei relativi oneri;l) ai criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle ventiquattro ore, di cui all'art. 7 del presente CCNL.
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la
contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 4.
3. Ove le regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del
CCNL, di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei novanta giorni previsti dal comma 1 medesimo.
4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, si applica il comma 2 dell'art. 4 del presente CCNL.
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le
regole contrattuali stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8
giugno 2000 (articoli 50, 51, 52 e 53 del primo biennio e 8 e 9 del secondo biennio),
nonché dall'art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli articoli 49, 50, 51 e 52 del CCNL 3 novembre 2005, dagli articoli 9, 10 e 11 del CCNL 5 luglio 2006 e dagli articoli 25, 26 e 27 del presente CCNL.
6. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna regione con le OO.SS. di categoria
firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente
contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo
alle risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli articoli 49, 51 e corrispondenti
fondi dell'art. 52 del CCNL 3 novembre 2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell'entità dei finanziamenti, dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del decreto legislativo n. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
7. I protocolli stipulati per l'applicazione del comma 6 saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8. L'art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 é disapplicato.
Titolo III
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Incarichi dirigenziali
Art. 6.
Sistema degli incarichi e sviluppo professionale
1. Nell'ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito nel conferimento degli incarichi, é volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo
della dirigenza viene confermato quanto già previsto dall'art. 27, comma 2 del CCNL 8
giugno 2000 specificando, altresì, che le diverse tipologie di incarico, gestionali e professionali, sono entrambe funzionali ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore qualità assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni dirigenziali vengono
ribaditi i seguenti principi:
- in relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000, le
tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale;
- l'autonomia e la responsabilità professionale del dirigente, quale condizione naturale e
necessaria della funzione dirigenziale, vanno salvaguardate anche ove queste si esplichino nell'ambito di una struttura articolata ma unitariamente preordinata.
4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralità del sistema degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'organizzazione aziendale,
si impegnano a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui all'art. 29 del presente CCNL, modalità e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie.
Capo II
Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti
Art. 7.
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione
integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione
dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del
servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di
quella successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione
appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle
linee di indirizzo emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, lettera l) del presente CCNL.
5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall'art. 14, comma 7, del CCNL 3 novembre 2005, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.
6. é fatta salva l'attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con
quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro
novanta giorni dalla stipula del presente CCNL.
Titolo IV
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE,DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
Art. 8.
Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
1. A seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, con cui é stato reso esecutivo l'Accordo Stato-regioni del 15 novembre 2007 concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL entra a regime l'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, già provvisoriamente disciplinata dall'art. 41 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004.
2. Le aziende provvedono all'istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla
base delle proprie esigenze organizzative mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle regioni. La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente le regioni possono adottare, sulla materia, apposite linee di indirizzo ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, indicando
altresì, ove necessario, le modalità e i limiti della copertura dei relativi oneri.
4. Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte le norme previste per la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed 'amministrativo, dai CCNL vigenti
alla data di entrata in vigore del presente contratto. Di conseguenza la struttura della
retribuzione é quella di cui all'art. 33, comma 1, del CCNL 3 novembre 2005. Alla dirigenza di cui al comma 1 non compete l'indennità di esclusività.
5. La retribuzione di posizione minima unificata attribuita al dirigente di cui al comma
1, é quella stabilita dall'art. 44, comma 1, tavola C) del CCNL 3 novembre 2005, come
rideterminata dall'art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006, secondo biennio economico e dall'art. 23 del presente contratto.
6. Per la formazione dei fondi della dirigenza del ruolo sanitario appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica si applica quanto previsto dall'art. 5 del CCNL del 3 novembre 2005, come integrate dagli articoli 9, 10 e 11 del CCNL 6 luglio 2006, secondo biennio per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e confermati dagli articoli 24, 25 e 26 del presente CCNL, fermo restando quanto previsto nel comma 3 del presente articolo.
7. Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria, saranno definite dall'azienda, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri dirigenti già previste dalla normativa nazionale vigente, nell'ambito di apposito regolamento, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128,
nonché delle attività affidate in concreto a tali dirigenti. Le attribuzione del dirigente
di nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto
dell'unicità della responsabilità dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi nonché l'ottimale organizzazione aziendale. Il regolamento di cui al presente comma dovrà essere stato adottato dall'Azienda prima di procedere all'assunzione dei dirigenti di nuova istituzione.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
Titolo IV
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE,DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
Art. 9.
Utilizzo della disciplina provvisoria di cui all'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004
1. In via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell'art. 24, comma 20, del CCNL
3 novembre 2005, l'incarico di cui all'articolo precedente può essere conferito dalle aziende anche al personale appartenente al profilo di assistente sociale, indicato nell'art. 7 della legge n. 251 del 2000, come integrato dall'art. 1-octies del decreto-legge n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27 del 2006, per il coordinamento della specifica area professionale.
