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TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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Statuto dei Rifugiati 28 luglio 1951
Convenzione adottata a Ginevra il 28 luglio 1951
 

Convenzioni abrogate (per le Alte Parti Contraenti di questa Convenzione):
Accordo del 5 luglio 1922;
Accordo del 31 maggio 1924;
Accordo del 12 maggio 1926;
Accordo del 30 giugno 1928;
Accordo del 30 luglio 1935;
Convenzione del 28 ottobre 1933;
Convenzione del 10 febbraio 1938;
Protocollo del 14 settembre 1939;
Accordo del 15 ottobre 1946.
Ratifica italiana: 24 luglio 1954, n. 722 (GU n. 196 del 27 agosto 1954)
Entrata in vigore in Italia: 13 febbraio 1955

Preambolo
Le Alte Parti Contraenti,
considerando che la Carta delle Nazioni Unite3 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale hanno affermato il principio che gli uomini, senza distinzioni, devono godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
considerando che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per i rifugiati e che essa si è preoccupata di garantire loro l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella maggiore misura possibile,
considerando che è desiderabile rivedere e codificare gli accordi internazionali anteriori sullo statuto dei rifugiati ed estendere l’applicazione di tali accordi e la protezione in essi prevista mediante un nuovo accordo, considerando che dalla concessione del diritto d’asilo possano risultare oneri eccezionalmente gravi per determinati paesi e che una soluzione soddisfacente dei problemi di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto l’importanza e il carattere internazionali non può essere conseguita senza solidarietà internazionale,
esprimendo il voto che tutti gli Stati, riconosciuto il carattere sociale e umanitario del problema dei rifugiati, facciano il loro possibile per evitare che tale problema divenga una causa di tensione fra Stati,
preso atto che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati è incaricato di vigilare all’applicazione delle convenzioni internazionali intese a garantire la protezione dei rifugiati e che il coordinamento effettivo delle misure prese per risolvere tale problema dipende dalla cooperazione degli Stati con l’Alto Commissario,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizione del termine di «rifugiato»
A.
Ai fini della presente Convenzione, il termine di «rifugiato» è applicabile:
1. a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o infine in applicazione della Costituzione dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati; le decisioni prese circa il riconoscimento della qualità dì rifugiato dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non impediscono il riconoscimento di tale qualità a persone che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 del presente articolo;
2. a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Se una persona possiede più cittadinanze, l’espressione «Stato di cui possiede la cittadinanza» riguarda ogni Stato di cui questa persona possiede la cittadinanza. Non sono considerate private della protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza le persone che, senza motivi validi fondati su un timore giustificato, rifiutano la protezione di uno Stato di cui posseggono la cittadinanza.
B.
1. Agli effetti della presente Convenzione, possono essere considerati «avvenimenti anteriori al I` gennaio 1951» nel senso dell’articolo 1, sezione A:
a) «avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa»;
b) «avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove». Ciascuno Stato Contraente, all’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, farà una dichiarazione circa l’estensione che esso intende attribuire a tale espressione per quanto riguarda gli obblighi da esso assunti in virtù della presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Contraente che si sia pronunciato per la definizione della lettera a può in ogni tempo estendere i suoi obblighi pronunciandosi per la definizione della lettera b mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite.
C. Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione:
1. se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza; o 2. se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa; o
3. se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza; o
4. se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d’essere perseguitata; o
5. se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza. Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori;
6. trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato riconosciuto come apolide, egli è in grado di ritornare nello Stato dei suo domicilio precedente. Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare di ritornare nello Stato dei loro domicilio precedente, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori.
D. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell’assistenza di un’organizzazione o di un’istituzione delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione.
E. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere delle autorità competenti dei loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi di cittadini di detto Stato.
F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che:
a) hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli istrumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;
b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;
c) si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
Art. 2
Obblighi generali
Ogni rifugiato ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono separatamente l’obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell’ordine pubblico.
Art. 3
Divieto delle discriminazioni
Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d’origine.
Art. 4
Religione
Gli Stati Contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un trattamento almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà di praticare la loro religione e la libertà d’istruzione religiosa dei loro figli.
Art. 5
Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione
Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano gli altri diritti e vantaggi concessi ai rifugiati indipendentemente dalla presente Convenzione.
Art. 6
L’espressione «nelle stesse circostanze»
Agli effetti della presente Convenzione, l’espressione «nelle stesse circostanze» significa che l’interessato deve, per l’esercizio di un diritto, adempiere tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per la dimora o il domicilio), nello stesso modo come se non fosse un rifugiato. Sono escluse le condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.
Art. 7
Esenzione dalla condizione della reciprocità
1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Contraente deve concedere ai rifugiati il trattamento concesso agli stranieri in generale.
2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio degli Stati Contraenti, dell’esenzione dalla condizione della reciprocità legislativa.
3. Ciascuno Stato Contraente continua a concedere ai rifugiati i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.
4. Gli Stati Contraenti devono esaminare con benevolenza la possibilità di concedere ai rifugiati, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l’esenzione dalla condizione della reciprocità a rifugiati che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti e ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.
Art. 8
Esenzione da misure straordinarie
Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini di uno Stato determinato, gli Stati Contraenti non le applicheranno ai rifugiati che siano formalmente cittadini di detto Stato per il solo fatto di questa loro cittadinanza. Gli Stati Contraenti che a motivo della loro legislazione non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo autorizzano in casi appropriati esenzioni a favore di tali rifugiati.
Art. 9
Misure provvisorie
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato Contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato Contraente di cui si tratta abbia accertato se tale persona è effettivamente un rifugiato e se le misure prese devono essere mantenute in suo confronto nell’interesse della sicurezza nazionale.
Art. 10
Continuità della residenza
1. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato e trasportato sul territorio di uno Stato Contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno forzato é computata come residenza regolare su detto territorio.
2. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato dal territorio di uno Stato Contraente e vi è ritornato prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi il suo domicilio, il periodo che precede la deportazione e quello a essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto per tutti i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.
Art. 11
Gente di mare rifugiata
Trattandosi di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell’equipaggio di un natante che inalbera la bandiera di uno Stato Contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione dei domicilio in un altro paese.
Capo II
Condizione giuridica
Art. 12
Statuto personale
1. Lo statuto personale di un rifugiato è determinato in base alla legge del suo paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza.
2. I diritti precedentemente acquisiti dal rifugiato e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli dipendenti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati Contraenti, con riserva, se è il caso, dell’adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand’anche l’interessato non fosse divenuto un rifugiato.
Art. 13
Proprietà mobiliare e immobiliare
Gli Stati Contraenti concedono a ciascun rifugiato il trattamento più favorevole possibile e in ogni modo un trattamento pari almeno a quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne l’acquisto della proprietà mobiliare e immobiliare e i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e altri concernenti la proprietà mobiliare e immobiliare.
Art. 14
Proprietà intellettuale e industriale
In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, e in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun rifugiato fruisce nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione che è concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati Contraenti, egli fruisce della protezione che è concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.
Art. 15
Diritto d’associazione
Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e in sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.
Art. 16
Diritto di adire i tribunali
1. Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente i tribunali.
2. Nello Stato Contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l’assistenza giudiziaria e l’esenzione dalla cautio judicatum solvi.
3. Negli Stati Contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale, egli fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento che i cittadini dei paese in cui ha la sua residenza abituale.
Capo III
Attività lucrativa
Art. 17
Professioni dipendenti
1. Gli Stati Contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole, concesso nelle stesse circostanze ai cittadini di uno Stato estero, per ciò che concerne l’esercizio di un’attività professionale dipendente.
2. In ogni caso, le misure restrittive concernenti gli stranieri o l’assunzione di stranieri prese per la protezione dei mercato nazionale dei lavoro non sono applicabili ai rifugiati che non vi erano già sottoposti dallo Stato Contraente interessato alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, o che adempiono una delle seguenti condizioni:
a) risiedere da tre anni nel paese;
b) avere per coniuge una persona che possegga la cittadinanza dello Stato di residenza. Un rifugiato non può far valere tale disposizione se ha abbandonato il suo coniuge;
c) avere uno o più figli che posseggano la cittadinanza dello Stato di residenza.
3. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza se possono essere prese misure intese a parificare ai diritti dei loro cittadini quelli di tutti i rifugiati per quanto concerne l’esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di rifugiati che sono entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d’opera oppure di un piano d’immigrazione.
Art. 18
Professioni indipendenti
Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per ciò che concerne l’esercizio di una professione indipendente nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, come pure per la costituzione di società commerciali e industriali.
Art. 19
Professioni liberali
1. Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che risiedono regolarmente sul suo territorio, sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.
2. Gli Stati Contraenti faranno dei loro meglio, conformemente alle loro leggi e costituzioni, per garantire lo stabilimento di tali rifugiati nei territori non metropolitani, per i quali sono responsabili delle relazioni internazionali.
Capo IV
Benessere sociale
Art. 20
Razionamento
Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarsi, i rifugiati saranno trattati come i cittadini dello Stato che entra in considerazione.
Art. 21
Alloggio
In materia di alloggi, gli Stati Contraenti concedono, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e ordinanze o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.
Art. 22
Educazione pubblica
1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati, in materia di scuola primaria, lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.
2. Per ciò che riguarda l’insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l’ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all’estero, l’esenzione delle tasse scolastiche e l’assegnazione di borse di studio, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.
Art. 23
Assistenza pubblica
In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.
Art. 24
Legislazione del lavoro e sicurezza sociale
1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:
a) la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, sempreché tali problemi siano disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;
b) la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza sociale), con riserva: (i) di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e aspettative; (ii) delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.
2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un rifugiato in seguito a un infortunio del lavoro o a una malattia professionale non sono lesi dal fatto che l’avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato Contraente.
3. Gli Stati Contraenti estenderanno ai rifugiati i vantaggi degli accordi conchiusi o che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o delle aspettative in materia di sicurezza sociale, sempreché i rifugiati adempiano le condizioni previste per i cittadini dei Paesi firmatari di siffatti accordi.
4. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere ai rifugiati, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati Contraenti e Stati non contraenti.
Capo V
Provvedimenti amministrativi
Art. 25
Assistenza amministrativa
1. Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l’esercizio di un diritto dell’assistenza di autorità straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l’interessato risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro proprie autorità sia da un’autorità internazionale.
2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.
3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.
4. Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse a favore degli indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse tasse; queste devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle riscosse dai cittadini dello Stato di cui si tratta per servizi analoghi.
5. Le disposizioni del presente articolo non toccano gli articoli 27 e 28.
Art. 26
Diritto di libero passaggio
Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall’ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze, in generale.
Art. 27
Documenti d’identità
Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido.
Art. 28
Titoli di viaggio
1. Gli Stati Contraenti rilasciano ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico; le disposizioni dell’Allegato alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati Contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro rifugiato che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di rifugiati che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.
2. I titoli di viaggio rilasciati conformemente ad accordi internazionali anteriori dalle Parti di siffatti accordi saranno riconosciuti dagli Stati Contraenti e trattati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.
