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Insegnamento della religione cattolica in Italia ed in Europa
a cura della redazione
 
Introduzione.
L'insegnamento della religione cattolica in Italia (abbreviato con l'acronimo IRC), comunemente chiamato ora di religione, è un'istituzione del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Prevede che in tutte le scuole pubbliche italiane siano riservate lezioni settimanali (un'ora e mezza per materna, due ore per primaria, un'ora per secondaria di primo grado e secondo grado) all'insegnamento della religione cattolica. Ogni anno, all'atto dell'iscrizione alla classe successiva, lo studente decide se avvalersi o meno di tale possibilità.
L'insegnamento delle religioni è presente in quasi tutti gli altri paesi europei (ad eccezione di Francia, Repubblica Ceca, Slovenia e Albania) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti (religione cattolica, protestante, ortodossa), approcci (storico, etico, para-catechistico).
Il valore educativo dell'IRC è particolarmente discusso:
1. da parte cattolica, ma anche da parte di alcuni esponenti laici come Umberto Eco; la conoscenza della Bibbia e del cattolicesimo è ritenuta opportuna per conoscere una parte integrante del patrimonio storico, culturale, artistico dell'Italia;
3. da parte laica, ma anche di alcuni ambienti religiosi, come la Chiesa Valdese, è ritenuta in contrasto con la laicità costituzionale della Repubblica Italiana e dunque della scuola pubblica, in quanto insegnamento di parte. La Tavola Valdese, in particolare, è convinta che l'educazione e la formazione religiosa della gioventù siano di specifica competenza delle famiglie e delle chiese e non vada svolto l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto nelle scuole pubbliche o gestite dallo Stato.