2. Per il conferimento degli incarichi al personale di cui al comma precedente, per il quale non é ancora stata emanata la relativa disciplina concorsuale, continuano ad
applicarsi le modalità di conferimento di incarichi provvisori, di cui all'art. 42 del CCNL
integrativo 10 febbraio 2004, fino all'emanazione della predetta disciplina.
3. Il presente articolo sostituisce l'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 per il personale appartenente al
profilo di assistente sociale.
Titolo V
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art. 10.
Disposizioni particolari
1. Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1, lettere b) e c) del CCNL del 8 giugno 2000,
rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, secondo
biennio economico, in merito all'esperienza professionale computabile per i fini ivi previsti.
3. All'art. 29, comma 4, prima alinea, secondo capoverso del CCNL 8 giugno 2000, a decorrere dal presente contratto sono apportate le seguenti modifiche:
dopo le parole «non potrà essere inferiore a cinque anni» aggiungere il seguente
periodo: «maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prestati senza soluzione di continuita».
4. Nel periodo di vigenza del presente contratto si conferma quanto stabilito dall'art. 24,
comma 10 del CCNL 3 novembre 2005.
5. L'art. 13, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, é così modificato:
«L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come
presupposto l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e n. 484 del 1997 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».
Titolo VI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 11.
Obiettivi
1. Nell'ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali,
realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della professionalità dei dirigenti.
2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione dell'apporto individuale, le Aziende, nell'ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione già attivati in relazione alle disposizioni contrattuali
vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione ai programmi e
agli obiettivi assegnati, nonché si adoperano per l'incremento della qualità delle strutture sanitarie anche in relazione alla complessità delle tecnologie utilizzate.
Art. 12.
Principi della valutazione
1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed é diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell'organizzazione e per l'incremento della soddisfazione degli utenti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal CCNL del 3 novembre 2005, le
parti ribadiscono i principi e i criteri in esso contenuti, come integrati dall'art. 13 nonché gli organismi, le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti.
3. Al fine di consentire il rafforzamento dell'efficacia degli strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di cui all'art. 29 del presente CCNL gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di individuare, anche sulla base dell'esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e funzionali.
Art. 13.
Procedure della valutazione
1. Le procedure della valutazione, di cui agli articoli 25 e seguenti del CCNL del 3 novembre 2005, devono essere improntate a criteri di imparzialità, celerità e puntualità
al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all'incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l'erogazione immediata della relative componenti
retributive, inerenti alla retribuzione di risultato.
2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con gli atti previsti dall'art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005 definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine dell'incarico, viene effettuata dal Collegio
tecnico entro la scadenza dell'incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di
continuità il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi.
3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna Azienda, gli atti di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata dai competenti organismi di valutazione, assicurando che i
provvedimenti di valutazione positiva vengono trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di risultato.
4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 25, comma 2 e comma 5 del CCNL del 3 novembre 2005, l'individuazione dei sistemi di valutazione e la
definizione dei relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed inviata alla regione. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilità dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.
Art. 14.
Comportamento in servizio
1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con
impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente é improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3 novembre 2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell'art. 54, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei servizi.
3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi, ove emanati, sono affissi in
luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Art. 15.
Norma di rinvio
1. In considerazione della particolare natura e peculiarità delle professioni del
Servizio sanitario nazionale, le parti ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia disciplinare e comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni, volto a fornire alle Aziende maggiori strumenti gestionali, garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente.
2. In relazione alla novità della materia ed al fine di poter effettuare tutti i necessari approfondimenti tecnici, le parti concordano di affrontare la tematica di cui al comma 1 nell'ambito della sequenza contrattuale prevista dall'art. 29 del presente CCNL, anche al fine di poter tener conto degli eventuali provvedimenti legislativi nel frattempo emanati al riguardo.
Art. 16.
Recesso dell'azienda o ente
1. All'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, dopo il comma 3 é aggiunto il seguente comma:
«3-bis. In ogni caso, l'azienda é tenuta ad attivare le procedure di cui all'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perché colto in
flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari».
Art. 17.
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. All'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, il comma 12 é sostituito dal seguente:
12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, fatta salva l'applicabilità dell'art. 35 del CCNL del 5 dicembre 1996. Decorso tale termine la sospensione cautelare é revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e gravità tali da comportare, se accertati, il recesso, l'Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Azienda stessa. In tal caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.
Art. 18.
Copertura assicurativa e tutela legale
1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli
elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante
comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle
garanzie assicurative in atto.
2. Le aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso.
3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio legale dei dirigenti, in considerazione della necessità di una ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle criticità della materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, é costituita, presso l'ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale.
4. La suddetta Commissione, attraverso modalità ritenute più idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o
integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovrà essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all'art. 29 del presente CCNL.
PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO BIENNIO 2006-2007
Capo I
Trattamento economico dei dirigenti
Art. 19.
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2006-2007
1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti
dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico di cui all'art. 2 del CCNL stipulato il 5 luglio 2006, é incrementato di Euro 17,70 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare
annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, é rideterminato in Euro 40.261,10.
2. Da 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 é incrementato di ulteriori Euro 131,30 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilità, é rideterminato in Euro 41.968,00.
3. Nulla é innovato per i dirigenti di cui all'art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
Capo II
Biennio 2006-2007 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
Art. 20.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi,chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
1. A decorrere dal l° gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di
cui all'art. 3, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 é così rideterminata:
----> Vedere tabella a pag. 49 <----
2. L'incremento di cui al comma 1 non é riassorbito dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1 é automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e il comma 9 dell'art. 3 del CCNL del 5 luglio 2006.
Art. 21.
Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti biologi,chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, confermata dall'art. 4 del CCNL 5 luglio 2006, rimane fissata nei
valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003.
2. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole dell'art. 45 citato nel comma 1.
Art. 22.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, alla retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
----> Vedere tabella a pag. 49 <----
2. L'incremento di cui al comma 1 non é riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1 é automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell'art. 5 del CCNL del 5 luglio 2006.
Art. 23.
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del
ruolo amministrativo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, alla retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui all'art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui
lordi:
----> Vedere tabella a pag. 50 <----
2. L'incremento di cui al comma 1 non é riassorbito dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata nel comma 1 é automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell'art. 6 del CCNL 5 luglio 2006.
Capo III
Art. 24.
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle
componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall'art. 39, comma 1, data la loro
natura stipendiale; indennità dell'art. 41;
dagli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico, art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni
richiamate nel presente articolo. Aglieffetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile
si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.
Capo IV
I fondi aziendali
Art. 25
Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennitàdi direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005
per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, é confermato. Il suo ammontare é quello consolidato al 31 dicembre 2005.
2. I fondi del comma 1 sono incrementati delle risorse individuate negli articoli 20, 22 e 23, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
3. é confermato il comma 2 dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006.
Art. 26.
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall'art. 10 del CCNL del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro é confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per
le relative flessibilità. Il suo ammontare é quello consolidato al 31 dicembre 2005.
2. Al fine di incentivare la qualità dei servizi erogati, il fondo del presente articolo, é così incrementato:
per l'anno 2007: di Euro 63,49 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre
2005 al netto degli oneri riflessi;
per l'anno 2008: di Euro 117,91 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre
2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il
lavoro straordinario dei dirigenti é rideterminata in relazione alla nuova misura dello
stipendio tabellare di cui all'art. 19 del presente CCNL.
Art. 27.
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L'art. 11 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e
per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli é confermato. L'ammontare dei fondi ivi indicati é quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo,
comma 1, ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2006, ai sensi del comma 3.
2. In relazione alla necessità di proseguire nell'impegno, già precisato all'art. 62 del
CCNL 5 dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli
obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
dei servizi, il fondo del presente articolo é così incrementato:
per l'anno 2007 di Euro 95,27 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;
per l'anno 2008 di Euro 176,93 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre
2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.
3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 11 del CCNL 5 luglio 2006.
PARTE III
NORME FINALI
Art. 28.
Conferme ed integrazioni
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano
confermate tutte le norme dei vigenti CCNL. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell'art. 21 del CCNL del 5 dicembre 1996 e nell'art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
2. Le parti ribadiscono la necessità che le Aziende nell'attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 15-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 si attengano alle modalità e requisiti previsti dall'art. 63, comma 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 per tale
tipologia di incarichi.
3. Le assenze retribuite di cui all'art. 23, comma 1, ultima alinea, del CCNL 5 dicembre 1996, sono godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive nell'anno.
Art. 29.
Norme finali e transitorie
1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto
all'inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell'eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale,
integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche:
rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello;
riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all'art. 6;
disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni vigenti;
disciplina della formazione;
verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità
dello stesso;
individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL;
individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale,
sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all'art. 18;problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 15 le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza
soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre 2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano sulla necessità di verificare da parte degli uffici competenti il valore
di riferimento retributivo utilizzato al fine della definizione degli incrementi retributivi
del presente contratto prima dell'avvio del negoziato per il rinnovo del prossimo biennio contrattuale. Tale esigenza si basa sull'accertata disomogeneità della crescita delle retribuzioni medie dei due distinti accordi per il personale delle aree dirigenziali III e IV.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Fermo restando il rispetto delle scelte delle regioni nell'organizzazione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull'opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione all'art. 18 le parti chiariscono che, in caso di sinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l'assistenza possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione senza ulteriori oneri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione all'art. 8, comma 3, le parti precisano che il riferimento alla «copertura finanziaria» deve intendersi nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 251 del 2000.