Art. 29
Oneri fiscali
1. Gli Stati Contraenti non devono riscuotere dai rifugiati imposte, tasse o diritti di qualsiasi genere, diversi o d’importo superiore a quelli riscossi dai loro cittadini in circostanze analoghe. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non vietano l’applicazione ai rifugiati delle disposizioni di leggi e ordinanze concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il rilascio di documenti amministrativi, compresi i documenti d’identità.
Art. 30
Trasferimento di averi
1. Ciascuno Stato Contraente deve permettere ai rifugiati, conformemente alle sue leggi e alle sue ordinanze, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio, nel territorio di un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.
2. Ciascuno Stato Contraente esaminerà con benevolenza le domande di rifugiati che desiderano ottenere l’autorizzazione di trasferire ogni altro loro avere necessario alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.
Art. 31
Rifugiati che soggiornano irregolarmente nel paese ospitante
1. Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari.
2. Gli Stati Contraenti limitano gli spostamenti di tali rifugiati soltanto nella misura necessaria. Tali limitazioni devono essere mantenute solo fintanto che lo statuto di questi rifugiati nel paese che li ospita sia stato regolato o essi siano riusciti a farsi ammettere in un altro paese. Gli Stati Contraenti concedono a tali rifugiati un termine adeguato e tutte le facilitazioni necessarie affinché possano ottenere il permesso d’entrata in un altro paese.
Art. 32
Espulsione
1. Gli Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico.
2. L’espulsione può essere eseguita soltanto in base a una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongano, essere ammesso a giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti a un’autorità competente o davanti a una o più persone specialmente designate dall’autorità competente.
3. Gli Stati Contraenti assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli permetta di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati Contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano necessarie.
Art. 33
Divieto d’espulsione e di rinvio al confine
1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.
Art. 34
Naturalizzazione
Gli Stati Contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.
Capo VI
Disposizioni esecutive e transitorie
Art. 35
Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite
1. Gli Stati Contraenti s’impegnano a cooperare con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell’esercizio delle sue funzioni e a facilitare in particolare il suo compito di sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Allo scopo di permettere all’Alto Commissario o a qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati Contraenti s’impegnano a fornire loro, nella forma appropriata, le informazioni e le indicazioni statistiche richieste circa:
a) lo statuto dei rifugiati;
b) l’esecuzione della presente Convenzione, e
c) le leggi, le ordinanze e i decreti che sono o entreranno in vigore per quanto concerne i rifugiati.
Art. 36
Informazioni circa la legislazione interna
Gli Stati Contraenti comunicano al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e delle ordinanze emanate per garantire l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 37
Rapporto con le convenzioni anteriori
Salve restando le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 28, la presente Convenzione sostituisce, tra gli Stati Contraenti, gli accordi del 5 luglio 1922, del 31 maggio 1924, del 12 maggio 1926, del 30 giugno 1928 e dei 30 luglio 1935, come pure le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938, il Protocollo del 14 settembre 1939 e l’Accordo del 15 ottobre 1946.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 38
Regolamento delle contestazioni
Per quanto non possano essere regolate in altro modo, le contestazioni tra le Parti della presente Convenzione concernenti la sua interpretazione o la sua applicazione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti interessate, alla Corte internazionale di Giustizia.
Art. 39
Firma, ratificazione e accessione


1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e, dopo tale data, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Essa potrà essere firmata presso l’Ufficio europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951, e potrà in seguito nuovamente essere firmata alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.
2. La presente Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure da ogni altro Stato non membro invitato alla Conferenza di plenipotenziari sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, o da qualsiasi Stato che l’Assemblea generale abbia invitato a firmare. Essa dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Gli Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione a contare dal 28 luglio 1951. L’adesione avviene con il deposito di uno strumento di accessione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 40
Campo d’applicazione territoriale
1. Ogni Stato può, all’atto della firma, della ratificazione e dell’accessione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione ha effetto a contare dall’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.
2. In seguito, l’estensione dell’applicazione può avvenire in ogni tempo mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite; essa avrà effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione oppure alla data d’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato se quest’ultima data è posteriore.
3. Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della ratificazione o dell’accessione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere il più presto possibile le misure necessarie per l’estensione dell’applicazione a detti territori, con riserva dei consenso dei Governi di tali territori qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali.
Art. 41
Clausola federale
Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati federativi;
b) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù del sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il Governo federale comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
c) uno Stato federativo che è Parte della presente Convenzione, comunica, a domanda di qualsiasi altro Stato Contraente trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un’esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella Federazione e nei suoi singoli Stati per ciò che concerne l’una o l’altra disposizione della Convenzione; nell’esposizione dev’essere indicato in quale misura la disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro modo.
Art. 42
Riserve
1. All’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, ciascuno Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 a 44 compreso.
2. Ciascuno Stato Contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 43
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito dei sesto strumento di ratificazione o di accessione.
2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del sesto strumento di ratificazione o di accessione, essa entra in vigore novanta giorni dopo la data dei deposito dello strumento di ratificazione o di accessione da parte di detto Stato.
Art. 44
Disdetta
1. Ciascuno Stato Contraente può disdire la presente Convenzione in ogni tempo mediante notificazione scritta della disdetta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. La disdetta ha effetto per lo Stato interessato un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all’articolo 40 può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai territori di cui si tratta un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.
Art. 45
Revisione
1. Ciascuno Stato Contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente Convenzione.
2. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite propone, se è il caso, le misure che devono essere prese circa siffatta domanda.
Art. 46
Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite
Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 39:
a) le dichiarazioni e le notificazioni previste nella lettera B dell’articolo 1;
b) le firme, ratificazioni e accessioni previste nell’articolo 39;
c) le dichiarazioni e le notificazioni previste nell’articolo 40;
d) le riserve fatte o ritirate conformemente all’articolo 42;
e) la data d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’ articolo 43;
f) le disdette e le notificazioni previste nell’articolo 44; g) le domande di revisione previste nell’articolo 45.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, il 28 luglio mille novecento cinquant’uno, in un solo esemplare, i cui testi inglese e francese fanno parimente fede, e che sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; copie certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 39.
(Seguono le firme)


Allegato
Paragrafo 1
1. Il titolo di viaggio previsto dall’articolo 28 della Convenzione dev’essere conforme al modello unito 5.
2. Esso dev’essere compilato in almeno due lingue, di cui una dev’essere la lingua inglese o francese.
Paragrafo 2
Con riserva dei regolamenti dei paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, eccezionalmente, di un altro rifugiato adulto.
Paragrafo 3
Le tasse riscosse per il rilascio dei titolo di viaggio non devono essere superiori alla tassa minima prevista per i passaporti nazionali.
Paragrafo 4
Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero possibile di paesi.
Paragrafo 5
La durata di validità dei titolo è di un anno o di due anni, a scelta dell’autorità che lo rilascia.
Paragrafo 6
1. Per il rinnovamento del titolo o il prolungamento della sua validità è competente l’autorità che l’ha rilasciato fintanto che il titolare non si è stabilito regolarmente in un altro territorio e risiede regolarmente sul territorio di detta autorità. Nelle medesime condizioni, l’autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente per l’allestimento di un nuovo titolo.
2. I rappresentanti diplomatici o consolari, a ciò specialmente autorizzati, possono prolungare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro Governi.
3. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di rinnovare o di prolungare la validità dei titoli di viaggio o di rilasciare nuovi titoli ai rifugiati che non risiedono più regolarmente sul loro territorio se essi non possono ottenere un titolo di viaggio dal paese della loro residenza regolare.
Paragrafo 7
Gli Stati Contraenti riconosceranno la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 della presente Convenzione.
Paragrafo 8
Le autorità competenti del paese nel quale il rifugiato desidera recarsi devono, se sono disposte a permettergli l’entrata, apporre il loro visto sul titolo di viaggio del rifugiato, sempreché un visto sia necessario.
Paragrafo 9
1. Gli Stati Contraenti s’impegnano a rilasciare visti di transito ai rifugiati che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale.
2. Il rilascio di siffatti visti può essere rifiutato per i motivi che possono giustificare il rifiuto di un visto agli stranieri in generale.
Paragrafo 10
Le tasse per il rilascio di visti d’uscita, d’entrata o di transito non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.
Paragrafo 11
Se un rifugiato cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente nel territorio di un altro Stato Contraente, il rilascio di un nuovo titolo conformemente all’articolo 28 della Convenzione spetta all’autorità competente di detto territorio; il rifugiato può presentarle una domanda in questo senso.
Paragrafo 12
L’autorità che rilascia un nuovo titolo è tenuta a ritirare il titolo scaduto e a rimandarlo al paese che l’ha rilasciato se nel documento scaduto è specificato che il titolo dev’essere restituito al paese che l’ha rilasciato; in caso contrario, l’autorità che rilascia il nuovo titolo deve ritirare e annullare quello scaduto.
Paragrafo 13
1. Ciascuno Stato Contraente s’impegna a permettere al titolare di un titolo di viaggio rilasciato da detto Stato conformemente all’articolo 28 della Convenzione di ritornare sul suo territorio in ogni tempo durante la validità dei titolo.
2. Con riserva delle disposizioni del numero 1, uno Stato Contraente può esigere che il titolare del documento si sottoponga a tutte le condizioni che possono essere imposte alle persone che escono dal paese o che vi rientrano.
3. Gli Stati Contraenti si riservano la possibilità, in casi eccezionali o quando il permesso di soggiorno dei rifugiato sia valido per un periodo determinato, di limitare, all’atto del rilascio del titolo, il periodo durante il quale il rifugiato potrà rientrare nel paese; tale periodo non può tuttavia essere inferiore a tre mesi.
Paragrafo 14
Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in nessun modo le leggi e i regolamenti che disciplinano, nei territori degli Stati Contraenti le condizioni d’entrata, di transito, di soggiorno, di domicilio e d’uscita.
Paragrafo 15
Il rilascio dei titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano ne pregiudicano lo statuto del detentore, in particolare per quanto concerne la sua cittadinanza.
Paragrafo 16
Il rilascio del titolo non conferisce al titolare diritto alcuno alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia il titolo, e non conferisce a questi rappresentanti un diritto di protezione.
