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Applicabilità della Tarsu per gli anni 2010 e 2011
a cura della redazione
 
L’art. 23 della Costituzione sancisce “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge”.

Alla luce del dettame del predetto art. 23, riteniamo che la Tarsu non sia applicabile, in quanto dal 1° gennaio 2010 manca una legge che ne preveda espressamente l’applicabilità.
I regimi transitori, in base ai quali, dalla data della sua abrogazione e fino al dicembre 2009, si è potuto legittimamente applicare la disciplina della Tarsu sono indiscutibilmente decaduti.
L’art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 al primo comma stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio.
E' chiara la norma nello stabilire la decorrenza dell’abrogazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, facendola coincidere con la decadenza del regime transitorio da disciplinarsi nel regolamento di attuazione. La sopravvivenza della Tarsu dipendeva, per legge, solo ed esclusivamente dalla sopravvivenza di un regime transitorio che la proroghi espressamente.
Il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 approvava il regolamento di attuazione del D.Lgs. 22/1997 e con l’art. 11, disciplinante il regime
transitorio, in conformità con il dettato della norma di cui al comma 5, dell’art. 49, D.Lgs. 22/1997. Tale regime transitorio obbligava gli
enti locali a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata nel massimo, inizialmente, in tre anni. Il passaggio dalla Tarsu alla Tia era, dunque, obbligatorio e doveva essere compiuto entro il termine massimo fissato dal regolamento stesso.
Detto termine è stato più volte prorogato fino al 2006, anno in cui è entrato in vigore il D.L.vo. 3 aprile 2006 n. 152 (così detto Codice
dell’ambiente) che all'art. 264 stabilisce: “ a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o
sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza: i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi). Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto 5 febbraio 1997, n. 22 continuano ad applicarsi sino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto.”
Per l’applicazione del Codice dell’Ambiente, l’art. 238, comma 6, prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione, che, a tutt’oggi, non è stato ancora emanato.
Pertanto, nell’attesa del regolamento attuativo appena citato, ai fini dell’applicazione senza soluzione di continuità della normativa della
Tarsu rimaneva e rimane ferma la necessità di una proroga legislativa espressa del regime transitorio.
Con la legge 27 dicembre 2006, n. 152 veniva implicitamente abrogato il regime transitorio così come previsto dall’art.11 del D.P.R. 158/1999. Essendo stato abrogato il D.Lgs. 22/1997 dall’art. 264 del D.Lgs. 152/2006, viene dunque a mancare il fondamento della norma ex art. 11 appena citata, la quale disciplinava un periodo di transizione con la finalità di consentire agli enti locali il graduale adeguamento Infatti, l’art. 1, comma 184, lett. a) della Legge 296/2006 ha stabilito che “il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per il 2008”.
Successivamente, il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 del, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 recante “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” all’art. 5, comma 1, stabiliva che il nuovo regime transitorio come previsto dal Codice dell’Ambiente era prorogato anche per il 2009»”.
Non esiste, invece, una norma di ulteriore e specifica proroga di tale regime transitorio per l’anno 2010 e nemmeno per il 2010 e il 2011.
Dall’01/01/2010, quindi, si è creato e ancora permane per il 2011 la mancanza di una legge statale legittimante - in virtù della riserva di legge ai sensi dell’art. 23 della Costituzione - l’applicazione sia della Tarsu che della Tia prevista dal Decreto Ronchi, essendo stato abrogato il D.L.vo. 22/1997 che istituiva e regolava la Tia, e conseguentemente l’art. 49 dello stesso D.Lgs. 22/1997 che prevedeva l’istituzione di un regime transitorio di proroga della Tarsu potendo, peraltro, un decreto presidenziale dettare una disciplina sopperendo alla mancanza di una legge espressa.
Il regime transitorio, e quindi la lettera a) del comma 184 dell’art. 1 della L. 296/2006, a nostro modesto avviso è inevitabilmente
decaduto.
Come già sottolineato, il regolamento di attuazione del Codice dell’ambiente, tuttavia, non è stato ancora emanato. Pertanto, il regime di prelievo in esso previsto non è, a tutt’oggi, ancora applicabile.
L'ANCI-IFEL con nota del 28 dicembre 2010 riconosce che la mancanza di un provvedimento che chiarisca in via normativa la possibilità di mantenere il regime della TARSU nelle more della completa attuazione della nuova TIA (art. 238, Decreto legislativo 152/2006), determina una situazione di incertezza grave.
A prescindere da quanto fin qui detto, si auspica un celere intervento normativo che chiarisca la situazione e regoli e legittimi l'attività impositiva dei Comuni onde evitare inutile contenzioso da parte dei contribuenti.


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