Art. 1
Galleria Pavoncelli
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: « 31 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « (( 31 dicembre 2016 )) ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
(( 1-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: « invia al Parlamento » sono inserite le seguenti: «, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture » e dopo le parole: « un rapporto contenente la relazione sulle attivita' svolte » sono inserite le seguenti: « e sull'entita' dei lavori ancora da eseguire ». ))
Art. 2
Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(( 1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2 le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;
b) al comma 3 le parole: « 2012 e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2012 al 2016 ».
2. Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, invia al Parlamento, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicita' semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attivita' svolte e sull'entita' dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. Il Commissario riferisce altresi' alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonche', in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate. ))
Art. 3
Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania
1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attivita' avviate per l'affidamento delle gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuita' nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre effetti, fino al (( 30 novembre 2014, )) le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012, e successive modificazioni, nonche' i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del 30 novembre 2014, cessano comunque gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.
(( 1-bis. Il Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 invia al Parlamento, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attivita' svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Il Commissario riferisce altresi', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 4022 del 2012 nonche', in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
1-ter. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle normative nazionale e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti. ))
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 3-bis
Proroga di termine
(( 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel predetto articolo 2. ))
Art. 4
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
(G.U. n. 159 del 11 luglio 2014)