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Brevi riflessioni sui reati di ingiuria, diffamazione e calunnia
a cura della redazione
 

Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.


Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.



Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato.


Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.


Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato, il quale è conseguentemente legittimato all'opposizione alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento (Cass. pen., sez. VI, sentenza 28-04-2010, n. 21789, in CED Cassazione, 2010).
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia (Cass. pen., sez. VI, sentenza 4 maggio 2010, n. 32325, in CED Cassazione, 2010).


La calunnia e la simulazione
Il delitto di calunnia sussiste anche quando l'incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato - nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o indiretta - purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile (Cass. pen., sez. VI, sentenza 9 gennaio 2009, n. 4537 in CED Cassazione, 2009).
Integra il delitto di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario in precedenza già negoziato, proposta per impedire la riscossione dello stesso o il protesto per difetto di provvista (Cass. pen., sez. VI, sentenza 19 giugno 2009, n. 35923, in CED Cassazione, 2009).
Integra il delitto di calunnia anche la condotta di riferire quel che si è appreso da altri, ovvero di voci o maldicenze correnti, qualora il denunciante abbia la consapevolezza che l'incolpato non ha commesso il fatto (Cass. pen., sez. II, sentenza 18-11-2008, n. 47628, in CED Cassazione, 2008).


Il dolo in tema di calunnia
In tema di calunnia, perché si realizzi il dolo, è necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (Cass. pen., sez. VI, sentenza 2 aprile 2007, n. 17992, in CED Cassazione, 2007).
Non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari (Cass. pen., sez. VI, sentenza 18 febbraio 2009, n. 16645, in CED Cassazione, 2009).
In tema di calunnia, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen., sez. VI, sentenza 16-12-2008, n. 2750, in CED Cassazione, 2009).


Precisazioni
Il delitto di calunnia è un reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente. Ne consegue che la reiterazione di eventuali, successive, dichiarazioni di conferma della falsa accusa non può concretare ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice (Cass. pen., sez. VI, sentenza 12 novembre 2009, n. 2933, in CED Cassazione, 2010).
In tema di calunnia, è irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia presentata non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell'accusa sia implicitamente ma agevolmente individuabile (Cass. pen., sez. VI, sentenza 29-01-1999, n. 4068, in Cass. Pen., 2000, 1587).



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