Campo di applicazione della convenzione (al 3 maggio 2002)
Stati partecipanti
Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di Successione (S)
Entrata in vigore
Albania b 18 agosto 1992
A 16 novembre 1992
Algeria b 21 febbraio 1963
3 luglio 1962
Angola a b 23 giugno 1981
A 21 settembre 1981
Antigua e Barbuda b 7 settembre 1995
A 6 dicembre 1995
Argentina b 15 novembre 1961
A 13 febbraio 1962
Armenia b 6 luglio 1993
A 4 ottobre 1993
Australia b d 22 gennaio 1954
A 22 aprile 1954
Isola di Norfolk 22 gennaio 1954
A 22 gennaio 1954
Nauru 22 gennaio 1954
A 22 gennaio 1954
Austria a b 1° novembre 1954
31 gennaio 1955
Azerbaigian b 12 febbraio 1993
A 13 maggio 1993
Bahamas a b 15 settembre 1993
A 14 dicembre 1993
Belarus b 23 agosto 2001
A 21 novembre 2001
Belgio a b c 22 luglio 1953
22 aprile 1954
Belize b 27 giugno 1990
A 25 settembre 1990
Benin b 4 aprile 1962
1° agosto 1960
Bolivia b
9 febbraio 1982
A
10 maggio 1982
Bosnia e Erzegovina b
1° settembre 1993
S
6 marzo 1992
Botswana a b
6 gennaio 1969
A 6 aprile 1969
Brasile a b
16 novembre 1960
14 febbraio 1961
Bulgaria b
12 maggio 1993
A
10 agosto 1993
Burkina Faso b
18 giugno 1980
A 16 settembre 1980
Burundi b
19 luglio 1963
A
17 ottobre 1963
Cambogia
15 ottobre 1992
13 gennaio 1993
Camerun b
23 ottobre 1961
1° gennaio 1960
Canada a b
4 giugno 1969
A
2 settembre 1969
Ciad b
19 agosto 1981
A
17 novembre 1981
Cile a b
28 gennaio 1972
A
27 aprile 1972
Cina a b
24 settembre 1982
A
23 dicembre 1982
Cina-Macao b 6
3 dicembre 1999
20 dicembre 1999
Cipro a b
16 maggio 1963
16 agosto 1960
Colombia b
10 ottobre 1961
8 gennaio 1962
Congo (Brazzaville) b
15 ottobre 1962
15 agosto 1960
Congo (Kinshasa) b
19 luglio 1965
A 17 ottobre 1965
Corea (Sud) a b
3 dicembre 1992
A
3 marzo 1993
Costa Rica b
28 marzo 1978
A
26 giugno 1978
Côte d’Ivoire b
8 dicembre 1961
7 agosto 1960
Croazia b
12 ottobre 1992
S
8 ottobre 1991
Danimarca a b d
4 dicembre 1952
22 aprile 1954
Groenlandia
4 dicembre 1952
A
4 dicembre 1952
Domenica b
17 febbraio 1994
A
18 maggio 1994
Ecuador a b
17 agosto 1955
A
15 novembre 1955
Egitto a b
22 maggio 1981
A
20 agosto 1981
El Salvador b
28 aprile 1983
A
27 luglio 1983
Estonia a b
10 aprile 1997
A
9 luglio 1997
Etiopia a b
10 novembre 1969
A
8 febbraio 1970
Figi a 12 giugno 1972
10 ottobre 1970
Filippine b
22 luglio 1981
A
20 ottobre 1981
Finlandia a
10 ottobre 1968
A 8 gennaio 1969
Francia a b c d
23 giugno 1954
21 settembre 1954
Colonie, i paesi protetti e i territori dipendenti dal Ministero francese delle colonie
23 giugno 1954
A 23 giugno 1954
Gabon b
27 aprile 1964
A
26 luglio 1964
Gambia a b
7 settembre 1966
18 febbraio 1965
Georgia a b
9 agosto 1999
A
7 novembre 1999
Germania b c 1° dicembre 1953
22 aprile 1954
Ghana b
18 marzo 1963
A
16 giugno 1963
Giamaica a b
30 luglio 1964
6 agosto 1962
Giappone b
3 ottobre 1981
A
1° gennaio 1982
Gibuti b
9 agosto 1977
S
27 giugno 1977
Grecia a b
5 aprile 1960
4 luglio 1960
Guatemala a b
22 settembre 1983
A
21 dicembre 1983
Guinea b
28 dicembre 1965
2 ottobre 1958
Guinea-Bissau b
11 febbraio 1976
A
11 maggio 1976
Guinea equatoriale b
7 febbraio 1986
A
8 maggio 1986
Haiti b
25 settembre 1984
A
24 dicembre 1984
Honduras a b
23 marzo 1992
A
21 giugno 1992
Iran a b
28 luglio 1976
A
26 ottobre 1976
Irlanda a b
29 novembre 1956
A
27 febbraio 1957
Islanda b
30 novembre 1955
A
28 febbraio 1956
Israele a b
1° ottobre 1954
30 dicembre 1954
Italia b c
15 novembre 1954
13 febbraio 1955
Jugoslavia b
12 marzo 2001
S
27 aprile 1992
Kasakstan b
15 gennaio 1999
A
15 aprile 1999
Kenya b
16 maggio 1966
A
14 agosto 1966
Kirghizistan b
8 ottobre 1996
A
6 gennaio 1997
Lesotho b
14 maggio 1981
A
12 agosto 1981
Lettonia a b
31 luglio 1997
A
29 ottobre 1997
Liberia b
15 ottobre 1964
A
13 gennaio 1965
Liechtenstein a b
8 marzo 1957
6 giugno 1957
Lituania b
28 aprile 1997
A
27 luglio 1997
Lussemburgo a b c
23 luglio 1953
22 aprile 1954
Macedonia b
18 gennaio 1994
S
17 settembre 1991
Madagascar a b
18 dicembre 1967
A
17 marzo 1968
Malawi a b
10 dicembre 1987
A
9 marzo 1988
Mali b
2 febbraio 1973
22 settembre 1960
Malta a b
17 giugno 1971
A
15 settembre 1971
Marocco b
7 novembre 1956
2 marzo 1956
Mauritania b
5 maggio 1987
A
3 agosto 1987
Messico a b
7 giugno 2000 A
5 settembre 2000
Moldavia a b
31 gennaio 2002
A
1° maggio 2002
Monaco a b
18 maggio 1954
A
16 agosto 1954
Mozambico a b
16 dicembre 1983
A
15 marzo 1984
Namibia a b
17 febbraio 1995
A
18 maggio 1995
Nicaragua b
28 marzo 1980
A
26 giugno 1980
Niger b
25 agosto 1961
3 agosto 1960
Nigeria b
23 ottobre 1967
A
21 gennaio 1968
Norvegia a b
23 marzo 1953
22 aprile 1954
Nuova Zelanda a b
30 giugno 1960
A
28 settembre 1960
Paesi Bassi a b c d
3 maggio 1956
1° agosto 1956
Aruba 7
1° gennaio 1986
1° gennaio 1986
Panama b
2 agosto 1978
A
31 ottobre 1978
Papua-Nuova Guinea a b
17 luglio 1986
A
15 ottobre 1986
Paraguay b
1° aprile 1970
A
30 giugno 1970
Perù b
21 dicembre 1964
A
21 marzo 1965
Poloniaa b
27 settembre 1991
A 26 dicembre 1991
Portogallo a b
22 dicembre 1960
A 22 marzo 1961
Regno Unito a b d 11 marzo 1954
9 giugno 1954
Isola di Man
11 marzo 1954
A11 marzo 1954
Isole Falkland
25 ottobre 1956
A 25 ottobre 1956
Isole del Canale
11 marzo 1954
A 11 marzo 1954
Maurizio
25 ottobre 1956
A 25 ottobre 1956
Montserrat
4 settembre 1968
A 4 settembre 1968
Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)
25 ottobre 1956
A
25 ottobre 1956
Santa-Lucia
4 settembre 1968
A
4 settembre 1968
Rep. Centrafricana b
4 settembre 1962
13 agosto 1960
Repubblica Ceca b
11 maggio 1993
S
1° gennaio 1993
Repubblica Dominicana b
4 gennaio 1978
A
4 aprile 1978
Romania b
7 agosto 1991
A
5 novembre 1991
Ruanda a b
3 gennaio 1980
A
2 aprile 1980
Russia b
2 febbraio 1993
A
3 maggio 1993
Saint Kitts e Nevi
1° febbraio 2002
A
2 maggio 2002
Salomon, Isole b
28 febbraio 1995
A
29 maggio 1995
Samoa b
21 settembre 1988
A
20 dicembre 1988
San Vincenzo e Grenadine b
3 novembre 1993
A
1° febbraio 1994
Santa Sede a b
15 marzo 1956
13 giugno 1956
Sao Tomé e Principe b
1° febbraio 1978
A
2 maggio 1978
Seicelle b
23 aprile 1980
A
22 luglio 1980
Senegal b
2 maggio 1963
20 giugno 1960
Sierra Leone a b
22 maggio 1981
A
20 agosto 1981
Slovacchia b
4 febbraio 1993
S
1° gennaio 1993
Slovenia b
6 luglio 1992
S
25 giugno 1991
Somalia b
10 ottobre 1978
A
8 gennaio 1979
Spagna a b 14 agosto 1978
A
12 novembre 1978
Sudafrica b
12 gennaio 1996
A
11 aprile 1996
Sudan a b 22 febbraio 1974
A
23 maggio 1974 Surinam b
29 novembre 1978 S 25 novembre 1975 Svezia a b 26 ottobre 1954
24 gennaio 1955
Svizzera b
21 gennaio 1955
21 aprile 1955
Swaziland b
14 febbraio 2000
A
14 maggio 2000
Tagikistan b
7 dicembre 1993
A
7 marzo 1994
Tanzania b
12 maggio 1964
A
10 agosto 1954
Togo b
27 febbraio 1962
27 aprile 1960
Trinidad e Tobago b
10 novembre 2000
A
8 febbraio 2001
Tunisia b
24 ottobre 1957
20 marzo 1956
Turchia a b
30 marzo 1962
28 giugno 1962
Turkmenistan b
2 marzo 1998
A
31 maggio 1998
Tuvalu a
7 marzo 1986
S
1° ottobre 1978
Uganda a b
27 settembre 1976 A
26 dicembre 1976
Ungheria b
14 marzo 1989
A
12 giugno 1989
Uruguay b
22 settembre 1970
A
21 dicembre 1970
Yemen b
18 gennaio 1980
A
17 aprile 1980
Zambia a b
24 settembre 1969
24 ottobre 1964
Zimbabwe a b
25 agosto 1981
A
23 novembre 1981
6 Dal 27 apr. 1999 al 19 dic. 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una Dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata Una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare di Cina. In virtù della dichiarazione cinese del 3 dic. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
7 Il 1° gen 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha acquisito la sua autonomia interna nel seno del Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento concerne soltanto il funzionamento delle relazioni costituzionali interne al seno del Regno.
a Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso
b Dichiarazione secondo l’articolo 1 lettera B
c Obiezioni, vedi qui appresso
d Estensione dell'applicazione territoriale, vedi qui appresso.