Cenni storici.
Poco prima dell'unità d'Italia, nel Regno di Sardegna la legge n. 3725 del 13 novembre 1859, promulgata dal ministro della Pubblica Istruzione Gabrio Casati, aveva introdotto, tra le discipline oggetto di istruzione pubblica, anche la religione cattolica. L'insegnamento era obbligatorio per i soli primi due anni delle elementari ed era impartito dal maestro unico. Nelle scuole secondarie l'insegnamento era garantito da un direttore spirituale.
Tuttavia l'insegnamento non era impartito in una specifica ora di religione ma nell'ambito del complessivo programma educativo. Infatti l'ora di religione fu introdotta dal Fascismo solo a seguito del Concordato del 1929.
Il regio decreto n. 4151 del 24 giugno 1860 (“Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre”) introduceva l'obbligatorietà dell'insegnamento anche per le scuole magistrali, destinate a formare i futuri maestri. Nelle Università furono vietati gli insegnamenti contrari ai principi religiosi.
Le Istruzioni relative ai Programmi del 15 settembre 1860, chiarivano che l'insegnamento della religione cattolica aveva il compito di inculcare nei fanciulli l'idea dell'importanza della "obbedienza [...] verso le Podestà costituite, non già per timore de' castighi, ma per ossequio a quei principi di pubblico interesse, che esse rappresentano e tutelano". Sostanzialmente l'insegnamento della religione cattolica era finalizzato al rafforzamento dell'autorità politica.
Il regio decreto 9 novembre 1861, n. 315 “Regolamento per le scuole normali e magistrali e per gli esami di patente de maestri e delle maestre delle scuole primarie” indicava come materia di insegnamento “religione e morale” mentre “catechismo e storia sacra” era la prima materia obbligatoria per gli esami, sia scritti che orali.
Nei programmi del regio decreto del 10 ottobre 1867 del ministro Michele Coppino, autore della legge sull'istruzione obbligatoria, l'insegnamento della religione cattolica passava in secondo piano rispetto all'italiano e all'aritmetica, materie considerate essenziali per cementificare la recente e precaria unità nazionale, in un paese largamente analfabetizzato e che da poco aveva introdotto in tutto lo stato il sistema metrico decimale.
All'indomani della Breccia di Porta Pia e della fine del potere temporale del Papa, la circolare del 29 settembre 1870, del ministro della Pubblica Istruzione Cesare Correnti, stabiliva che l'istruzione religiosa scolastica venisse impartita solo su richiesta dei genitori.
Il 26 gennaio 1873 venivano soppresse le Facoltà teologiche di Stato e non furono mai più ripristinate. Rimasero in vita solo quelle ecclesiastiche, i cui titoli di studio non venivano riconosciuti dallo Stato.
La legge 23 giugno 1877, n. 3918 (esecutiva dal primo gennaio 1878), che regolava il nuovo ordinamento dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche, abolì la figura del “direttore spirituale” nei licei-ginnasi e nelle scuole tecniche.
Nel 1888 la commissione presieduta da Pasquale Villari, incaricata dal ministro Paolo Boselli di redigere i nuovi programmi per la scuola elementare concludeva con una relazione del segretario Aristide Gabelli che "lo Stato non può fare, né direttamente né indirettamente una professione di fede, che manchevole per alcuni, sarebbe soverchia per altri" (Relazione a S.M. sulla riforma dei programmi per le scuole elementari del ministro Paolo Boselli). Pertanto nei programmi del 1888 l'insegnamento della religione cattolica fu di fatto soppresso. Infatti il regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (“Regolamento unico per l'istruzione elementare”), estendeva la facoltatività dell'insegnamento delle “prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino” a tutto il corso d'istruzione elementare discapito dell'insegnamento della religione cattolica.
Questa impostazione fu confermata nel 1894 dal ministro Guido Baccelli.
I programmi del 1905, scritti dal filosofo Francesco Orestano, segnavano la definitiva espulsione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Tuttavia il decreto 9 ottobre 1895, n. 623 e il regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150 confermavano la facoltatività dell'insegnamento religioso che doveva essere tuttavia impartito “a cura dei padri di famiglia che lo hanno richiesto”, quando la maggioranza dei consiglieri comunali non decidesse di ordinarlo a carico del Comune.
Il 14 gennaio 1908 veniva approvato a Roma questo ordine del giorno: “Il Consiglio Comunale di Roma fa voti perché Governo e Parlamento, in coerenza alle leggi vigenti, dichiarino esplicitamente estranee alla scuola primaria qualsiasi forma d'insegnamento confessionale”.
La cd “mozione Bissolati”, dal nome del suo presentatore, il deputato della sinistra post risorgimentale Leonida Bissolati , venne respinta alla Camera con 347 voti contrari e 60 favorevoli.
Nel 1923, durante il primo governo fascista, la riforma della scuola rese obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica con decreto reale del 1º ottobre del 1923, n 2185, del fascista Giovanni Gentile. La circolare n. 2 del 5 gennaio 1924 garantiva comunque agli alunni che professavano altre fedi di astenersi dall'insegnamento della religione cattolica.
Con il concordato del 1929 si introduceva e rendeva obbligatoria l'ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica».
La legge del 5 giugno 1930, n. 824 esecutiva dell'art. 36 del Concordato stabiliva che "l'insegnamento della religione è conferito per incarico annuale, dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo, dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano. L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano".
Nel 1955 i programmi del ministro della Democrazia Cristiana Giuseppe Ermini assunsero un carattere marcatamente confessionale.
Solo con il Concordato del 1984 venne meno l'obbligatorietà dell'insegnamento. Nelle modifiche concordatarie del 1984 (L. 121/1985 di applicazione del concordato) la formula viene trasformata così: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».
La legge è stata poi applicata attraverso Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose (L. 449/1994, 516 e 517/1988, 101/1989, 116 e 520/1995 con valdesi e metodisti, avventisti, pentecostali, ebrei, battisti e luterani) e, per gli aspetti più strettamente organizzativi, dalle successive Intese fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza episcopale italiana (Dpr 751/1985 modificato dal Dpr 202/1990).

Titoli di qualificazione professionale.
Gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 16 dicembre 1985 n. 751".Per l'insegnamento della religione cattolica, si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano. Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana. »

