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Lavoro. Iniziative concrete ed attuali del Governo
a cura della redazione
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 5 ottobre 2010 (leggi nell'apposita Sezione) di attuazione dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.
Il decreto istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il fondo di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ai fini di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, gli interventi di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 - nel limite di spesa di euro 196.108.953,00, per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013 sono così individuati:
1. incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonche' all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non piu' di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purche' di durata non inferiore alla meta' dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni;
2. incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro di cui al surrichiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, con incremento della base occupazionale.
L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde :
1. un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione indicata alll' art. 2, comma 1, lettera a) del decreto, avvenuta a partire dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013 (giovani di eta' fino a 29 anni e donne, indipendentemente dall'eta' anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro;
2. un incentivo del valore di 3.000 euro per ogni assunzione a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto - con incremento della base occupazionale - di durata non inferiore a 12 mesi sempre la stessa categoria di giovani e donne e per la stessa durata;
3. un incentivo del valore di 4.000 euro se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013;
4. un incentivo del valore di 6.000 euro se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del decreto e sino al 31 marzo 2013.
Gli incentivi previsti decreto saranno corrisposti dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro.
Gli incentivi verranno corrisposti mediante acconto del settanta per cento dell'ammontare complessivo e la rimanente quota verrà erogata a seguito di presentazione di apposita rendicontazione delle somme complessivamente riconosciute ai datori di lavoro.
E' poca luce, piccolo respiro, ma sembra l'inizio concreto di un percorso che certamente darà poco, ma pur reale, sollievo ai giovani, alle donne, ai precari e alle aziende.



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