[modifica] Dichiarazioni fatte secondo l’articolo 1 lettera B della Convenzione
L’espressione «avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 » sarà interpretata come segue:
a.«Avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa»: Congo Madagascar Malta Monaco Turchia Ungheria
b.«Avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove» da: Albania Algeria Angola Antigua et Barbuda Argentina Armenia Australia Austria Azerbaigian Bahamas Belarus Belgio Belize Benin Bolivia Bosnia e Erzegovina Botswana Brasile Bulgaria Burkina Faso Burundi Camerun Canada Ciad Cile Cina Cina-Macao Cipro Colombia Corea(Sud) Costa Rica Côte d’Ivoire Croazia Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Estonia Etiopia Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Germania Ghana Giamaica Giappone Gibuti Grecia Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guinea equatoriale Haiti Honduras Iran Irlanda Islanda Israele Italia Jugoslavia Kasakstan Kenya Kirghizistan Lesotho Lettonia Liberia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia Malawi Rifugiati 24 0.142.30 Mali Marocco Mauritania Messico Moldavia Mozambico Namibia Nicaragua Niger Nigeria Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Panama Papua-Nuova Guinea Paraguay Perù Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Rep. Centrafricana Rep. Dominicana Romania Ruanda Russia Saint Kitts e Nevis Salomon, Isole Samoa San Vincenzo e Grenadine Santa Sede Sao Tomé e Principe Seicelle Senegal Sierra Leone Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sudafrica Sudan Surinam Svezia Svizzera Swaziland Tagikistan Tanzania Togo Trinidad eTobago Tunisia Turkmenistan Tuvalu Uganda Ungheria Uruguay Yemen Zambia Zimbabwe


Altre dichiarazioni e riserve
Angola
Il Governo della Repubblica popolare d’Angola dichiara che le disposizioni della presente convenzione saranno applicate in Angola a condizione che non siano né contrarie alle disposizioni costituzionali e legislative in vigore nella Repubblica popolare d’Angola, né incompatibili con esse, segnatamente per quanto concerne gli articoli 7,13, 15, 18 e 24 della convenzione. Queste disposizioni non possono essere interpretate come se conferissero a una qualsiasi categoria di stranieri residenti in Angola diritti più estesi di quelli di cui fruiscono i cittadini angolani. Il Governo della Repubblica popolare d’Angola considera inoltre che le disposizioni degli articoli 8 e 9 della convenzione non possono essere interpretate come limitative del suo diritto di prendere verso un rifugiato o un gruppo di rifugiati provvedimenti che ritiene necessari per la salvaguardia degli interessi nazionali e il rispetto della sovranità nazionale, ciò ogni qualvolta le circostanze lo esigano. Articolo 17: Il Governo della Repubblica popolare d’Angola accetta le disposizioni dell’articolo 17 con riserva che: a. il paragrafo 1 del presente articolo non sia interpretato come conferente ai rifugiati gli stessi privilegi che sono eventualmente accordati ai cittadini di paesi con i quali la Repubblica popolare d’Angola avrà conchiuso accordi di cooperazione speciali; b. il paragrafo 2 del presente articolo sia interpretato come una raccomandazione e non come un obbligo. Articolo 26: Il Governo della Repubblica popolare d’Angola si riserva il diritto di designare, trasferire o delimitare il luogo di residenza per certi rifugiati o gruppi di essi, come pure di limitarne gli spostamenti, qualora ciò sia necessario per ragioni d’ordine nazionale o internazionale.
Austria
La ratificazione è data: a. con la riserva che la Repubblica d’Austria riconosce unicamente come raccomandazioni e non come obblighi imperativi le disposizioni stabilite all’ articolo 17 paragrafi 1 e 2 a, eccettuate però, in quest’ultimo paragrafo, le parole «che non vi erano già sottoposti dallo Stato contraente interessato alla data dell’entrata in vigore della presente convenzione, o... »; e b. restando inteso che le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 22 non saranno applicabili all’istituzione e all’amministrazione di scuole private che svolgono il programma d’insegnamento obbligatorio; che il trattamento in materia «d’assistenza e di soccorsi pubblici » di cui all’articolo 23 comprenderà unicamente le prestazioni d’assistenza pubblica (soccorso agli indigenti) e, infine, che i « documenti o gli attestati »giusta i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 25 designeranno unicamente i certificati d’identità previsti nella convenzione relativa ai rifugiati del 30 giugno 1928.
Bahamas
Fintanto che non avranno acquistato lo statuto di Bahamiani, i rifugiati e le persone a loro carico saranno normalmente sottoposti alle stesse leggi e agli stessi regolamenti che disciplinano in genere l’impiego di non Bahamiani nel Commonwealth delle Bahamas.
Belgio
1. In tutti i casi in cui la convenzione conferisce ai rifugiati il trattamento più favorevole accordato ai cittadini di un paese straniero, tale norma non sarà interpretata dal governo belga come se essa accordasse lo stesso trattamento dei cittadini dei paesi con i quali il Belgio ha conchiuso accordi regionali, di natura doganale, economica o politica;
2. L’articolo 15 della convenzione non sarà applicabile al Belgio; i rifugiati che regolarmente risiedono nel territorio belga beneficeranno, quanto al diritto d’associazione, del trattamento concesso agli stranieri in generale.
Botswana
...è sottoposto a una riserva degli articoli 7, 17, 26, 31, 32 e 34 e del paragrafo 1 dell’articolo 12 di detta convenzione. Avendo simultaneamente aderito alla Convenzione e al Protocollo (sullo statuto dei rifugiati, conchiuso a Nuova York il 31 gennaio 1967) il 6 gennaio 1969 e considerato che il Protocollo prevede, al paragrafo 2 dell’articolo 1, che «il termine «rifugiato » ... indica ogni persona corrispondente alla definizione espressa nell’articolo 1 della Convenzione, come se le locuzioni « ... per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 » e « ... in seguito a tali avvenimenti » non fossero recepite nel numero 2 lettera A, dell’articolo 1 », e che, pertanto, le disposizioni dell’articolo 1 della Convenzione sono modificate, il Governo del Botswana ritiene di non essere tenuto, visto quanto sopra, a fare una dichiarazione separata ai sensi dell’articolo 1. B 1) della Convenzione.
Brasile
Il governo brasiliano esclude dall’applicazione della convenzione gli articoli 15 e 17. Depositando, il 7 aprile 1972, il proprio strumento d’adesione al protocollo sullo statuto dei rifugiati8, il governo brasiliano ha ritirato le sue riserve agli articoli 15 e 17 paragrafi 1 e 3 della convenzione e ha dichiarato che i « rifugiati fruiranno dello stesso trattamento concesso ai cittadini di Paesi stranieri in generale, ad eccezione dei cittadini portoghesi ai quali è accordato il trattamento preferenziale sancito dal trattato d’amicizia e di consultazione del 1953 e dall’articolo 199 dell’emendamento n. 1 del 1969 alla costituzione brasiliana ».
Canada
Il Canada interpreta l’espressione « residenti regolarmente » come applicantesi soltanto ai rifugiati autorizzati a risiedere sul territorio canadese in modo permanente; i rifugiati autorizzati a risiedere sul territorio canadese a titolo temporaneo fruiranno, per quanto concerne le questioni contemplate agli articoli 23 e 24, dello stesso trattamento concesso ai visitatori in generale.
Cile
1) Con la riserva che per quanto concerne le disposizioni dell’articolo 34, il governo cileno non potrà accordare ai rifugiati facilitazioni più ampie di quelle accordate agli stranieri in generale, considerato il carattere liberale delle proprie leggi sulla naturalizzazione. 2) Con la riserva che il termine di residenza menzionato nel capoverso a, del paragrafo 2 dell’articolo 17 è portato, per quanto concerne il Cile, da tre a dieci anni. 3) Con la riserva che l’applicazione dei capoverso c dei paragrafo 2 dell’articolo 17 sarà limitata ai rifugiati vedovi di un congiunto cileno. 4) Con la riserva che il Governo cileno non può accordare, per l’esecuzione di un ordine di espulsione, un termine superiore a quello accordato, dalle leggi cilene, agli altri stranieri in generale.
Cina
La Cina ha formulato riserve all’articolo 14 ultimo periodo e all’articolo 16 paragrafo 3.
CiproIl Governo cipriota dichiara di confermare le riserve espresse al momento in cui il Regno Unito ha esteso l’applicazione della Convenzione a Cipro. (Il testo delle riserve è identico a quello concernente « Isole Falkland » riprodotto qui di seguito nelle riserve e dichiarazioni notificate per l’applicazione territoriale).
Corea (Sud)
La Repubblica di Corea dichiara, in conformità dell’articolo 42 della Convenzione, di non essere vincolata dall’articolo 7 secondo cui dopo un soggiorno di tre anni tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio degli Stati contraenti, dell’esonero della reciprocità legislativa.
Danimarca
L’articolo 14 non vincola la Danimarca. L’obbligo istituito nel paragrafo 1 dell’articolo 17 di accordare ad ogni rifugiato regolarmente risiedente sul territorio danese, il trattamento più favorevole concesso ai cittadini di un paese straniero, quanto al diritto di esplicare un’attività professionale retribuita, non sarà interpretato come se esso conferisse ai rifugiati il diritto ai privilegi accordati, a tale riguardo, ai cittadini della Finlandia, dell’Islanda, della Norvegia e della Svezia.
Ecuador
Per quanto concerne l’articolo 1, che tratta della definizione dei termine di « rifugiato », il Governo ecuadoriano dichiara che la sua adesione alla convenzione sullo statuto dei rifugiati non significa che esso riconosce le convenzioni non espressamente firmate e ratificate dall’Ecuador. Per quanto concerne l’articolo 15, l’Ecuador dichiara inoltre di ricusare le disposizioni ivi contenute soltanto nella misura in cui esse sono incompatibili con le norme costituzionali e legislative vigenti circa il divieto per gli stranieri e, di conseguenza, per i rifugiati d’appartenere ad organizzazioni politiche.
Egitto
L’Egitto ha formulato riserve sull’articolo 12 paragrafo 1, sugli articoli 20 e 22 paragrafo 1 e sugli articoli 23 e 24.
Estonia
1) ad articoli 23 e 24: La Repubblica d’Estonia considera le disposizioni degli articoli 23 e 24 come semplici raccomandazioni e non come norme giuridicamente vincolanti.
2) ad articolo 25: La Repubblica d’Estonia non sarà tenuta a far rilasciare un certificato da un’autorità estoniana, in luogo delle autorità di un Paese estero, se i documenti che giustificano il rilascio di un tal certificato non esistono nella Repubblica d’Estonia.
3) ad articolo 28 paragrafo 1: Nei primi cinque anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione, la Repubblica d’Estonia non sarà tenuta a rilasciare i titoli di viaggio di cui all’articolo 28.
Etiopia
Le disposizioni degli articoli 8, 9, 17 (2) e 22 (1) della convenzione sono considerate semplici raccomandazioni e non enunciati di obblighi giuridicamente vincolanti le parti.
Figi
1) Il Governo di Figi considera che gli articoli 8 e 9 non debbano impedirgli, in caso di guerra o d’altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere adeguati provvedimenti rispetto a un rifugiato a cagione della sua nazionalità, nell’interesse della sicurezza nazionale. Le disposizioni dell’articolo 8 non devono impedire al Governo di Figi l’esercizio dei suoi diritti sui beni o sugli interessi acquisiti o che potrà acquisire come Potenza alleata o associata, in virtù di un trattato di pace o di qualsiasi accordo o convenzione per ristabilire la pace, che è stato o potrà essere conchiuso dopo la seconda guerra mondiale. Inoltre, le disposizioni dell’articolo 8 non incideranno sull’ordinamento applicabile ai beni o agli interessi che, alla data dell’entrata in vigore della convenzione per Figi erano sottoposte al controllo del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord o del Governo di Figi, rispettivamente, conseguentemente ad uno stato di guerra esistente o che ha esistito tra detti Governi ed un altro Stato. 2) Il Governo di Figi non è in misura d’impegnarsi ad adempiere gli obblighi menzionati nei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 25 e può impegnarsi ad applicare le disposizioni dei paragrafo 3 solamente nei limiti concessi dalla legge. Commento: Non vigono a Figi delle disposizioni relative all’aiuto amministrativo previsto dall’articolo 25, e non si è ritenuto necessario adottare analoghe disposizioni in favore dei rifugiati. Ove fossero necessari dei documenti o certificati menzionati nel paragrafo 2 del detto articolo, essi verranno sostituiti da attestazioni sotto giuramento.
