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Cassazione civile, sez. II, sentenza 26.04.2011 n. 9325. Usucapione. Onere probatorio dell' attore. Necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato. Considerazioni
a cura della redazione maggio 2011
 
Negli scorsi mesi di ottobre 2010, febbraio e marzo 2011, abbiamo avuto occasione di soffermarci sull'istituto della "usucapione" alla luce della copiosa giurisprudenza della Suprema Corte e per ultimo in occasione della sentenza del 10 marzo 2011 n. 5739.

Recentemente la stessa Corte, sezione 2^, con sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011, ha ribadito che ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene.

Ha ribadito ancora che "chi agisce in giudizio per ottenere di essere
dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" citando a tal proposito, tra l'altro, la precedente sentenza del 28 gennaio 2000 n. 975).

Ha precisato che l'elemento costitutivo dell'"animus" "può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale" come peraltro sancito dalla stessa Corte con lontana sentenza del 5 luglio 1999 n. 6944.

Quindi La Corte con la sentenza 9325/2011 ha chiaramente dichiarato e concluso che "la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà".

Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessario -ha affermato- la
manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, "gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. "ex multis" Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass. 1.3.2010 n. 4863), non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.8.2005 n. 16841)".

Certamente la pronunzia in esame, per la sua chiarezza, approfondita analisi e completezza, finalmente ha fatto piena luce su tutti gli aspetti della problematica rendendo la strada della pronunzia da parte del giudice adito semplice e formale atto declaratorio del diritto di proprietà già sussistente nella sostanza, completo, anche se da "proclamarsi" da parte dell'Autorità adita dall'avente diritto.


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