Art. 1
Oggetto
1. Con la presente legge, la Regione Molise intende completare il processo di adeguamento del proprio ordinamento ai principi di coordinamento della finanza pubblica, finalizzati al contenimento della spesa pubblica, previsti o richiamati dal legislatore nazionale nell'articolo 1, commi da 141 a 145, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), nell'articolo 2, comma 1, e, per la rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari, nell'articolo 1, commi da 9 a 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
CAPO I
Trattamento economico dei consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
Art. 2
Trattamento economico dei consiglieri regionali, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale, anche non consiglieri, si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) rimborso spese di esercizio del mandato.
2. Il trattamento economico mensile spettante al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) rimborso spese di esercizio del mandato.
3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere complessivamente l'importo mensile riconosciuto dalla regione più virtuosa, come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Detto importo mensile è individuato nella seguente misura: 13.800 euro lordi per il Presidente della Giunta regionale e per il Presidente del Consiglio regionale; 11.100 euro lordi per i consiglieri regionali senza ulteriori funzioni. Per gli esercizi successivi al 2013 il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è adeguato sulla base della variazione annuale del costo della vita accertata dall'ISTAT, ove non rideterminato secondo le modalità di cui al primo periodo del presente comma.
4. Nell'osservanza dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge numero 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 ha carattere di onnicomprensività; non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e di trasporto e rimborsi spese comunque denominati per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, nonché di altri organismi statutari o previsti da leggi regionali.
5. L'indennità di carica è riconosciuta:
a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti dell'Ufficio di presidenza, dalla data della relativa elezione e fino alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni;
b) ai consiglieri regionali, dalla data di rispettiva proclamazione e fino alla cessazione dalle funzioni, anche prorogate, per scadenza della legislatura e, comunque, nel caso di cessazione anticipata dalla carica, fino alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale;
c) al Presidente della Regione e agli assessori, dalla data della relativa proclamazione o nomina e fino alla proclamazione del nuovo Presidente e, comunque, fino al verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica previste dalla Statuto.
6. L'indennità di funzione decorre:
a) per il Presidente della Regione e gli assessori, dalla data della proclamazione o nomina, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni;
b) per il Presidente del Consiglio regionale e per i componenti dell'Ufficio di presidenza, dalla data di elezione fino alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni;
c) per i consiglieri regionali, dalla data di rispettiva proclamazione e fino alla cessazione dalle funzioni, anche prorogate, per scadenza della legislatura e, comunque, fino alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.
7. Il rimborso spese di esercizio del mandato è erogato:
a) al Presidente della Regione e agli assessori, dalla data della relativa proclamazione o nomina, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni;
b) al Presidente del Consiglio regionale e ai consiglieri, dalla data della proclamazione e fino alla cessazione dalle rispettive funzioni.
8. Il rimborso spese di esercizio del mandato di cui al comma 7 è disciplinato ai fini fiscali dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
9. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale delle indennità di cui ai commi 1 e 2 fino al limite dell'intera somma spettante al netto delle ritenute fiscali. La devoluzione può altresì riguardare le indennità già percepite.
Art. 3
Determinazione del trattamento economico
1. Entro i limiti massimi di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con apposita delibera, commisura il trattamento economico dei consiglieri regionali alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, così come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In particolare:
a) determina e differenzia l'ammontare dell'indennità di funzione in relazione allo svolgimento di particolari funzioni, quali quelle di Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio e componente della Giunta, Segretario del Consiglio, Presidente di commissione consiliare permanente, speciale e d'inchiesta, presidente di gruppo consiliare, o funzioni afferenti ad altre cariche;
b) prevede la decurtazione dell'indennità di carica in relazione alla mancata partecipazione del consigliere regionale e degli assessori alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta e di altri organi collegiali o gruppo di lavoro formalmente costituiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza o della Giunta regionale. La riduzione non è applicata nei seguenti comprovati casi:
1) quando l'assenza è dipesa dalla partecipazione ad altra seduta in uno degli organismi di cui all'alinea, anche parzialmente contemporanea, ovvero di altro organo;
2) quando il consigliere o l'assessore sia stato inviato in missione istituzionale per conto del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato, nel limite massimo stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza;
3) quando l'assenza sia giustificata da motivi di salute o sia dipesa da gravi motivi personali o di famiglia;
4) quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari nei casi previsti dall'ordinamento processuale;
c) determina le modalità di erogazione del rimborso spese di esercizio del mandato fino ad un massimo di 5.500 euro.