Finlandia
1. Una riserva generale secondo cui l’applicazione delle disposizioni della convenzione accordanti ai rifugiati il trattamento più favorevole concesso agli stranieri non deve essere pregiudicata dal fatto che diritti e vantaggi particolari sono già stati o potranno essere accordati dalla Finlandia ai cittadini di Danimarca, Islanda, Norvegia e Svezia; 2. Una riserva all’articolo 7 paragrafo 2, secondo cui la Finlandia non intende esonerare, in generale, i rifugiati che soddisfano la condizione di risiedere ivi durante tre anni, dalla reciprocità legale che il diritto finlandese può aver stabilito come esigenza posta ad uno straniero affinché sia autorizzato a fruire dello stesso diritto o vantaggio; 3. Una riserva all’articolo 8, secondo cui questo articolo non vincolerà la Finlandia; 4. Una riserva all’articolo 12 paragrafo 1, secondo cui la Convenzione non deve modificare il diritto internazionale privato finlandese attualmente in vigore, fintantoché esso prescrive che lo statuto personale di un rifugiato è retto dalla sua legislazione nazionale; 5. Una riserva all’articolo 24 paragrafi 1b e 3, secondo cui tali disposti non vincolano la Finlandia; 6. Una riserva all’articolo 25, secondo cui la Finlandia non reputa d’essere tenuta a far rilasciare da una sua autorità, al posto di un’autorità straniera, dei certificati per la cui consegna non sussista in Finlandia una documentazione sufficiente; 7. Una riserva concernente le disposizioni contemplate nel paragrafo 1 dell’articolo 28. La Finlandia rifiuta le obbligazioni ivi definite, pur essendo disposta a riconoscere i titoli di viaggio rilasciati, in base al detto disposto, da altri Stati contraenti.
Francia
Al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, il Governo della Repubblica francese, prevalendosi delle disposizioni dell’articolo 42 della convenzione, formula la dichiarazione seguente:
a. considera che il paragrafo 2 dell’articolo 29 non si oppone all’applicazione, sul territorio francese, della legge del 7 maggio 1934, che autorizza la riscossione dei diritto « Nansen» a favore delle opere d’assistenza, di dimora e di soccorso per i rifugiati;
b. l’articolo 17 non può opporsi all’applicazione delle leggi e dei regolamenti determinanti la proporzione dei salariati stranieri che i datori di lavoro sono autorizzati a occupare in Francia e agli obblighi loro ingiunti al momento dell’assunzione di manodopera straniera.
Gambia
Il Governo della Gambia dichiara di confermare le riserve espresse al momento in cui il Regno Unito ha esteso l’applicazione della Convenzione alla Gambia. (Il testo delle riserve è identico a quello concernente «Isole Falkland» riprodotto qui di seguito nelle «Riserve e dichiarazioni fatte durante le notificazioni concernenti l’applicazione territoriale»).
Georgia
Conformemente all’articolo 40 paragrafo 1 della Convenzione, fino al pieno ripristino dell’integrità territoriale della Georgia la Convenzione si applica soltanto al territorio su cui la Georgia esercita la propria giurisdizione.
Giamaica
Il Governo della Giamaica ha notificato al Segretario generale di confermare e mantenere le riserve formulate al momento in cui il Regno Unito ha esteso alla Giamaica l’applicazione della convenzione. (Il testo delle riserve è identico a quello concernente «Isole Falkland» riprodotto qui di seguito nelle riserve e dichiarazioni notificate per l’applicazione territoriale).
Gran Bretagna
(i) Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord considera che gli articoli 8 e 9 non debbano impedirgli, in caso di guerra o d’altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere adeguati provvedimenti rispetto a un rifugiato a cagione della sua nazionalità, nell’interesse della sicurezza nazionale. Le disposizioni dell’articolo 8 non devono impedire al Governo Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord l’esercizio dei suoi diritti sui beni o sugli interessi acquisiti o che potrà acquisire come Potenza alleata o associata, in virtù di un trattato di pace o di qualsiasi accordo o convenzione per ristabilire la pace, che è stato o potrà essere conchiuso dopo la seconda guerra mondiale. Inoltre, le disposizioni dell’articolo 8 non incideranno sul sistema applicabile ai beni o agli interessi che, alla data dell’entrata in vigore della convenzione nel Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, saranno sottoposti al controllo del Governo britannico, conseguentemente ad uno stato di guerra esistente o esistito tra detto Governo e un altro Stato.
(ii) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord accetta il paragrafo 2 dell’articolo 17 con riserva che le parole «quattro anni» siano sostituite alle parole «tre anni» della lettera a e che la lettera e sia abolita.
(iii) Per quanto concerne i problemi menzionati alla lettera b del paragrafo 1 dell’articolo 24, che sono di competenza dei Servizio nazionale dell’igiene pubblica, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord può impegnarsi ad applicare le disposizioni di detto paragrafo solo nei limiti concessi dalla legislazione; lo stesso vale per le norme contenute nel paragrafo 2 dello stesso articolo.
(iv) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord non può assumere l’obbligo di soddisfare i requisiti dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 25; per quanto concerne le disposizioni del paragrafo 3, esso si obbliga ad applicarle unicamente nel quadro della sua legislazione.
Grecia
Il Governo dell’ellenico si riserva, qualora ritenga che il caso o le circostanze giustificano, nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, l’esecuzione di una procedura eccezionale, di derogare agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’art. 26.
Guatemala
L’espressione «trattamento più favorevole», in tutti gli articoli della Convenzione e del Protocollo nei quali ricorre, non include i diritti che, per legge o per trattato, sono accordati o saranno accordati dalla Repubblica del Guatemala ai cittadini di Paesi dell’America centrale o ai cittadini di Paesi con i quali essa ha concluso o concluderà accordi di carattere regionale. La Repubblica del Guatemala aderisce alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati e al relativo Protocollo, con la riserva che non applicherà le disposizioni dei suddetti istrumenti per le quali la Convenzione ammette riserve, quando dette disposizioni sono contrarie alle norme costituzionali del Paese o a regole d’ordine pubblico proprie del diritto interno.
Honduras
Il Governo della Repubblica dell’Honduras, in conformità dell’articolo 42 della Convenzione e dell’articolo VII del Protocollo, formula le seguenti riserve: a) riguardo all’articolo 7: il Governo honduregno interpreta detto articolo nel senso che è tenuto ad accordare ai rifugiati i vantaggi e il trattamento che giudica adeguati, in virtù del proprio potere discrezionale e delle necessità economiche e sociali del Paese come anche delle esigenze in materia di democrazia e di sicurezza; b) riguardo all’articolo 17: il presente articolo non può in nessun modo essere interpretato come se imponesse limiti all’applicazione della legislazione del lavoro e dell’istituzione del Servizio civile dei Paese, segnatamente per quanto concerne le esigenze, i contributi e le condizioni di lavoro imposte agli stranieri che svolgono un’attività professionale salariata; c) riguardo all’articolo 24: il Governo honduregno si conformerà al presente articolo nella misura in cui non contravviene ai principi costituzionali che sono alla base della legislazione del lavoro, del diritto amministrativo e del regime di sicurezza sociale in vigore nel Paese; d) riguardo agli articoli 26 e 31: il Governo della Repubblica dell’Honduras si riserva il diritto di fissare, spostare o circoscrivere il luogo di residenza di taluni rifugiati o gruppi di rifugiati nonché di limitare la loro libertà di movimento per motivi d’ordine nazionale o internazionale; e) riguardo all’articolo 34: il Governo della Repubblica dell’Honduras non è tenuto ad accordare ai rifugiati facilitazioni di naturalizzazione oltre a quelle applicabili agli stranieri in generale, conformemente alle leggi del Paese.
Iran
1. In tutti i casi in cui, giusta le disposizioni della presente convenzione, i rifugiati beneficiano del trattamento più favorevole accordato ai cittadini di uno Stato straniero, il Governo dell’Iran si riserva il diritto di non accordare ai rifugiati il trattamento più favorevole accordato ai cittadini degli Stati con i quali l’Iran ha conchiuso accordi regionali di dimora, o di natura doganale, economica e politica.
2. Il Governo dell’Iran considera unicamente come raccomandazioni le stipulazioni di cui agli articoli 17, 23, 24 e 26.
Irlanda
1. Il Governo irlandese considera che, nel testo inglese della convenzione, le parole «public order » di cui al paragrafo 1 dell’articolo 32 e le parole « in accordance with due process of law » indicate al paragrafo 2 dell’articolo 32, significano, rispettivamente, «public policy» e «in accordance with a procedure provided by law ».
2. Per quanto concerne l’articolo 17, il Governo irlandese non si obbliga ad accordare ai rifugiati, riguardo all’esercizio di un’attività professionale salariata, dei diritti più favorevoli di quelli di cui beneficiano gli stranieri in generale.
3. Il Governo irlandese si obbliga ad applicare le disposizioni dell’articolo 25 soltanto nella misura in cui può ed è autorizzato a farlo in virtù della legislazione irlandese.
4. Per quanto concerne il paragrafo 1 dell’articolo 29, il Governo irlandese non si obbliga ad accordare ai rifugiati, nell’ambito dell’imposta sul reddito (compresa la soprattassa), un trattamento più favorevole di quello concesso agli stranieri in generale.
Israele
1. Gli articoli 8 e 12 non sono applicabili a Israele.
2. L’articolo 28 si applica a Israele con riserva delle restrizioni derivanti dall’articolo 6 della legge 5712-1952 concernente i passaporti, in virtù dei quale il Ministro ha facoltà di: a. negare il rilascio di un passaporto o di un salvacondotto o di prorogarne la validità; b. sottoporre a determinate condizioni il rilascio di un passaporto o di un salvacondotto o la proroga della loro validità; c. annullare un passaporto o un salvacondotto o ridurne la durata di validità e ordinarne la restituzione; d. limitare, sia innanzi, sia dopo il rilascio di un passaporto o di un salvacondotto, il numero dei Paesi per i quali essi sono validi.
3. Le autorizzazioni di cui all’articolo 30 sono concesse dal Ministro delle finanze secondo il suo apprezzamento.
Lettonia
Conformemente all’articolo 42 paragrafo 1 della Convenzione, la Repubblica di Lettonia dichiara di non considerarsi vincolata dalle disposizioni degli articoli 8 e 34 della Convenzione. Conformemente all’articolo 42 paragrafo 1 della Convenzione, la Repubblica di Lettonia, per quanto concerne l’articolo 26 della Convenzione, si riserva il diritto di designare uno o più luoghi di residenza per i rifugiati ogniqualvolta considerazioni di sicurezza nazionale o l’ordine pubblico lo giustifichino. Conformemente all’articolo 42 paragrafo 1 della Convenzione, la Repubblica di Lettonia dichiara di considerare come raccomandazioni e norme non vincolanti le disposizioni dell’articolo 17 paragrafi 1 e 2 e dell’articolo 24 della Convenzione. Conformemente all’articolo 42 paragrafo 1 della Convenzione, la Repubblica di Lettonia dichiara che, in tutti i casi in cui la Convenzione accorda ai rifugiati il trattamento più favorevole acconsentito ai cittadini di un Paese estero, questa disposizione non sarà interpretata dal Governo lettone come comprendente necessariamente il regime accordato ai cittadini dei Paesi con cui la Repubblica di Lettonia ha concluso accordi regionali vertenti su questioni doganali, economiche, politiche o di sicurezza sociale.
