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CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO

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Comunicato dell'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007.
 

Il giorno 13 maggio 2009 alle ore 9, presso la sede dell'ARAN, ha
avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci
Teri;..................... (firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni
sindacali:
per le Confederazioni Sindacali:
CGIL........................ (firmato)
CISL........................ (firmato)
UIL..........................(firmato)
RDB CUB...................... (firmato)
CIDA..........................(firmato
per le OO.SS. di categoria:
FLC/CGIL......................(firmato)
CISLFIR.......................(firmato)
UILPA........................ (firmato)
USI-RDB/RICERCA ............. (firmato)
ANPRI......................... (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente
del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007.



Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007



Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i
dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del
comparto di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva stipulato l'11 giugno 2007.
2. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in
conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il
presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella
nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale
decorre il contratto vigente nel comparto o ente o istituzione di
destinazione.
3. Il riferimento alle istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione di cui al comma 1é riportato nel testo del presente contratto come «Enti».



Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto



1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006
al 31 dicembre 2009 per la parte normativa edé valido dal 1°
gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del
presente CCNL, salvo diversa indicazione nel corpo del contratto
medesimo. La stipula s'intende avvenuta al momento della
sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui agli art. 47 del decreto
legislativo n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro
trenta giorni dalla data di stipula di cui al comma 2, fermo restando
quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo
n.165/2001.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.



PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO



Art. 3.
Accesso ai livelli di base: progressione tra profili
1. Gli Enti prevederanno, per una sola volta, con le modalità
definite nei propri ordinamenti e nell'ambito dei posti disponibili a
seguito della programmazione triennale del fabbisogno per l'accesso al livello di base di ciascun profilo dal IV allo VIII,
l'espletamento di procedure selettive interne riservate al personale
dipendente del profilo immediatamente inferiore, in possesso del
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno o in possesso
del titolo di studio immediatamente inferiore. I posti destinati alla
presente procedura sono contenuti nel limite del 50% della
disponibilità complessiva.
2. I dipendenti inquadrati nel profilo immediatamente superiore a
seguito delle procedure selettive indette ai sensi del presente
articolo e con le modalità previste dall'art. 52, comma 3, del CCNL
del 21 febbraio 2002, non sono soggetti al periodo di prova.



Art. 4.
Opportunità di sviluppo professionale per il personale
1. Al testo dell'art. 8 del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006,
quadriennio 2002-2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) per le progressioni i cui effetti decorrono successivamente al
31 dicembre 2009, il comma 1é così sostituito:
«1. Le anzianità di servizio di cui all'art. 13, comma 3,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991
sono ricondotte rispettivamente ad anni quattro e tre»;
b) il comma 3é sostituito dal seguente comma:
«3. Le progressioni economiche di cui all'art. 53 comma 2, del
CCNL 21 febbraio 2002 si realizzano mediante l'attribuzione di tre
successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei
successivi commi. Ai fini della partecipazione alla procedura
selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche, gli
interessati debbono aver maturato un'anzianità di servizio di
quattro anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica
inferiore. La tabella di cui al comma 1 dell'art. 53 del CCNL 21
febbraio 2002 deve intendersi comprensiva delle ex qualifiche del
ruolo ad esaurimento e di cui all'art. 15 della legge n. 88/1989. Al
personale appartenente a tali ex qualifiche, gli Enti conferiranno
incarichi comportanti particolari responsabilità».
2. Gli importi delle progressioni economiche di cui al presente
articolo sono definiti nelle misure indicate nella tabella C e
continuano ad essere corrisposti nell'ambito delle risorse ad esse
dedicate ai sensi degli articoli 10 e 11.
3. Ai soli fini delle progressioni previste dagli articoli 53 e 54
del CCNL del 21 febbraio 2002, i periodi di anzianità ivi indicati
comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nello
stesso ente e nel medesimo profilo.



Art. 5.
Indennità di valorizzazione professionale
1. A decorrere dal 31 dicembre 2007 il limite di cui al comma 3
dell'art. 42 CCNL 7 ottobre 1996é elevato al 5%. Con la medesima
decorrenza, l'importo dell'IVP di cui all'art. 3 CCNL 21 febbraio
2002 secondo biennio,é determinato nella misura di 150,00 euro
lordi per dodici mensilità.
2. Le eventuali somme non utilizzate nell'applicazione della
presente disposizione confluiscono nelle risorse di cui all'art. 10.



Art. 6.
Indennità di posizione
1. Il limite percentuale indicato nell'art. 46, comma 2, del CCNL
7 ottobre 1996é elevato fino ad un contingente massimo dell'8%. Il
finanziamentoé posto a carico delle risorse per il trattamento
accessorio di cui all'art. 10.



Art. 7.
Soppressione del IX livello
1. A decorrere dal 31 dicembre 2007, il IX livelloé soppresso.
Il personale in servizioé inquadrato con la medesima data, a
seguito di specifici corsi di formazione organizzati dall'ente, nel
livello VIII di entrambi i profili di operatore.



Art. 8.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL del
7 aprile 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata
tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio
2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.