Art. 4
Divieto di cumulo e partecipazione alle commissioni permanenti
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, è vietato cumulare indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico più recente.
2. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, il trattamento economico di cui all'articolo 2 non può cumularsi con assegni, indennità, emolumenti, medaglie o gettoni di presenza o altri compensi, comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.
3. Il trattamento economico non spetta al consigliere ed al componente della Giunta che nel corso del mandato siano proclamati componenti di una delle Camere del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Giunta di un'altra Regione e che fruiscano del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data della proclamazione o di nomina fino alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione.
4. Il trattamento economico non spetta, altresì, al componente di una delle due Camere del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Giunta di un'altra Regione che nel corso del mandato sia proclamato Consigliere o sia nominato componente della Giunta regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione.
5. Ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove non incompatibili, e le somme percepite in dipendenza degli stessi.
6. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere regionale ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere regionale persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio regionale ne informa l'Assemblea.
Art. 5
Assegno in caso di sospensione
1. Al consigliere sospeso per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190), è riconosciuto un assegno pari al 50 per cento della indennità di carica per la durata della sospensione.
Art. 6
Rimborso spese per missioni istituzionali
1. Il consigliere regionale che, debitamente autorizzato dall'Ufficio di Presidenza, si reca in missione in rappresentanza del Consiglio regionale, può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di viaggio sostenute, utilizzando mezzi pubblici di trasporto, inclusi aerei e navi, ovvero in caso di spostamento con autovettura propria, un rimborso chilometrico pari ad una frazione, fissata con delibera dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo corrente di un litro di benzina. È consentito l'uso di taxi e auto a noleggio.
2. In caso di missione istituzionale è, altresì, riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e la sosta del proprio autoveicolo.
Art. 7
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche politiche
1. La Regione pubblica nel proprio sito istituzionale, alla sezione "Trasparenza", con riferimento a ciascun consigliere regionale, al Presidente ed a ciascun componente della Giunta regionale, anche non eletto consigliere, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), secondo le modalità, alle scadenze e relativamente ai soggetti previsti dallo stesso articolo, assicurando che le informazioni concernenti lo stato patrimoniale contemplino: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.
2. Le informazioni e i documenti di cui al comma 1 sono raccolti e pubblicati a cura della Presidenza del Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013, modalità e tempi per la comunicazione delle informazioni e dei documenti di cui al comma 1. In caso di parziale o mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione il Presidente del Consiglio regionale diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata una sanzione pari al dieci per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 2. In caso di ulteriore mancato adempimento entro il termine di quindici giorni, è applicata una riduzione pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica.
Art. 8
Assegno di fine mandato
1. A coloro che hanno ricoperto le cariche di consigliere regionale, di Presidente del Consiglio regionale, di Presidente o di componente della Giunta regionale, spetta, ove non rieletti o nuovamente nominati, l'assegno di fine mandato la cui misura non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.
2. La misura dell'assegno è stabilita in una mensilità dell'indennità di carica lorda, che risulta spettante al consigliere regionale senza altre funzioni al momento della cessazione dall'incarico dell'avente diritto, per ogni anno di servizio svolto e sino al massimo di dieci anni. La frazione di anno superiore a sette mesi è considerata come anno intero.
3. A tal fine, è trattenuto, su ciascuna mensilità lorda dell'indennità di carica corrisposta, un contributo in misura del 8,33 per cento.
4. In caso di morte l'assegno di fine mandato è versato agli eredi.
5. In caso di più liquidazioni dell'indennità di fine mandato per distinti periodi di servizio, resta fermo il limite massimo di dieci anni di cui al comma 2.
6. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, non è assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui al comma 3 per gli anni di mandato successivi al decimo e può richiedere l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 maturato.
Art. 9
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati l'articolo 18 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 5, nonché le leggi regionali 28 maggio 1997, n. 16, e 9 giugno 2006, n. 9.