Liechtenstein
Ad articolo 17: per quanto concerne l’esercizio di una attività lucrativa, i rifugiati sono giuridicamente parificati agli stranieri in generale, essendo tuttavia convenuto che le autorità competenti si sforzeranno, nei limiti delle loro possibilità, di applicare, nei loro riguardi, le disposizioni previste nell’articolo suddetto. Ad articolo 24 capoverso 1 lettere a e b e capoverso 3: ai rifugiati sono applicabili le prescrizioni disciplinanti gli stranieri in generale nel campo della formazione e del tirocinio professionale, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Riguardo a quest’ultima, i rifugiati residenti nel Liechtenstein (compresi i loro superstiti, ove essi siano considerati rifugiati) hanno però già diritto alle rendite ordinarie di vecchiaia o di superstite, dopo aver pagato i contributi complessivamente durante almeno un anno intero, purché abbiano abitato nel Liechtenstein durante dieci anni, di cui cinque immediatamente e ininterrottamente innanzi l’attuazione dell’evento assicurato. Inoltre, la riduzione di un terzo delle rendite, per gli stranieri e gli apolidi, prescritta nell’articolo 74 della legge sull’ assicurazione vecchiaia e superstiti non è applicabile ai rifugiati. Ai rifugiati abitanti il Liechtenstein che, dopo l’attuazione dell’evento assicurato, non hanno diritto a una rendita di vecchiaia o di superstite sono rimborsati i loro contributi, nonché quelli degli eventuali datori di lavoro.
Lussemburgo
In tutti i casi in cui la convenzione accorda ai rifugiati il trattamento più favorevole concesso ai cittadini di un Paese straniero, tale clausola non va interpretata come se conferisse il trattamento concesso ai cittadini dei paesi con i quali il Granducato del Lussemburgo ha conchiuso accordi regionali, doganali, economici o politici.
Madagascar
Le disposizioni dei paragrafo 1 dell’articolo 7 non saranno interpretate come se accordassero il trattamento concesso ai cittadini dei paesi con cui la Repubblica malgascia ha conchiuso convenzioni concernenti la dimora o accordi di cooperazione. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non sono interpretate nel senso che vietino al Governo malgascio di prendere, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, determinati provvedimenti riguardo a un rifugiato a cagione della sua nazionalità, nell’interesse della sicurezza nazionale. Le disposizioni dell’articolo 17 non sono interpretate nel senso che esse siano contrarie all’applicazione delle leggi e dei regolamenti che fissano la proporzione dei salariati stranieri, i quali possono essere occupati dai datori di lavoro a Madagascar, e agli obblighi imposti a quest’ultimi al momento dell’assunzione di manodopera estera.
Malawi
Articoli 7, 13, 15, 19, 22, 24. li governo della Repubblica del Malawi considera le disposizioni degli articoli innanzi citati semplici raccomandazioni e quindi privi di forza obbligatoria. Articolo 17. Il Governo della Repubblica del Malawi non si considera obbligato a concedere ai rifugiati che adempiono una delle condizioni enunciate nei sottoparagrafi a) a c) del paragrafo 2 dell’articolo 17 la dispensa automatica dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro. Per quanto concerne l’articolo 17 nel suo insieme, il governo della Repubblica del Malawi non si impegna a concedere ai rifugiati, riguardo all’esercizio di un’attività salariata, un trattamento più favorevole di quello concesso agli stranieri in generale. Articolo 26. Il Governo della Repubblica del Malawi si riserva il diritto di fissare il luogo o i luoghi di residenza dei rifugiati come anche di limitarne la libertà di circolazione per ragioni d’ordine pubblico o di sicurezza nazionale. Articolo 34. Il Governo della Repubblica del Malawi non è tenuto a concedere ai rifugiati facilitazioni maggiori di quelle concesse, di norma, agli altri stranieri, in conformità delle leggi e regolamenti del Paese in materia di naturalizzazione. Dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 1 lettera B della Convenzione. L’obbligo di fare una dichiarazione che precisi la portata che uno Stato contraente intende conferire all’espressione di cui all’articolo 1 B 1) circa gli obblighi assunti dal medesimo, in virtù della Convenzione, è stato invalidato dalle disposizioni dell’articolo 1 del Protocollo del 31 gennaio 19679 sullo statuto dei rifugiati. Peraltro la data limite di cui è menzione nell’articolo 1 B 1) della Convenzione renderebbe nulla l’adesione del Malawi. Per conseguenza, gli obblighi assunti dal Governo della Repubblica del Malawi, che aderisce contemporaneamente al detto Protocollo, non sono limitati né dalla data limite menzionata né dalla limitazione geografica che l’accompagna. Mediante la propria dichiarazione, formulata in merito alla sezione B dell’articolo 1 della Convenzione, il Governo della Repubblica del Malawi intendeva e intende tuttora applicare la Convenzione e il relativo Protocollo nel senso ampio dato dall’ articolo 1 del Protocollo, senza essere vincolato dalle limitazioni geografiche o dalle date precisate nella Convenzione. Il Governo della Repubblica del Malawi, ritenendo statica la formula utilizzata nella Convenzione, ha semplicemente voluto, con la propria dichiarazione, contribuire allo sviluppo graduale del diritto internazionale in questo settore, analogamente a quanto operato in merito al Protocollo del 1967. Il Governo della Repubblica del Malawi ritiene pertanto la propria dichiarazione conforme alle finalità della Convenzione e che essa implica l’assunzione di obblighi più estesi di quelli imposti dalla Convenzione e relativo Protocollo, tuttavia assolutamente conformi a questi ultimi.
Malta
L’articolo 23 non sarà applicabile a Malta, e gli articoli 11 e 34 saranno applicabili a Malta in maniera compatibile con i problemi che gli son propri, nonché con la propria situazione e caratteristiche particolari.
Messico
Dichiarazioni interpretative Il Governo messicano si riserva sempre il diritto di determinare e di accordare lo statuto di rifugiato, conformemente alle proprie disposizioni legislative in vigore e impregiudicata la definizione del termine rifugiato di cui all’articolo 1 della Convenzione e all’articolo 1 del Protocollo. Conformemente alla propria legislazione nazionale, il Governo messicano ha il potere di dare ai rifugiati, in vista della loro naturalizzazione e della loro assimilazione, agevolazioni più estese di quelle concesse agli stranieri in generale nel quadro della sua politica demografica e in particolare della sua politica in materia di rifugiati. Riserve Il Governo messicano è convinto che sia importante che tutti i rifugiati abbiano la possibilità di accedere a un impiego rimunerato per assicurarsi la propria sussistenza e s’impegna ad accordare loro, conformemente alla legge, un trattamento simile a quello accordato agli stranieri in genere, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti che determinano la percentuale di lavoratori stranieri che i capi impresa sono autorizzati ad assumere in Messico, e senza che si deroghi agli obblighi padronali per quanto concerne l’impiego di manodopera estera. Tuttavia, dato che non può garantire ai rifugiati che soddisfanno le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell’articolo 17 della Convenzione l’esenzione automatica dagli obblighi che si devono adempiere per l’ottenimento di un permesso di lavoro, il Governo messicano formula di conseguenza una riserva esplicita in merito a tali disposizioni. Il Governo messicano si riserva il diritto di decidere, conformemente alla propria legislazione nazionale, il luogo o i luoghi di residenza dei rifugiati e di fissarne le condizioni di circolazione sul territorio nazionale e formula di conseguenza una riserva esplicita in merito agli articoli 26 e 31.2 della Convenzione. In virtù dell’applicazione dell’articolo 33 della Costituzione politica degli Stati Uniti del Messico, il Governo messicano emette una riserva esplicita in merito all’articolo 32 della Convenzione, impregiudicato il rispetto del principio del non respingimento di cui all’articolo 33 della Convenzione.
Moldavia
1. Conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 40 della Convenzione, la Repubblica di Moldavia dichiara che, fino al ripristino completo della sua integrità territoriale, le disposizioni della Convenzione si applicano soltanto al territorio sul quale la Repubblica di Moldavia esercita la propria giurisdizione. 2. La Repubblica di Moldavia applica le disposizioni della Convenzione senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al Paese d’origine, come stipulato nell’articolo 3 della Convenzione. 3. Ai fini della Convenzione, per «residenza» s’intende il domicilio permanente e legale. 4. Conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 42 della Convenzione, la Repubblica di Moldavia si riserva il diritto di non interpretare le disposizioni della Convenzione in virtù delle quali i rifugiati ricevono un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli stranieri in genere come un obbligo di offrire ai rifugiati un regime analogo a quello accordato ai cittadini degli Stati con cui la Repubblica di Moldavia a firmato trattati regionali doganali, economici, politici o relativi alla sicurezza sociale. 5. Conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 42 della Convenzione, la Repubblica di Moldavia si riserva il diritto di considerare le disposizioni dell’articolo 13 come raccomandazioni e non come obblighi. 6. Conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 42 della Convenzione, la Repubblica di Moldavia si riserva il diritto di considerare le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 17 come raccomandazioni e non come obblighi. 7. Conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 42 della Convenzione, la Repubblica di Moldavia interpreta le disposizioni dell’articolo 21 come non implicanti l’obbligo di fornire un alloggio ai rifugiati. 8. La Repubblica di Moldavia si riserva il diritto di applicare le disposizioni dell’articolo 24 in modo da non pregiudicare le disposizioni legislative costituzionali e interne concernenti il diritto al lavoro e la protezione sociale. 9. Conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 42 della Convenzione, per l’applicazione dell’articolo 26 la Repubblica di Moldavia si riserva il diritto di determinare il luogo di residenza di certi rifugiati o gruppi di rifugiati nell’interesse dello Stato e della società. 10. La Repubblica di Moldavia applica le disposizioni dell’articolo 31 della Convenzione a decorrere dalla data d’entrata in vigore della legge sullo statuto di rifugiato.
Monaco
Con la riserva che le disposizioni contenute negli articoli 7 (paragrafo 2), 15, 22 (paragrafo 1), 23 e 24 sono provvisoriamente considerate come raccomandazioni e non come obblighi giuridici.