Art. 9.
Effetti nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio
con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto,
gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A
ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli
effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122
del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi
dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto,
dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni
prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del
CCNL 7 aprile 2006.



Art. 10.
Risorse per il trattamento accessorio
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento
accessorio, determinate ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 7 aprile
2006, biennio economico 2004-2005, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1° settembre 2007 (5/13 per l'anno 2007), di un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo.



Art. 11.
Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio
1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle
stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio,
sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL del 7
ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali salvo
quanto espressamente previsto nel presente articolo.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, il fondo di cui all'art. 43,
comma 2, lettera c) primo periodo del CCNL 7 ottobre 1996, ivi
inclusi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi
nazionali,é ulteriormente incrementato di un importo pari allo
0,22% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale
di cui al presente capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse la misura dell'indennità di ente annualeé incrementata
negli importi indicati nella tabella D.
3. Le restanti risorse di cui all'art. 10 alimentano il fondo per
la produttività collettiva di cui all'art. 43, comma 2, lettera e)
del CCNL 7 ottobre 1996.



RICERCATORI E TECNOLOGI



Art. 12.
Ricercatori e tecnologi
1. I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali
per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a ciò
rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e
responsabilità, nel rispetto della potestà regolamentare degli Enti
e vanno pienamente coinvolti in tutte le sedi previste per la
definizione degli obiettivi di ricerca.
2. Gli Enti dovranno tenere conto del ruolo dei ricercatori e
tecnologi favorendone la presenza negli organi di governo e/o nei
consigli scientifici degli Enti medesimi anche attraverso la
revisione, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dei
propri regolamenti.
3. Negli Enti in cui non si verifichino le condizioni di cui al
precedente commaé consentita la costituzione di organi elettivi, di
ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le modalità di
cui al comma 2.
4. In applicazione del decreto legislativo n. 165/2001, art. 15,
comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere
gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del
citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della
ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche.



Art. 13.
Aumenti della retribuzione base per ricercatori e tecnologi
1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 6 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella E, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce
stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono
rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata
tabella F.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio
2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.



Art. 14.
Effetti nuovi stipendi per ricercatori e tecnologi
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio
con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto,
gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E
ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli
effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122
del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi
dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle
singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per
la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso
rinvio allo stipendio.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del
CCNL 7 aprile 2006.



Art. 15.
Indennità valorizzazione professionale
1. A valere sulla quota di risorse corrispondente allo 0,5% del
monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al
presente capo, a decorrere dal 1° dicembre 2007, l'indennità
professionale prevista dall'art. 8, comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-2001,é rideterminata negli importi mensili indicati nella tabella G.



Art. 16
Passaggi di fascia stipendiale
1. Gli Enti che non hanno dato attuazione all'art. 8 del CCNL 7
aprile 2006 (secondo biennio) attivano le procedure di riduzione dei
tempi di permanenza ai fini del passaggio alla fascia successiva fino
a concorrenza delle risorse appositamente destinate a tale finalità
dall'art. 9, comma 3, lettera a) del medesimo CCNL con le decorrenze ivi indicate, salvo che le stesse, in forza della predetta
disposizione, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, siano
già state utilizzate per incrementare le indennità di cui all'art.
8 del CCNL del 21 febbraio 2002.



NORME DI PARTICOLARE INTERESSE



Art. 17.
Aspettativa senza assegni
1. All'art. 13 del CCNL 21 febbraio 2002é aggiunto il seguente
comma:
«2. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
possono essere concessi a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, nell'ambito del 5% dell'organico, periodi di aspettativa per un anno senza assegni e senza decorrenza di anzianità per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova».



Art. 18.
Periodo di prova
1. L'art. 4, comma 11, del CCNL 21 febbraio 2002é modificato nel
senso che dopo la frase «o presso le istituzioni dell'Unione europea» va aggiunta l'espressione «o presso Enti e organismi internazionali».



Art. 19.
Telelavoro
1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente CCNL
gli Enti renderanno operativo, previa contrattazione con le
Organizzazioni sindacali, il regolamento per la disciplina del
telelavoro come previsto dall'art. 21 del CCNL 21 febbraio 2002.



Art. 20.
Relazioni sindacali
1. L'art. 28, comma 3, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006é
modificato con l'aggiunta delle seguenti lettere q) ed r):
«q) criteri per l'utilizzo, da parte delle Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL, della posta elettronica
dell'ente;
r) criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che
confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del presente CCNL; ».
2. L'art. 31, comma 4, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006é
modificato con l'aggiunta delle seguente lettera:
«h) utilizzazione delle risorse derivanti dall'attuazione
dell'art. 19 del presente CCNL».
3. Gli Enti sono tenuti a trasmettere mensilmente, per via
telematica, all'indirizzo di posta elettronica, indicato da ciascuna
Organizzazioni sindacali, gli elenchi nominativi dei propri iscritti,
comprensivi dei dati di interesse per le Organizzazioni sindacali
medesime.



Art. 21.
Buono pasto
1. In sede di contrattazione integrativa sarà verificata la
possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro
un valore pari a euro 10,00.



