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Il decreto mille proroghe. Breve osservazione sulla proroga del mandato dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
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a cura dell'avv. Matteo Santini
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Il cosiddetto decreto Mille Proroghe è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Dall’articolo 60 della Carta Costituzionale si desume il principio della temporaneità di tutte le cariche elettive. Necessario corollario di tale assunto, è la pre definizione della durata di ogni incarico, elettivo finalizzata in primis a consentire all’elettore di conoscere in anticipo la data di scadenza del mandato del proprio rappresentante. Durante il mandato e alla scadenza naturale dello stesso sorge un ulteriore diritto in capo all’elettore: si tratta del diritto / dovere di verificare in concreto se i programmi (rectius: le promesse) dell’eletto siano stati o meno rispettati. Ebbene nell’esercizio del diritto di voto l’elettore tiene conto di alcuni importanti elementi, tra cui: - Le caratteristiche della persona candidata (profili legati al carisma e alla personalità, la simpatia, l’eventuale legame di amicizia, ecc): il cosiddetto “intuitus personae” - il programma concreto e le modalità di realizzazione (il cosiddetto “manifesto elettorale”)- i tempi necessari per realizzare il programma (la cosiddetta fattibilità programmatica)Questo ultimo elemento è particolarmente significativo per comprendere quanto sia importante che un mandato elettivo termini alla sua scadenza naturale. L’elettore elegge il candidato nella convinzione che egli, entro il termine di durata naturale dell’incarico riesca a realizzare il programma e a mantenere gli impegni presi. L’elettore ritiene il candidato in condizione di poter realizzare il programma elettorale entro un periodo di tempo predeterminato e anche questo, è uno degli elementi che influenza un elettore nella scelta del candidato. Si Sceglie un candidato piuttosto che un altro anche perché ci si augura che sia in grado di realizzare in tempi più celeri l’identico o simile programma presentato da altro candidato. Alla scadenza naturale del mandato, ove il candidato eletto non abbia realizzato il programma elettorale, sarà facoltà dell’elettore nel corso di una nuova elezione, decidere se concedere al soggetto un’ulteriore possibilità (termine) per ultimare e realizzare il programma rimasto incompiuto, votandolo nuovamente e concorrendo ad una sua nuova elezione, o diversamente ritenere che il candidato eletto non abbia opportunamente portato avanti il proprio compito e che, il non essere riuscito ad ultimare il proprio programma elettorale sia elemento determinante per non rinnovargli la fiducia. Proprio per questi motivi, in tutti gli ordinamenti democratici (a partire dall’organizzazione Statale, sino a quello della più piccola associazione locale) è previsto che i rappresentanti del gruppo vengano scelti su base elettiva dai membri dello stesso i quali, chiamati a pronunciarsi sulla scelta dei candidati dovranno conoscerne i profili, i programmi ma anche i tempi entro i quali i programmi dovranno / potranno essere realizzati. L’idea di un mandato rappresentativo a tempo indeterminato cozza decisamente con il principio di democraticità il quale, suggerisce per un tempo determinato e prestabilito del mandato, al fine di offrire agli elettori un metro di giudizio per la valutazione dell’operato dell’eletto. Ed è anche per questo che la prorogatio rappresenta istituto eccezionale al quale Costituzionalmente si ricorre addirittura “solo in caso di guerra ”. Onestamente appare curioso come in una Nazione con un esercito di 230.000 avvocati nessuno abbia rilevato come una proroga del mandato dei consiglieri dell’ordine degli avvocati (disposta dal decreto mille proroghe), rappresenti una grave violazione di elementari ma fondamentali diritti garantiti, non solo dalla Costituzione ma rappresentanti addirittura principi basilari e fondamentali di qualsiasi ordinamento su base democratica. Le motivazioni che sottendono alla proroga dei mandati, possono essere molteplici ed alcuni non affatto esecrabili; l’idea di far coincidere la fine del mandato con l’entrata in vigore