Mozambico
Per quanto concerne gli articoli 13 e 22: il Governo dei Mozambico considera tali disposizioni semplici raccomandazioni che non lo vincolano a concedere ai rifugiati, in materia di scuola primaria e di proprietà, lo stesso trattamento concesso ai suoi cittadini. Per quanto concerne gli articoli 17 e 19: il Governo del Mozambico ritiene che tali disposizioni non lo vincolano a concedere dispense dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro. Per quanto concerne l’articolo 15: il Governo del Mozambico non è tenuto a concedere ai rifugiati o gruppi di rifugiati residenti sul suo territorio un trattamento più favorevole di quello concesso ai suoi cittadini per quanto concerne il diritto d’associazione e si riserva la facoltà di limitare l’esercizio di tale diritto nell’interesse della sicurezza nazionale. Per quanto concerne l’articolo 26: il Governo del Mozambico si riserva il diritto di designare il luogo o i luoghi di residenza principale dei rifugiati o di limitare la loro libertà di circolazione ogni qualvolta considerazioni di sicurezza nazionale lo giustifichino. Per quanto concerne l’articolo 34: il Governo dei Mozambico non si ritiene vincolato a concedere ai rifugiati, per quanto concerne la legislazione in materia di naturalizzazione, facilitazioni più favorevoli di quelle concesse, in generale, alle altre categorie di stranieri.
Namibia
Con la seguente riserva in merito all’articolo 26: Il Governo della Namibia si riserva il diritto di designare il luogo o i luoghi d’accoglienza e di residenza principale per i rifugiati o di limitarne la libertà di movimento qualora necessario o auspicabile per ragioni di sicurezza nazionale.
Norvegia
L’obbligo convenuto nel paragrafo 1 dell’articolo 17 di accordare a ogni rifugiato, regolarmente residente sul territorio delle parti contraenti, il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese straniero riguardo all’esercizio di un’attività professionale salariata non è interpretato come se esso conferisse ai rifugiati la facoltà di beneficiare degli accordi che la Norvegia potesse conchiudere con la Danimarca, la Finlandia, la Islanda e la Svezia o uno di questi paesi, per istituire condizioni speciali riguardo agli scambi di manodopera.
Nuova Zelanda
Il Governo neozelandese può assumere l’obbligo di applicare le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 24 della convenzione solo nella misura in cui la legislazione neozelandese lo consente.
Paesi Bassi
Questa firma è apposta con la riserva che in tutti i casi in cui la Convenzione accorda ai rifugiati il trattamento più favorevole concesso ai cittadini di un paese estero, tale clausola non sarà interpretata come se conferisse il trattamento concesso ai cittadini dei paesi con cui i Paesi Bassi hanno conchiuso accordi regionali, doganali, economici o politici.
1. Per quanto concerne l’articolo 26 della presente convenzione, il Governo olandese si riserva la facoltà di designare, per certi rifugiati o taluni gruppi di essi, un luogo di residenza principale per motivi d’ordine pubblico;
2. Il Governo olandese, nelle notificazioni concernenti i territori d’oltremare giusta l’articolo 40 paragrafo 2 della presente convenzione, si riserva la facoltà di fare, riguardo a questi territori, una dichiarazione nel senso dell’articolo 1, sezione B, e di esprimere riserve, conformemente all’articolo 42 della convenzione.
Dichiarazione: Depositando l’istrumento di ratificazione della convenzione sullo statuto dei rifugiati, dichiaro, in nome dei Governo olandese, che quest’ultimo non considera gli Amboinesi portati nei Paesi Bassi dopo il 27 dicembre 1949, giorno del trasferimento della sovranità dai Paesi Bassi alla Repubblica degli Stati Uniti d’Indonesia, come rifugiati nel senso dell’articolo 1 di detta convenzione.
Papuasia-Nuova Guinea
Conformemente all’articolo 42 paragrafo 1 della convenzione, il Governo della Papuasia- Nuova Guinea formula riserve sulle disposizioni degli articoli 17 (1), 21, 22 (1), 26, 31, 32 e 34 della convenzione e non accetta gli obblighi in essi contenuti.
Polonia
La Repubblica di Polonia non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione.
Portogallo
In tutti i casi in cui, giusta i termini della convenzione, ai rifugiati è accordato lo statuto della persona più favorita, concesso ai cittadini di un Paese straniero, tale clausola non va interpretata come designante lo statuto accordato dal Portogallo ai cittadini del Brasile.
Ruanda
Riserva all’articolo 26: Per ragioni d’ordine pubblico, la Repubblica Ruandese si riserva il diritto di fissare una residenza e limiti di spostamento ai rifugiati.
Santa Sede
La Santa Sede, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 42 della Convenzione, esprime la riserva che l’applicazione di quest’ultima sia praticamente compatibile con la natura particolare dello Stato del Vaticano e non pregiudichi le norme che ivi disciplinano l’accesso della Città e la dimora.
Sierra Leone
Per quanto concerne l’articolo 17 paragrafo 2, il Governo di Sierra Leone dichiara che non si considera obbligato ad accordare ai rifugiati i diritti fissati nel suddetto paragrafo. Inoltre, per quanto concerne l’articolo 17 in generale, il Governo di Sierra Leone dichiara di considerare le disposizioni in esso contenute come raccomandazioni e non come obblighi. Il Governo di Sierra Leone dichiara che non si considera vincolato dalle disposizioni dell’articolo 29 e si riserva il diritto di assoggettare gli stranieri a imposte speciali conformemente alle disposizioni della Costituzione.
Spagna
a) L’espressione «il trattamento più favorevole», in tutti gli articoli nei quali ricorre, non include i diritti che per legge o per trattato, sono accordati ai cittadini portoghesi, andorrani, filippini o di paesi latino-americani o ai cittadini di Paesi con i quali la Spagna ha concluso accordi internazionali di carattere regionale. b) Il Governo spagnolo non conferisce all’articolo 8 carattere obbligatorio ma lo considera come una raccomandazione. c) Il Governo spagnolo si riserva l’applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 12. Il paragrafo 2 dell’articolo 12 è interpretato come riferentesi esclusivamente ai diritti acquisiti da un rifugiato prima della data alla quale egli ha ottenuto, in qualsiasi paese, lo statuto di rifugiato. d) L’articolo 26 della convenzione va interpretato come non ostacolante l’adozione di misure speciali quanto al luogo di residenza di taluni rifugiati, conformemente alla legislazione spagnola.
Sudan
Il Sudan ha formulato una riserva all’articolo 26.
Svezia
Riserve: Da un lato, una riserva generale secondo cui l’applicazione delle disposizioni della convenzione accordanti ai rifugiati il trattamento più favorevole concesso ai cittadini di un Paese straniero non deve essere pregiudicata dal fatto che diritti e vantaggi particolari sono già stati o potranno essere accordati dalla Svezia ai cittadini della Danimarca, della Finlandia, dell’Islanda e della Norvegia o ai cittadini di uno di questi paesi e, dall’altro, le seguenti riserve: all’articolo 7 paragrafo 2: la Svezia non intende esonerare, in generale, i rifugiati, che soddisfano la condizione di risiedere in Svezia durante tre anni, dalla reciprocità legale che il diritto svedese può aver stabilito come esigenza posta ad uno straniero affinché sia autorizzato a fruire di qualsiasi diritto o vantaggio; all’articolo 8: questo articolo non vincolerà la Svezia; all’articolo 12 paragrafo 1: la convenzione non deve modificare il diritto internazionale privato svedese, attualmente in vigore, laddove esso prescrive che lo statuto personale di un rifugiato è retto dalla sua legislazione nazionale; all’articolo 17 paragrafo 2: la Svezia non si considera tenuta ad esonerare automaticamente dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro il rifugiato che soddisfa l’una o l’altra delle condizioni indicate alle lettere da a a c; all’articolo 24 paragrafo 1, b: derogando alla norma del trattamento nazionale concesso ai rifugiati, la Svezia non è tenuta ad offrire loro il trattamento concesso ai propri cittadini per quanto concerne le possibilità di fruire della pensione nazionale giusta le disposizioni della Legge sull’Assicurazione pubblica; quanto al diritto a una pensione completiva, prevista da detta legge, e al calcolo di siffatta pensione osservando determinati criteri, le norme applicabili ai cittadini svedesi saranno più favorevoli di quelle applicabili agli altri assicurati; all’articolo 24 paragrafo 3: le disposizioni ivi inserite non vincolano la Svezia; all’articolo 25: la Svezia non reputa d’essere tenuta a far rilasciare da una sua autorità, al posto di un’autorità straniera, dei certificati per la consegna dei quali non sussiste in Svezia una documentazione sufficiente.
Turchia
Firmando la convenzione, il Governo della Repubblica turca dichiara, riguardo agli obblighi assunti in virtù della convenzione, che l’espressione «avvenimenti anteriori al lo gennaio 1951» menzionata all’articolo 1 sezione A è intesa come riferita agli avvenimenti accaduti innanzi il 1° gennaio 1951 in Europa. Esso non intende pertanto assumere nessun obbligo inerente ad avvenimenti insorti fuori dell’Europa. Il Governo turco considera inoltre che l’espressione «avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951» si riferisce all’inizio degli stessi. Conseguentemente, continuando a sussistere la pressione esercitata sulla minoranza turca in Bulgaria (cominciata innanzi il V gennaio 1951) i rifugiati bulgari d’origine turca, obbligati ad abbandonare la Bulgaria, che, non potendo immigrare in Turchia, si stabilissero sul territorio di un’altra parte contraente dopo il 1° gennaio 1951, devono parimente fruire delle disposizioni della convenzione. Il Governo turco si riserva di esprimere al momento della ratificazione le riserve concesse giusta l’articolo 42 della convenzione. Riserve e dichiarazioni fatte al momento della ratificazione: Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come se conferisse ai rifugiati maggiori diritti di quelli riconosciuti ai cittadini turchi in Turchia;
A. Il Governo della Repubblica turca non è partecipe degli accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, menzionati all’articolo 1 sezione A della presente convenzione. Inoltre, poiché le 150 persone di cui all’accordo del 30 giugno 1928 hanno beneficiato di un’amnistia in virtù della legge n. 3527, le disposizioni previste in detto accordo non sono più applicabili rispetto alla Turchia. Conseguentemente il Governo della Repubblica turca considera la convenzione del 28 luglio 1951 indipendentemente dagli accordi suddetti.
B. Per il Governo della Repubblica turca, quanto agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, l’espressione «avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951», menzionata alla sezione B dell’articolo 1, significa « avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 in Europa ».
C. Parimente, per il Governo della Repubblica turca, l’azione intesa a ridomandare e riacquistare menzionata nel paragrafo C dell’articolo 1 della convenzione, ossia l’espressione «se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza; o se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa», non è unicamente subordinata alla domanda dell’interessato ma anche al consenso dello Stato in questione.