Art. 10
Sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali
1. Nell'osservanza dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, i consiglieri regionali eletti possono versare, su loro richiesta, contributi previdenziali nella misura del 16 per cento dell'indennità di carica percepita al netto delle ritenute fiscali, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge
2. A tal fine la Giunta è impegnata a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge regionale che disciplini il predetto sistema previdenziale sulla base dei seguenti parametri:
a) accessibilità al trattamento pensionistico all'età minima di sessantacinque anni;
b) necessità di contribuzioni previdenziali volontarie per un periodo non inferiore a cinque anni. A tal fine sono computabili i contributi versati dai consiglieri regionali che non abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la percezione del soppresso assegno vitalizio non ancora rimborsati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2012, numero 2, e gli eventuali contributi volontari versati nella X legislatura ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della medesima legge regionale;
c) rimborsabilità, a domanda, dei contributi volontari versati dai consiglieri regionali che non maturino il periodo minimo di contribuzione per accedere al trattamento pensionistico;
d) possibilità di coprire, a domanda, il periodo mancante di contribuzione con versamenti volontari nella misura del 16 per cento dell'indennità di carica percepita al momento della domanda, al netto delle ritenute fiscali.
Art. 11
Esclusione dall'erogazione del vitalizio
1. A norma dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare o l'avente diritto all'assegno vitalizio condannato nei termini di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni dalla notifica della sentenza ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza.
CAPO II
Disciplina per il finanziamento dei gruppi consiliari e Sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi
Art. 12
Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari regionali. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n.20.
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 1991, numero 20 (Testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), sono soppresse le parole "dell'art. 11" e "degli artt. 16, 17 e 18".
2. L'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 è sostituito dal seguente;
"Art. 3
1. I gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati, unicamente per lo svolgimento di tale attività, come organi del Consiglio regionale. Ai fini dello svolgimento di attività diverse da quelle di cui al precedente periodo, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono svolte in regime privatistico.
2. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio, è previsto un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo, cui si aggiunge una somma di euro 0, 05 per abitante della regione risultante dall'ultimo censimento.
3. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, o nel caso di fusione di due o più gruppi consiliari, il contributo di cui al comma 2 è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale. Le conseguenti modificazioni nell'assegnazione del contributo, nonché gli eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto in precedenza, decorrono dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
4. È esclusa in ogni caso la contribuzione a gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all'esito delle elezioni o che si siano ridotti ad un unico componente nel corso della legislatura.
5. Il presidente del gruppo misto è responsabile della gestione del contributo le attività istituzionali comuni e per la rendicontazione prevista dal successivo articolo 8. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo non è erogato.
6. Il contributo di cui all'articolo 3 è riconosciuto a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale ad inizio legislatura e fino al termine della legislatura.
7. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo è ripartito su base mensile.
8. Il contributo è erogato in rate quadrimestrali anticipate ed è accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo.
9. Il contributo assegnato è destinato agli scopi istituzionali riferiti alla attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, nonché per l'apertura di uffici territoriali funzionali ai predetti scopi. È esclusa in ogni caso la possibilità di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti politici. Valgono, altresì, le prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'allegato "A" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 concernente "Recepimento delle linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213", pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 ".
3. L'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. È messa a disposizione di ciascun gruppo consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una unità di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere iscritto al gruppo, conformemente al parametro definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.
2. Il personale di cui al comma 1 può essere scelto:
a) tra i dipendenti regionali di ruolo;
b) tra i dipendenti degli altri enti pubblici o locali o di amministrazioni dello Stato, a tal fine comandati presso la Regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.
3. Il personale di cui alla lettera a) del comma 2 è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la Giunta regionale, cui compete la verifica di cui sopra.
4. La Giunta regionale provvede, altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b) del comma 2.
5. Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso del dipendente.
6. I dipendenti assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze del gruppo consiliare.".
4. L'articolo 5 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:
"Art. 5
1. L'orario di servizio del personale di cui all'articolo 4, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale dipendente della Regione.
2. Gli oneri relativi alle indennità per missioni affidate dai gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei gruppi stessi.".
