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Brevi considerazioni sulla recentissima sentenza del Tribunale di Venezia Sezione lavoro del 9 febbraio 2012 n 192. I congedi di paternità.
a cura della redazione
 

Trattasi di una pronunzia passata con troppa velocità e con pochissimo spazio sulle riviste giuridiche e sui siti web che trattano materie giuridiche, ma che, a nostro modesto parere, meritava più accurato approfondimento.


Il Giudice del lavoro del Tribunale di Vanezia, dr.ssa Margherita Bortolaso, ha dimostrato, con la sentenza in esame, la profondità ed la specifica cura posta nello studio della normativa che ha portato alla decisione certamente importante ed innovativa.


La sentenza ha accertato la natura discriminatoria del comportamento del Ministero dell’Interno nei confronti di un proprio dipendente che aveva richiesto di fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 40 e del congedo per malattia del figlio previsto dall’art. 47 del T.U. n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
I citati articoli prevedono la possibilità per il padre lavoratore di fruire dei riposi giornalieri o del congedo di malattia, in alternativa alla madre.
La Questura di Venezia ha negato al proprio dipendente la possibilità di fruire dei relativi permessi, giustificando tale diniego con la motivazione che la madre è casalinga.
Il lavoratore discriminato si è visto quindi costretto a rivolgersi al Tribunale di Venezia per ottenere il risarcimento della mancata fruizione dei riposi giornalieri, del congedo per malattia e del danno subito per il mancato esercizio del lavoro di cura verso il proprio figlio.


La sentenza riconosce al padre il diritto di usufruire di congedi e permessi, indipendentemente dalla situazione lavorativa della madre, quando la stessa sia casalinga e quindi secondo la definizione giuridica sia “lavoratrice non dipendente”.


Il Giudice del lavoro accogliendo il ricorso promosso nei confronti del Ministero dell’Interno ha evidenziato la natura discriminatoria del comportamento tenuto dal datore di lavoro affermando che anche il lavoro della “casalinga” deve essere definito attività lavorativa a tutti gli effetti.


Chiare, precise e dettagliate le motivazioni a sostegno della decisione.


Il ricorso è stato accolto facendo riferimento alla seguente normativa:
1. il D.Lvo 11.4.2006 n. 198 che disciplina la tutela delle discriminazioni di genere. Tale decreto 198/2006, denominato "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", entrato in vigore il 15 giugno 2006, costituisce il testo unico dì raccolta (per alcune leggi tramite semplice rimando) e riorganizzazione di tutte le discipline e fonti in materia di parità e pari opportunità
2. la legge 9/1/1963, n. 7, artt. 2 e 6 (divieto di licenziamento in caso di matrimonio)
3. la legge 9/2/1966, n. 66, art. 1, c. 1 (divieto di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici)
4. la legge 9/12/1977, n. 903 (divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro)
5. la legge 14/3/1985, n. 132, art. 1 (divieto di discriminazione tra uomo e donna)
6. la legge 13/12/1986, n. 874, artt. 1 e 2 (divieto di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici)
7. la legge 6/8/1990, n. 223, art. 11 (azioni positive nel settore radiotelevisivo)
8. la legge, 10/4/1991, n. 125 ("Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna")
9. la legge 25/2/1992, n. 215 ("Azioni positive per l'imprenditoria femminile")
10. il d.lgs. 30/7/1999, n. 303, art. 5 (promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità)
11. il d.lgs. 31/1/2000, n. 24, art. 1 (divieto di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali nonché nelle carriere militari)12. la legge 8/3/2000, n. 53, art. 9 ("Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città")
13. il d.lgs. 23/5/2000, n. 196 (Consigliere di parità, d.lgs 26/3/2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità"), la legge 4/4/2003, n. 154 (contrasto alla violenza nelle relazioni familiari)
14. il d.lgs. 31/7/2003, n. 226 commissione per le pari opportunità fra uomo e donna)
15. la legge 8/4/2004, n. 90, art. 3 (pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.)


La norma procedurale di specifico riferimento, è l’art. 36 contenuto nel capo relativo alla "tutela giudiziaria delle discriminazioni, che, disciplina la legittimazione processuale nei seguenti termini:
"" 1. chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni, (poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo 11, del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,) e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente.
"" 2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri dì parità provinciali e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima"".


Dal punto di vista sostanziale la controversia, si accennava, riguardava la mancata concessione a dipendente del Ministero dell'Interno -in servizio presso la Questura di Venezia con mansioni di collaboratore amministrativo-, del diritto a fruire dei riposi giornalieri ex art 40 TU 151/2001 e del congedo per malattia del figlio ex art 47 del medesimo TU.


La denunciata discriminatorietà della condotta datoriale ricorrere in quanto i riposi e il congedo richiesti gli erano stati illegittimamente negati.


E' opportuno ricordare che la norme di riferimento, ossia appunto l’art. 40, rapportato all'art. 39, e l'art. 47 del T.U. n.151/2001, così dispongono:
• Art. 39. Riposi giornalieri della madre: Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi dì riposo, anche cumulabìli durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2 I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un 'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli "effetti della durata - e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3 I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
• Art. 40. Riposi giornalieri del padre: 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
• Art. 47.Congedo per la malattia del figlio:
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio, sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.


Al padre della piccola affetta da handicap grave ex art 3 comma 3 legge 104/1992 (v. doc. 2 ric,), i riposi e il congedo richiesti ex cit: artt. 40 e 47 erano stati negati in ragione del fatto che la moglie, madre della medesima piccola non era lavoratrice autonoma, bensì casalinga.


Il Tribunale adito ha precisato che trattasi di diniego illegittimo anche alla luce del principio espresso nella sentenza del C.d.S. n. 4293 del 9.9.2008, che, esaminando la medesima problematica oggetto di causa di sostituzione nella fruizione dei permessi al padre qualora la madre sia non lavoratrice autonoma bensì casalinga e dunque la medesima disciplina di cui al citato articolo 40, corrispondente -all'epoca- all'art. 6-ter della legge n. 903/77 (introdotto dalla legge 59/2000), si pronunciva nel senso della piena assimilazione della lavoratrice casalinga alla lavoratrice non dipendente.


Tale pronuncia evidenzia che la nozione di lavoratore assume diversi significati nell'ordinamento, ed in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche precisando che, nella fattispecie, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 della Costituzione.
In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.


La sentenza richiama ancora la sentenza della Suprema Corte n. 20324 del 20.10.2005 che, esaminando la questione della risarcibilità del danno da perdita della capacità di lavoro, assimila l'attività domestica ad attività lavorativa richiamati i principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 della Costituzione.



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