Uganda
1) Articolo 7. Il Governo della Repubblica dell’Uganda considera che questa disposizione non conferisce, ai rifugiati trovantisi a un dato momento sul suo territorio, alcun diritto di natura giuridica, politica o altro di cui possano legalmente prevalersi. Conseguentemente, il Governo della Repubblica dell’Uganda accorderà ai rifugiati le agevolazioni e il regime che, nella sua libertà di valutazione sovrana, giudicherà appropriati, tenuto conto della sua sicurezza e dei suoi bisogni economici e sociali. 2) Articoli 8 e 9. Il Governo della Repubblica dell’Uganda dichiara di riconoscere nelle disposizioni degli articoli 8 e 9 solamente il valore della raccomandazione. 3) Articolo 13. li Governo della Repubblica dell’Uganda si riserva il diritto di limitare l’applicazione di questa disposizione senza adire i tribunali giudiziari o i tribunali arbitrali, nazionali o internazionali, qualora ritenesse che tale restrizione è d’interesse pubblico. 4) Articolo 15. Il Governo della Repubblica dell’Uganda avrà la libertà, nell’interesse pubblico, di ritirare ad ogni rifugiato sul suo territorio, totalmente o parzialmente i diritti conferitigli in virtù di detto articolo. 5) Articolo 16. Il Governo della Repubblica dell’Uganda considera che i paragrafi 2 e 3 del detto articolo non l’obbligano ad accordare ai rifugiati bisognosi d’assistenza un trattamento più favorevole di quello normalmente concesso, in circostanze analoghe, ai cittadini di un Paese straniero. 6) Articolo 17. L’obbligo stipulato all’articolo 17 e attinente al trattamento da accordare ai rifugiati residenti regolarmente sul territorio, non potrà essere interpretato come conferente anche ai rifugiati il trattamento preferenziale concesso ai cittadini degli Stati beneficianti di privilegi speciali, in virtù di trattati esistenti o futuri, tra l’Uganda e i medesimi, in particolare gli Stati della Comunità est africana e dell’ Organizzazione dell’unità africana, giusta le pertinenti disposizioni che regolano dette associazioni. 7) Articolo 25. Il Governo della Repubblica dell’Uganda considera che detto articolo l’obbliga a sopportare le spese di un aiuto amministrativo ai rifugiati unicamente qualora detto aiuto gli venga richiesto e le pertinenti spese gli siano rimborsate dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o da qualsiasi altra organizzazione delle Nazioni Unite che potrebbe sostituirlo. 8) Articolo 32. Senza dover adire l’autorità giudiziaria, il Governo della Repubblica dell’Uganda avrà, nell’interesse pubblico, il diritto assoluto d’espellere un rifugiato dal suo territorio e potrà in ogni momento applicare le misure d’ordine interno che giudicherà opportune, considerate le circostanze. Rimane nondimeno inteso che le misure così adottate dal Governo della Repubblica dell’Uganda non s’opporranno alle disposizioni dell’articolo 33 della Convenzione.
Tuvalu
Il Governo di Tuvalu ha confermato che ritiene la convenzione applicabile con le riserve a suo tempo formulate dal Governo britannico circa la colonia delle Isole Gilbert e Ellice.
Zambia
Articolo 17 (2). Per quanto concerne il paragrafo 2 dell’articolo 17, al Governo della Repubblica di Zambia importa dichiarare che non si considera obbligato ad accordare a un rifugiato, soddisfacente una delle condizioni enunciate ai capoversi a a c, l’automatico esonero dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro. Inoltre, per quanto attiene all’articolo 17 nel suo insieme, la Zambia non vorrebbe obbligarsi ad accordare ai rifugiati, quanto all’esercizio di una professione salariata, un trattamento più favorevole di quello generalmente concesso agli stranieri. Articolo 22 (1). Al Governo della Repubblica di Zambia importa dichiarare che considera l’articolo 22 (1) come una raccomandazione e non come obbligo giuridico di concedere ai rifugiati lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne l’insegnamento primario. Articolo 26. Al Governo della Repubblica di Zambia importa dichiarare che si riserva la facoltà di designare uno o più luoghi di residenza per i rifugiati. Articolo 28. Per quanto concerne l’articolo 28, al Governo della Repubblica di Zambia importa di dichiarare che non si considera tenuto a rilasciare titoli di viaggio comportanti una clausola di ritorno nel caso in cui un paese di secondo asilo ha ammesso o comunicato d’essere disposto a ricevere un rifugiato proveniente dalla Zambia.
Zimbabwe
1. Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe dichiara che non si considera vincolato dalle riserve sulla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati formulate, prima del suo accesso all’indipendenza, dal Governo dei Regno Unito. 2. Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe dichiara, per quanto concerne l’articolo 17 paragrafo 2, che non si considera obbligato ad accordare a un rifugiato, che soddisfa una delle condizioni enunciate ai paragrafi a) a c), l’automatico esonero dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro. Inoltre, per quanto attiene all’articolo 17 nel suo insieme, la Repubblica dello Zimbabwe non intende obbligarsi ad accordare ai rifugiati, quanto all’esercizio di una professione salariata, un trattamento più favorevole di quello generalmente concesso agli stranieri. 3. Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe tiene a dichiarare che considera l’articolo 22 paragrafo 1 come una raccomandazione e non come un obbligo di concedere ai rifugiati lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne l’insegnamento elementare. 4. Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe considera gli articoli 23 e 24 solo come raccomandazioni. 5. Per quanto concerne l’articolo 26, il Governo della Repubblica dello Zimbabwe tiene a dichiarare che si riserva il diritto di designare uno o più luoghi di residenza per i rifugiati.


Obiezioni
Belgio
Il Governo belga ritiene che la riserva espressa dalla Repubblica del Guatemala in termini tanto generici e che rinvia per l’essenziale al diritto interno non permette alle altre Parti di valutarne la portata e risulta, quindi, inaccettabile; di conseguenza esso formula una obiezione a detta riserva.
Francia
Stessa obiezione del Belgio.
Germania
Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che la riserva espressa dalla Repubblica del Guatemala è formulata in termini così generici che la sua applicazione potrebbe privare d’ogni effetto le disposizioni della Convenzione e del Protocollo. Di conseguenza tale riserva è inaccettabile.
Italia
Il Governo italiano formula una obiezione formale alla riserva espressa dalla Repubblica del Guatemala. Ritiene, infatti, questa riserva inaccettabile poiché, essendo formulata in termini assai generici, rinviando per l’essenziale al diritto interno e lasciando alla discrezione del Governo Guatemalteco l’applicazione di numerosi aspetti della Convenzione, non permette alle altre Parti di valutarne la portata.
Lussemburgo
Il Granducato del Lussemburgo ritiene che la riserva espressa dalla Repubblica del Guatemala concernente la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati non tange gli obblighi del Guatemala derivanti da tali atti.
Paesi Bassi
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi è dell’opinione che la riserva formulata dalla Repubblica del Guatemala in termini tanto generici e concernente unicamente il diritto interno non è auspicabile vista la sua portata poco chiara.
Estensione dell’applicazione territoriale della Convenzione
Notificazione del: Ricevimento della notificazione


Estensione a:
Australia 22 gennaio 1954
Isola di Norfolk, Nauru
Danimarca 4 dicembre 1952
Groenlandia (a)
Francia 23 giugno 1954
Tutti i territori che la Francia rappresenta sul piano internazionale.
Regno Unito
11 marzo 1954
Isole Anglo-Normande (a) e Isola di Man (a)25 ottobre 1956
Isole Falkland (a), Isole Gilbert (a), Maurizio (a), Sant’Elena (a)4 settembre 1968
Santa Lucia, Monserrat


(a) Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.
[modifica] Riserve e dichiarazioni fatte durante l’estensione dell’applicazione territoriale della Convenzione
Groenlandia
Rimangono in vigore le riserve fatte al momento della ratificazione della Danimarca (vedi capitolo precedente « Altre dichiarazioni e riserve »).
Isole Anglo-Normande e Isola di Man
(i) li Governo dei Regno Unito dì Gran Bretagna e d’Irlanda dei Nord considera che gli articoli 8 e 9 non infirmano il suo diritto di prendere, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi e eccezionali, nell’Isola di Man e nelle Isole Anglo-Normande, dei provvedimenti rispetto a un rifugiato, a cagione della sua nazionalità, nell’interesse della sicurezza nazionale. Le disposizioni dell’articolo 8 non impediscono al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda dei Nord di esercitare i suoi diritti sui beni o sugli interessi che ha acquisito o che porrà acquisire come Potenza alleata o associata, in virtù di un trattato di pace o di qualsiasi altro accordo o convenzione per il ristabilimento della pace, che è stato conchiuso o che potrà essere conchiuso dopo la seconda guerra mondiale. Inoltre, le disposizioni dell’articolo 8 non incidono sul disciplinamento applicabile ai beni o agli interessi che, al momento dell’entrata in vigore della convenzione nell’Isola di Man e nelle Isole Anglo Normande, verranno sottoposti al controllo del Governo dei Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, a cagione di uno stato di guerra, esistente o esistito, tra il Governo suddetto e un altro Stato. (ii) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord ammette che le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 17 siano applicate all’Isola di Man e alle Isole Anglo-Normande, con la riserva però che, alla lettera a, le parole « quattro anni» siano sostituite alle parole « tre anni » e che la lettera c sia abolita. (iii) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord può obbligarsi ad applicare, alle Isole Anglo-Normande, le disposizioni della lettera b del paragrafo 1 dell'articolo 24 e quelle del paragrafo 2 del detto articolo soltanto nei limiti autorizzati dalla legge; inoltre, le disposizioni di detta lettera concernenti le questioni di competenza del Servizio sanitario dell'Isola di Man e quelle del paragrafo 2 del medesimo articolo potranno essere applicate all'Isola di Man solo nei limiti autorizzati dalla legge. (iv) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non è in grado di obbligarsi ad esigere l'applicazione all'Isola di Man e alle Isole Anglo- Normande delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25 e può impegnarsi a garantire l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 all'Isola di Man e alle Isole Anglo-Normande unicamente nei limiti autorizzati dalla legge.
Isole Falkland, Isole Gilbert, Maurizio
(i) Il Regno Unito considera che le disposizioni degli articoli 8 e 9 non vietano a detti territori di prendere, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi e eccezionali, dei provvedimenti rispetto a un rifugiato a cagione della sua nazionalità, nell’interesse della sicurezza nazionale. Le disposizioni dell’articolo 8 non impediscono al Governo dei Regno Unito d’esercitare tutti i diritti sui beni o sugli interessi che ha acquisito o che potrà acquisire come Potenza alleata o associata, in virtù di un trattato di pace o di qualsiasi altro accordo o convenzione per il ristabilimento della pace, che è stato conchiuso o che potrà essere conchiuso dopo la seconda guerra mondiale. Inoltre, le disposizioni dell’articolo 8 non modificano il trattamento applicabile ai beni o agli interessi, di qualunque natura essi siano, che, al momento dell’entrata in vigore della convenzione rispetto ai territori suindicati, risultino sotto il controllo del Governo dei Regno Unito a cagione dello stato di guerra, esistente o esistito, tra di loro e qualsiasi altro Stato. (ii) Il Governo del Regno Unito ammette che le disposizioni del paragrafo 2 dell’ articolo 17 siano applicate ai territori suindicati a condizione che, nella lettera a, le parole «quattro anni » siano sostituite alle parole «tre anni» e che la lettera c sia abolita. (iii) Il Governo del Regno Unito può impegnarsi ad applicare ai territori suindicati le disposizioni della lettera b del paragrafo 1 dell’articolo 24 e del paragrafo 2 dei medesimo articolo soltanto nei limiti concessi dalla legge. (iv) Il Governo del Regno Unito non può assumere l’impegno di assicurare l’applicazione, nei territori suindicati, delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 25; esso può impegnarsi a assicurarvi l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 del medesimo articolo soltanto nei limiti concessi dalla legge.
Sant’Elena
Con le riserve indicate alle lettere (i), (iii) e (iv) concernenti «Isole Falkland».





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