Art. 22
Cadenze temporali per la mobilità tra profili
1. Al testo dell'art. 52 del CCNL 21 febbraio 2002é aggiunto il
seguente comma:
«4. Le procedure previste nel presente articolo sono attivate
dagli enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti al 31
dicembre dell'anno di svolgimento delle procedure stesse».
2. Al testo dell'art. 65 del CCNL 21 febbraio 2002é aggiunto il
seguente comma:
«4. Le procedure previste nel presente articolo sono attivate
dagli enti con cadenza annuale e con effetti decorrenti al 31
dicembre dell'anno di svolgimento delle procedure stesse».



Art. 23.
Disposizione transitoria per lo sviluppo professionale
1. Gli Enti che rilevino al proprio interno carenti opportunità
di sviluppo professionale possono attivare, per una sola volta e nei
limiti del 50% della disponibilità complessiva, procedure
concorsuali di selezione interna per l'accesso al terzo livello,
indette ai sensi dell'art. 15, comma 4, del CCNL del 7 aprile 2006,
cui possono partecipare propri dipendenti appartenenti ai profili
immediatamente inferiori in possesso di tutti i requisiti richiesti
per l'accesso dall'esterno secondo quanto espressamente indicato nel citato comma 4.
2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 debbono svolgersi
nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di accesso ed,
in ogni caso, in coerenza con i principi richiamati dalle sentenze
della Corte costituzionale n. 1/99 e n. 194/2002.
3.é mantenuto ad personam un assegno, con natura di trattamento accessorio e riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, commisurato all'eventuale maggior importo percepito nel profilo di provenienza relativamente ai trattamenti economici fissi e continuativi e con carattere di generalità.



Art. 24.
Verifica annuale delle risorse - Clausola risolutiva
1. Gli enti, ivi compresa l'ENEA, possono continuare a stipulare
contratti a termine di durata non superiore a cinque anni a
condizione che negli stessi sia prevista la clausola risolutiva
collegata alla verifica annuale dell'effettiva consistenza delle
risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere.



Art. 25.
Norma di rinvio
1. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni
vigenti e del presente CCNL, tutta la normativa contrattuale e
legislativa fin qui applicata nel Comparto.



PERSONALE DELL'ENEA



Art. 26.
Inserimento nel comparto
1. L'ENEA in sede di contrattazione integrativa, oltre a definire
le tabelle di equiparazione di cui all'art. 6 del CCNL 7 aprile 2006,
procederà alla progressiva omogeneizzazione della normativa al fine della completa applicazione del CCNL degli Enti di ricerca.
2. Dal 31 dicembre 2007é soppresso il profilo di ausiliario.
Dalla medesima dataé soppresso il livello 3; il personale in
servizioé inquadrato in pari data nel livello 4 del profilo
immediatamente superiore a seguito di corsi di formazione
appositamente organizzati dall'ente.
3. Sino all'entrata in vigore del contratto integrativo di cui al
comma 1, al personale dell'ente continua ad applicarsi il CCNL ENEA, salvo quanto espressamente previsto dal presente Capo.



Art. 27.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL
ENEA del 20 dicembre 2006, biennio economico 2004-2005, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati nell'allegata tabella H, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed
alle scadenze stabilite dall'allegata tabella I.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio
2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.



Art. 28.
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art.
27 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti
di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi
contributi nonché della determinazione della misura dei contributi
di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 210 della
legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006).
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 27
sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo
articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio,
dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista
dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNL
20 dicembre 2006.



Art. 29.
Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppodel personale e per la produttività 1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 5 del CCNL ENEA del 20 dicembre 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementate a decorrere dal 1° dicembre 2007 di un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo (2/13 per l'anno 2007).
2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, ed a valere sulle
disponibilità indicate dal comma 1, una quota pari allo 0,11% del
monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al
presente capoé finalizzata all'indennità di ente annuale. La
medesima indennitàé conseguentemente incrementata degli importi indicati nella tabella L.
3. A decorrere dal 1° dicembre 2007, ed a valere sulle
disponibilità indicate dal comma 1, una quota pari allo 0,24% del
monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al
presente capoé finalizzata all'E.A.R. Il medesimo trattamento
economicoé conseguentemente incrementato degli importi indicati
nella tabella M.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti ribadiscono che ai fini del calcolo del monte ore e della
ripartizione dei permessi sindacali da riconoscere all'interno dei
singoli Enti si fa riferimento al personale a tempo indeterminato
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNQ del 3 agosto 2004 e art. 9, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti convengono che la contrattazione integrativa prevista
dall'art. 26 del presente accordo dovrà avere come riferimento,
anche ai fini delle decorrenze dei vari istituti contrattuali, il
quadriennio 2006- 2009.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono che, qualora gli Enti nell'applicazione
dell'art. 15 del CCNL 7 aprile 2006, considerino tra gli elementi di
valutazione anche l'anzianità di servizio prestata, la stessa possa
includere anche il servizio prestato a tempo determinato negli Enti
del comparto e nel medesimo profilo.



Allegato
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