Nomina degli insegnanti.
Prima del Concorso per l'immissione in ruolo del 2004, la totalità dei docenti veniva nominata su segnalazione della curia diocesana al dirigente scolastico che normalmente confermava la nomina. Il contratto era annuale e non esisteva, come per i docenti delle altre materie, uno statuto giuridico di ruolo.
La legge 186 del 18 luglio 2003 ha previsto l'entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti (su circa venticinquemila complessivi), rendendo il docente "organicamente inserito nei ruoli della scuola e non più soggetto ai caroselli degli incarichi annuali" (ministro Giuseppe Fioroni, 6 marzo 2007). Dall'entrata in vigore della legge la nomina dei docenti di IRC compete, come avviene per la totalità degli altri insegnanti, per il 70% delle cattedre complessive al U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale d'intesa con l'Ordinario Diocesano, riguardante i soli docenti che hanno superato il concorso. La nomina del restante 30% è lasciato alla discrezione della curia diocesana e alla conferma del dirigente scolastico. L'autorità diocesana si riserva comunque di revocare l'idoneità dell'insegnante per alcuni gravi motivi, come incapacità didattica o pedagogica, e/o condotta morale non coerente con l'insegnamento.
Il concorso ha avuto luogo nel marzo 2004 ed erano idonei a partecipare solo i docenti con una carriera di almeno 4 anni d'insegnamento consecutivo e almeno 12 ore settimanali.
L'immissione in ruolo è avvenuta gradualmente in tre tranches, la terza e ultima delle quali è avvenuta il 30 luglio 2007.
Nel corso degli ultimi decenni si è avuta una profonda trasformazione del corpo docente. Se fino a pochi decenni fa gran parte degli insegnanti erano ecclesiastici (sacerdoti, suore, religiosi non sacerdoti) negli ultimi anni la presenza di ecclesiastici si è notevolmente ridotta. Nell'anno scolastico 1993/4 gli ecclesiastici erano il 36,6%, ridottisi al 13,1% nell'anno scolastico 2008/9. Le cause di questo mutamento sono diverse, ma la principale è la crisi di vocazioni che riduce il numero degli ecclesiastici disposti ad insegnare piuttosto che ad occuparsi della vita pastorale.

Trattamento economico.
I 25.694 insegnanti di religione (anno 2008), al pari degli altri insegnanti, sono retribuiti dal MIUR. Il costo annuo a carico dello Stato per la loro retribuzione nel 2008 è stato circa 800 milioni di euro, pari a circa il 2% della spesa complessiva della scuola italiana (circa 42,5 miliardi).

Statuto didattico.
Lo statuto didattico dei docenti di religione cattolica è sostanzialmente ambiguo.
Secondo il cosiddetto "Testo Unico" in materia di istruzione « i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica » (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, art. 309.3)
Secondo tale disposizione sembra che il docente di IRC, al pari degli altri insegnanti, può determinare promozione e bocciatura degli avvalentisi (l'espressione ricorrente in ambito scolastico è che il docente "può alzare la mano" come gli altri docenti in sede di scrutinio).
Tuttavia altre normative sono meno chiare. In particolare l'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990, convalidata dal DPR 23 giugno 1990, n. 202 recita al punto 2.7: "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale". Il termine 'espresso' è ambiguo: nello scrutinio il docente IRC deve 'esprimere' un giudizio che deve essere messo a verbale, ma non è chiaro se tale giudizio ha un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza oppure no. La Sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994 del TAR Puglia (sezione Lecce) ha stabilito che il giudizio degli insegnanti di religione cattolica iscritto a verbale doveva “mantenere un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”. Dunque è valido per determinare promozione o bocciatura. Sullo stesso tenore la Sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 20 dicembre 1999, ribadita dallo stesso TAR per un diverso ricorso con la Sentenza n. 5528 del 3 novembre 2005. Di parere opposto è la Sentenza n. 780 del 16 ottobre 199 emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte, per la quale la valutazione espressa dall'insegnante di religione non rientra nel piano del computo effettivo dei voti.
L'ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001 n. 90 ha in parte ripreso l'ambiguità del DPR del 1990, stabilendo che nello scrutinio finale "il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale" (37.1). Nell'art 14.2 chiarisce però che "i docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento".
Il ministro Fioroni, con l'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 sembrava aver chiarito definitivamente la questione concedendo all'IRC (e alle materie alternative) pari dignità rispetto alle altre materie: "I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime" (8.13).
Tuttavia il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo il ricorso di diverse persone ed associazioni laiche e cristiane non cattoliche, con l'ordinanza n. 2408 del 24 maggio 2007 dichiarò invalidi i punti relativi all'IRC presenti nell'ordinanza del ministro Fioroni. A questa ordinanza del TAR fece però seguito l'ordinanza del Consiglio di Stato (di grado superiore al TAR del Lazio) n. 2920 del 12 giugno 2007che accolse il ricorso del ministro Fioroni.
Nel 2009 però il TAR della regione Lazio, accogliendo ricorsi presentati da associazioni laiche e non cattoliche, con la sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009], ha stabilito (come nel 2007) che gli studenti frequentanti l'ora di religione non possono aggiungere crediti formativi al loro curriculum per l'esame di maturità e che agli scrutini gli insegnanti di religione non possono presenziarvi a pieno titolo. Il 12 agosto il ministro Gelmini ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato, come fece Fioroni nel 2007.
Il 10 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero della Pubblica Istruzione avverso la sentenza del Tar del Lazio n. 7076 del 2009, pertanto gli studenti frequentanti l'ora di religione vedono ora riconosciuti crediti scolastici derivanti dalla frequenza dell'Insegnamento della Religione Cattolica . L'art. 6 comma 3 del DPR 122 del 22 giugno 2009, in vigore dal 20 agosto 2009, non ha nulla a che vedere con l'aggiunta di punti di credito scolastico derivanti dall'avvalersi dell'IRC, che era specificamente l'oggetto del ricorso del Ministero al Consiglio di Stato avverso la decisione del TAR del Lazio, perché riguarda la partecipazione alle decisioni riguardanti la determinazione del credito scolastico (all'interno della fascia di oscillazione determinata dal curricolo scolastico) che è lasciata alla discrezionalità del Consiglio di Classe.