della riforma forense, la quale prevede, tre le altre cose, una diversa modalità di elezione dei consigli dell’Ordine ed una diversa durata, non sembra a prima vista condannabile in toto se non fosse che, tale legge non solo non è entrata in vigore, ma non è nemmeno stata votata dal Parlamento. Mi risulta che il disegno di legge n. 601 sia stato discusso ed approvato solo dalla Commissione Giustizia del Senato nel mese di Novembre. Nella prospettiva incerta che venga in un futuro più o meno prossimo approvata una legge di riforma, si decide, ad elezioni indette e a campagna elettorale quasi ultimata, di prorogare la durata del mandato dei Consiglieri. Risulta assai arduo comprendere la “ratio” della norma. Cosa succederebbe se la riforma professionale (per qualunque motivo) non venisse approvata ? Si assisterebbe in tal caso ad una proroga non solo ingiustificata ma assolutamente priva di senso che finirebbe per ferire oltremodo il senso di giustizia degli elettori i quali, per l’ennesima volta si sentirebbero frustrati nel più elementare dei diritti, ossia il diritto di voto ed il diritto di eleggere alla scadenza naturale i propri rappresentanti; ovvero se vogliamo ribaltare i termini della questione, il diritto a che alla scadenza naturale, gli eletti debbano rimettersi al giudizio degli elettori, rendendo conto del proprio operato. Sentiamo parlare della riforma professionale ormai da anni; diversi disegni di legge si sono susseguiti nel tempo, provenienti da ogni parte politica; personalmente mi sono anche prodigato nell’organizzazione di un convengo, che ha affrontato in modo organico tutte le proposte e disegni di legge sulla riforma forense (luglio 2009). Se fino a pochi mesi fa regnava una grande confusione su quale dovesse essere il testo definitivo della legge, non credo che a distanza di così poco tempo le diatribe giuridiche sul testo possano essere state integralmente risolte. Probabilmente i tempi per giungere all’approvazione della legge saranno più lunghi del previsto e soprattutto il termine iniziale di vigenza della riforma non sembra essere così prossimo. Qualora il nuovo sistema elettorale (previsto dalla legge di riforma) venisse sperimentato per la prima volta nel 2012 (circostanza che non appare affatto improbabile), la proroga degli attuali Consigli sarebbe apparsa come completamente inutile, posto che in tal caso, ben sarebbe stato possibile rieleggere normalmente i Consigli con il “vecchio e vigente” sistema, attendendo la prossima scadenza naturale. E’ la prima volta che si modifica una norma nell’attesa che in un futuro ne possa essere approvata un'altra (cosiddetta “modifica o abrogazione preventiva”); e la cosa appare ancor più ingiusta ed assurda se questa “attesa” o “aspettativa” assurge addirittura a “ratio” della norma. Resto nella speranza che le sublimi voci di migliaia di menti a volte sornione ma di eccezionale valenza si mobilitino per far valere i propri diritti con lo stesso ardore, sollecitudine ed efficienza che le ispira quando si prodigano per tutelare gli interessi dei propri assistiti. Con ordinanza n. 260/2002 la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità e l’importanza della norma che dispone la necessità di indire elezioni suppletive se nel corso del mandato biennale vengono a mancare uno o più consiglieri per morte, dimissioni o decadenza. Se addirittura non è previsto dalla legge il subentro del primo dei non eletti alla precedente consultazione, ritenendosi come prevalente l’esigenza che venga rispettato il principio rappresentativo e che “l’intuitus personae sia il solo elemento rilevante ai fini della votazione”, allora ancor di più dobbiamo ritenere come assolutamente ingiusta ed immotivata una norma che preveda la proroga del mandato dei consiglieri, dettata da una ipotetica, futura ed incerta entrata in vigore di una legge. Stante il carattere fortemente personalistico delle votazioni, una proroga di tale portata non farebbe altro che determinare un allontanamento dalla politica forense, nella convinzione, peraltro non peregrina, della pochezza degli strumenti a disposizione dei colleghi avvocati, per tutelare e valorizzare gli interessi della categoria di appartenenza. Avv. Matteo Santini
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