5. L'articolo 6 della legge regionale 4 novembre 1991, numero 20, è sostituito dal seguente;
"Art. 6
1. I gruppi consiliari che non intendano avvalersi, per l'intero contingente numerico spettante, o per parte di esso, del personale dell'organico regionale o comandato e messo a disposizione ai sensi dell'articolo 4, ricevono, per ogni unità o quota parte di essa non assegnata, un contributo mensile parametrato alla retribuzione annua di un dipendente regionale di categoria D, posizione economica D6, riconosciuta dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali all'epoca vigente, comprensivo di ogni onere posto a carico del datore di lavoro, di tredicesima mensilità e di trattamento di fine rapporto, con l'esclusione dell'emolumento di cui all'articolo 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, numero 7, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il contributo di cui comma 1 è riconoscibile a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale e fino al termine della legislatura.
3. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo è ripartito su base mensile.
4. Il contributo è erogato in rate mensili anticipate ed è accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo. Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quota del contributo di cui all'articolo 3, comma 2.
5. I gruppi provvedono direttamente, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del presidente del gruppo, alla stipulazione dei contratti di lavoro subordinato o autonomo, all'affidamento delle consulenze o ad altri rapporti di collaborazione ritenuti occorrenti per il funzionamento del gruppo, accollandosi le spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione, convegni o congressi ed i relativi oneri di missione.".
6. L'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
1. Ciascun gruppo organizza in assoluta autonomia le proprie attività adottando un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione del Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012. Nello stesso deve essere previsto che il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate da altro componente del gruppo espressamente individuato. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
2. Le operazioni di gestione sono effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse derivanti da economie registrate annualmente nella gestione dei contributi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Alla scadenza della legislatura, le somme non impegnate devono essere restituite alla Tesoreria regionale.
4. I beni durevoli acquistati dal gruppo consiliare sono caricati in apposito inventario e, al termine della legislatura, restituiti al Consiglio regionale unitamente a mobili, apparecchiature e altri oggetti assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, con apposito verbale.".
7. L'articolo 8 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è modificato, è sostituito dal seguente:
"Art. 8
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto annuale, debitamente sottoscritto, per consentire la corretta rilevazione dei fatti di gestione e dimostrare la regolare tenuta della contabilità, con indicazione delle risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale e del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. A fine legislatura, o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dall'evento a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo.
3. Il rendiconto è articolato secondo il modello di cui all'allegato "B" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2010 ed è corredato della copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.
4. Ciascun gruppo trasmette il rendiconto al Presidente del Consiglio regionale che, informatone l'Ufficio di presidenza, ne prende atto unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti e lo invia entro cinque giorni al Presidente della Regione affinché possa inoltrarlo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.
5. Il rendiconto rimane allegato alla rendicontazione prevista dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.
6. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio è pubblicato su apposito spazio del sito istituzionale della Regione unitamente alla delibera con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si è espressa sulla regolarità dello stesso.
7. I libri, le scritture e i documenti contabili sono depositati presso la segretaria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo, e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.".
8. Alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis
1. I Presidenti dei gruppi consiliari possono avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori dei conti della Regione per questioni attinenti alla gestione ovvero alla redazione dei rendiconti e si muniscono del parere del Collegio sul rendiconto prima della sua trasmissione al Presidente del Consiglio regionale:".
Art. 13
Sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, la Regione è impegnata ad assicurare l'operatività di un sistema informativo in cui far affluire tutti i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici.
2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione, alla sezione "Trasparenza", e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, stabilisce con proprio decreto l'individuazione, le modalità ed i tempi per il conferimento, la pubblicazione e la trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di gestione del sistema informativo, anche tenendo conto di quanto stabilito dalle autorità indicate al comma 2.
CAPO III
Ulteriori disposizioni di adeguamento ai principi di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica
Art. 14
Disposizioni di riduzione dei costi degli apparati amministrativi
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2010, numero 16 (Norme di razionalizzazione della spesa regionale), è sostituito dal seguente:
"5. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della Manovra nazionale, la partecipazione ad organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, anche economici, disciplinati con legge regionale, che comunque ricevono contributi a carico della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti e onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione del presente comma non si applica ai soggetti individuati dall'articolo 6, comma 2, della Manovra nazionale e non si applica ai collegi dei revisori dei conti, ai collegi sindacali ed ai revisori dei conti nonché agli organismi indipendenti di valutazione della performance o nuclei di valutazione.".
2. All'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, della Manovra nazionale, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, dipendenti o partecipati dalla Regione, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti e regolamenti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori dei conti, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e a tre componenti. In ogni caso la Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti o le iniziative necessarie al fine di assicurare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma".