Programma.
« Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa Cattolica, l'I.R.C. concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese »
(Art. 1 Nuovi programmi IRC)
« Con riguardo al particolare momento di vita degli studenti e in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro e civile, l'IRC offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico - culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca del senso della vita, contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso »
(Art. 2 Nuovi programmi IRC)
Gli insegnanti di religione, come i colleghi delle altre materie, hanno programmi di riferimento, pubblici e approvati dall'autorità scolastica. Recentemente, in accordo con l'avvio della riforma Moratti, sono stati approvati e sono entrati in vigore precisi Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) per il ciclo primario e la secondaria di primo grado. Ad essi devono fare riferimento anche i libri di testo.

Possibilità di non avvalersi.
Per gli studenti che non intendano frequentare l'ora di religione esiste la possibilità di non avvalersene, scegliendo una delle possibilità che ogni scuola deve offrire:
1. attività didattiche e formative (i cosiddetti "insegnamenti alternativi");
2. studio individuale assistito;
3. studio individuale libero;
4. uscita dall'edificio scolastico] (eccezion fatta per gli alunni delle scuole materne comunali, i quali hanno solo la possibilità di non avvalersi dell'IRC).
Le attività dei non avvalentisi hanno pari dignità di quelle degli avvalentisi.
Sullo stato dei non avvalentisi, dalla firma del Concordato del 1984 e per i successivi cinque anni la disputa giuridica ruotò attorno al tema della opzionalità oppure della facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica. Una corrente di pensiero reputava che i non avvalentisi fossero tenuti in alternativa a frequentare delle attività organizzate dalla scuola, e pertanto non fosse loro concesso uscire dall’edificio scolastico. In contrapposizione, un'altra sosteneva che si trattasse di un insegnamento del tutto facoltativo, e quindi coloro che sceglievano di non seguirlo erano esonerati dalla frequenza. La controversia fu risolta dalla sentenza n. 203 emessa l’11 aprile 1989 dalla Corte Costituzionale, secondo cui lo studente che non si avvale è in uno stato di «non obbligo», e perciò non deve forzatamente frequentare attività alternative.
Il numero di studenti che non si avvalgono dell'IRC è maggiore negli istituti professionali, nei grandi centri urbani e nel centro-nord del paese, e le punte maggiori si registrano in Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte.
La normativa prevede che l'ora di religione dev'essere erogata in ogni classe anche se scelta da un solo studente. In linea teorica questo impedirebbe eventualmente l'accorpamento di più classi con pochi studenti avvalentisi, che permetterebbe una riduzione dei costi per lo stato. Di fatto però negli istituti scolastici di grado inferiore vengono accorpate le classi con pochi studenti avvalentisi (avvalentisi classe A + avvalentisi classe B fanno lezione di religione, mentre i rimanenti delle due classi compiono attività alternativa), evitando inutili sprechi.
Insegnamento della religione in Europa
L'insegnamento delle religioni è presente in quasi tutti gli altri paesi europei (è assente solo in Francia, Repubblica Ceca, Slovenia e Albania) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti confessionali (buddismo, cristianesimo, ebraismo, islam, comparazione fra religioni), approcci (storico, etico, para-catechistico, aconfessionale).

