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Diniego di accesso al documento occasionalmente in possesso della P.A. TAR Sardegna, sez. II, sentenza 19.12.2005, n. 2391
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A cura della Redazione
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La sentenza del 19 dicembre 2005 n. 2391 della 2^ sezione del Tar Sardegna offre alcuni spunti interessanti per individuare la portata del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Un elicotterista della Polizia di Stato di stanza presso il VII reparto volo di Abbasanta vedeva rigettarsi dal proprio Dirigente di reparto un’istanza di accesso documentale avente ad oggetto una nota disciplinare del Centro addestramento standardizzazione volo (CASV) di Pratica di Mare. Il rigetto veniva articolato su due ordini di motivi: 1) la posizione che il richiedente ambiva di tutelare non sarebbe in stretta correlazione con il documento che intendeva acquisire; 2) ove l’interessato avesse voluto ottenere il documento, avrebbe dovuto rivolgersi all’ente che aveva prodotto la nota, nella fattispecie il CASV. Investito della controversia, il Tar Sardegna ha respinto il ricorso facendo leva da un lato sull’occasionalità della detenzione della nota da parte della p.a.. (il Dirigente del VII reparto volo l’aveva ricevuta per conoscenza) e dall’altro sull’errata individuazione dell’ufficio legittimato a ricevere la richiesta. La pronuncia non convince affatto. Se è vero che ai sensi dell’art. 25, 2° comma della legge 241/90 la richiesta deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, non è men vero che nel caso di specie il rigetto dell’istanza cozza con i principi costituzionali di buon andamento e buona amministrazione. Principi che nella materia de qua trovano concreta attuazione nel D.P.R. n. 352/92 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione dei diritti di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell’art. 24 comma 2 della legge n. 241/90). L’art. 4, 3° testualmente prevede: la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato. Sussiste quindi in capo alla P.A. un obbligo di trasmissione dell’istanza all’ufficio competente a pronunciare sull’accesso. La ratio del disposto è di immediata intuizione: consentire in un’ottica di collaborazione tra P.A. e cittadino il reperimento a questi dei documenti che lo riguardano. A maggior ragione, trattandosi nel caso concreto, come riconosciuto in sentenza addirittura di due uffici diversi della stessa Amministrazione l’obbligo era più stringente Tanto più che ai sensi del novellato art. 22 della legge n. 241/90 il diritto di accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Né può considerarsi abrogato e /o modificato il DPR 352/92 in quanto l’esecutivo non si è ancora avvalso ai sensi dell’art. 23 della legge n. 15/05 del potere di adottare un regolamento inteso ad integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. In conclusione deve ritenersi illegittimo il diniego di accesso nella fattispecie che ci occupa, poiché in capo al Dirigente del VII reparto volo di Abbasanta sussisteva l’obbligo di trasmettere immediatamente l’istanza di accesso al CASV.
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