(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 166/5 del 12 novembre 2013, pubblicata nel BURA 11 dicembre 2013, n. 45 ed entrata in vigore il 12 dicembre 2013)
Art. 1
(Abrogazione di disposizioni legislative)
1. Sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative elencate nell'Allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.
3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'Allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'art.15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegato A
Disposizioni legislative abrogate
Vedi l'allegato