L'insegnamento della religione in Europa.
Austria:obbligatoria con facoltà di esonero cattolica nessuna statale con idoneità ecclesiastica
Belgio:obbligatoria con scelta alternativa cattolica, ebraica, ortodossa, islamica, protestante etica non confessionale regionale con idoneità ecclesiastica o statale maggioranza (60%) di insegnamento cattolico
Cipro: obbligatoria con facoltà di esonero ortodossa nessuna statale con idoneità ecclesiastica
Danimarca:obbligatoria con facoltà di esonero insegnamento non confessionale nessuna statale con laurea teologica statale -
Estonia:obbligatoria con facoltà di esonero insegnamento cristiano ecumenico religioni comparate statale
Finlandia: obbligatoria con facoltà di esonero insegnamento protestante luterano etica statale
Germania: la legislazione, secondo la Costituzione, è affidata ai singoli stati federali (land) in collaborazione con le comunità religiose;
in alcuni stati, concordati tra stato e comunità religiose diritto alla partecipazione all'insegnamento, se questo è offerto e se la partecipazione non è in contrasto con il volere della comunità religiosa responsabile;
in alcuni stati, partecipazione obbligatoria con facoltà di esonero una qualsiasi delle religioni praticate sul territorio federale
(attualmente sono offerti insegnamenti buddisti, cristiani, ebraici e islamici) etica, filosofia, "Lebenskunde" (cognizioni di vita) statale con giuramento alla costituzione e abilitazione della relativa comunità religiosa Eccezione: Brema non riconosce la collaborazione costituzionale fra stato e comunità religiose e impartisce un insegnamento statale obbligatorio (con facoltà di esonero) di "Storia della Bibbia"; in alcune scuole anche "Principi Islamici", etica o filosofia
Grecia: obbligatoria con facoltà di esonero ortodossa nessuna statale con studi teologici statali
Irlanda: facoltativo l'insegnamento cattolico
Lettonia: opzionale luterana, cattolica, ortodossa, battista, ebraica etica idoneità ecclesiastica
Lussemburgo: opzionale luterana, cattolica, calvinista etica idoneità ecclesiastica
Malta: obbligatoria con facoltà di esonero cattolica nessuna idoneità ecclesiastica
Paesi Bassi: obbligatoria non confessionale nessuna
Polonia: opzionale cattolica, protestante, ortodossa, ebraica etica idoneità ecclesiastica
Portogallo: opzionale cattolica etica idoneità ecclesiastica
Regno Unito: obbligatoria con facoltà di esonero insegnamento comparativo con priorità alla tradizione cristiana nessuna statale con studi teologici statali
Slovacchia:opzionale cattolica etica idoneità ecclesiastica
Svezia:obbligatoria approccio 'oggettivo' nessuna statale con studi teologici statali
Ungheria:opzionale religioni tradizionali nessuna idoneità ecclesiastica

Considerazioni finali.
Il fatto che gli insegnanti siano formati e scelti a insindacabile giudizio dell'autorità religiosa, ma retribuiti dallo Stato italiano è oggetto di molte critiche da parte di chi lo ritiene incompatibile con il principio della separazione tra Chiesa e Stato e di laicità dello Stato.
Inoltre la nomina da parte dell'autorità religiosa favorisce gli insegnanti di fede cattolica violando i principi di uguaglianza e antidiscriminazione sul lavoro in funzione della fede dell'individuo.
D'altro canto in Italia attualmente non è possibile applicare una soluzione completamente statalista, come per esempio accade in Germania e nel Regno Unito, che preveda l'inserimento di normali insegnanti 'statali' laureati in teologia: le facoltà teologiche statali italiane furono soppresse con la Legge Imbriani del 16 febbraio 1861 e da allora mai più ripristinate.
In seguito alla cosiddetta Riforma Gelmini, che introduce numerosi tagli sia del personale docente sia del personale tecnico della scuola pubblica italiana, secondo il dossier annuale pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dal titolo La scuola statale: Sintesi dei dati, anno scolastico 2009/2010, una delle poche voci che cresce è quella del numero degli insegnanti di religione, un dato in netta controtendenza col taglio delle classi e dei docenti.
Ai circa 14 mila professori di ruolo, in leggera flessione rispetto all'anno precedente, si aggiungono i 12.446 professori precari, per un totale di 26.326; nel frattempo, la scuola italiana è stata oggetto di enormi tagli: nel triennio 2009/2012 spariranno 133 mila cattedre e circa 37.000 alunni in più sono stati ridistribuiti in 4.000 classi in meno.


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