(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 27 06 2014 n. 26)
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
Articolo 1
Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità/agibilità per singoli edifici, unità immobiliari o singole porzioni di costruzioni
1. Al comma 7, dell'articolo 2, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola progettista sono aggiunte le seguenti: o un tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali, .
2. All'articolo 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole tecnico responsabile dei lavori sono sostituite da tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
'5 bis. Il certificato di abitabilità/agibilità può essere richiesto anche:
1) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
2) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di abitabilità/agibilità parziale.
5 ter. Si applica nel territorio della Regione il comma 3, lettere a), b) e d) dell'articolo 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Ove l'interessato non proponga domanda di abitabilità/agibilità può presentare la dichiarazione del direttore dei lavori, o qualora non nominato, di un professionista abilitato nei limiti delle rispettive competenze professionali, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, alle norme igienico sanitarie e la sua abitabilità/agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
1) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio trasmessa al catasto;
2) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza e risparmio energetico, valutate secondo la normativa vigente.'.
c) il comma 6 è soppresso.
Articolo 2
Proroga termini di inizio e ultimazione lavori
1. Previa comunicazione dell'interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati, o comunque formatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi medesimi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
2. È altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle autorizzazioni edilizie, alle denunce di inizio attività ed alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.
Articolo 3
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.