3. Fatte salve le riduzioni già operate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione e dai suoi enti dipendenti il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti o le iniziative necessarie al fine di assicurare l'applicazione della disposizione di cui al primo periodo a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate ed alle loro controllate.
Art. 15
Altre disposizioni in materia di enti, agenzie e organismi pubblici
1. Sulla base delle misure disposte con la legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, la Giunta regionale, ai fini della riduzione della spesa di funzionamento degli enti e degli organismi strumentali della Regione comunque denominati, ai sensi dell'articolo 22, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, predispone, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge secondo le linee definite dagli articoli 3, 8 e 32, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, e, comunque, volta a riordinare gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei medesimi tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti.
2. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, ove non intervenga l'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista ai commi 2 e 3, procede, entro il 31 dicembre 2013, ad una complessiva ricognizione degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, o funzioni amministrative spettanti a comuni e province ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, per la loro soppressione o per il loro accorpamento mediante legge regionale e, in ogni caso, per assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio - assistenziali, educativi e culturali.
4. Consumato inutilmente il termine di cui al comma 2, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma sono soppressi.
Art. 16
Altre disposizioni in materia di società pubbliche
1. Ai fini di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione e dai suoi enti dipendenti, previsto dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti o le iniziative necessarie affinché il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazioni e il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle dette società non siano superiori al trattamento economico del primo Presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
2. Stante quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione e dai suoi enti dipendenti, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione procedono, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente legge entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione, diretta o indiretta, dell'amministrazione controllante.
3. Ove la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione non procedano secondo quanto stabilito ai sensi del comma 2, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano:
a) alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società finanziarie partecipate dalla Regione, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, anche in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati;
b) qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento, non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, la Regione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante.
5. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 2 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due scelti, per le società a partecipazione diretta, tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza, ovvero, per le società a partecipazione indiretta, scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza e dipendenti della stessa società controllante. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 2 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le società di cui al comma 2 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 2, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
9. La Giunta regionale verifica il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.
10. Fermo restando quanto diversamente previsto dalle specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri di cui al precedente comma 5. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare, per le società a partecipazione diretta, la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza, ovvero, per le società a partecipazione indiretta, la presenza di almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o dei poteri di indirizzo e vigilanza e dipendenti della stessa società controllante. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma 5. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e le amministrazioni del Sistema Regione Molise ricomprese dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche a in base a convenzione, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio - assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
12. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, la Giunta presenta, entra 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge di riordino delle società partecipate dalla Regione.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo, la Giunta regionale, gli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 17
Altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica
1. Ai fini di conseguire l'obiettivo di contenimento dei tetti di retribuzione a carico delle finanze regionali nell'ambito previsto dall'articolo 23-ter del decreto legge numero 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione non possa essere superiore al trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme erogate all'interessato in ragione di una pluralità di incarichi ad esso conferiti da un unico organismo o da più organismi. Con il provvedimento di cui al primo periodo possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.
2. Stanti i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica espressi dall'articolo 5 del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti dalla stessa dipendenti e le società controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi tecnico-operativi della protezione civile.
3. Ferme restando le misure di cui al precedente comma, stanti i principi di contenimento della spesa di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, la Regione e gli enti dalla stessa dipendenti non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Eventuali procedure di acquisto in fieri, che non siano pervenute alla definizione del contratto prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono revocate. Le predette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi tecnico-operativi della protezione civile.
4. L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
6. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
7. Sono direttamente applicati, dalla Regione e dai suoi enti dipendenti, i restanti principi fissati dall'articolo 5 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, in merito:
a) al valore massimo dei buoni pasto attribuiti al personale;
b) al divieto di corresponsione di trattamenti economici sostituivi di ferie, riposi e permessi spettanti al personale;
c) al divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;
d) alle modalità di attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
8. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, negli anni 2013 e 2014 la Regione ed i suoi enti dipendenti non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il Collegio dei revisori dei conti o il Servizio di bilancio della Regione verificano preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Le predette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi tecnico-operativi della protezione civile.
Art. 18
Contenimento della spesa per locazioni passive e razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio
1. Stanti le disposizioni di principio contenuto nell'articolo 3, commi 4, 5, 6 del decreto-legge numero 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, finalizzate al contenimento della spesa dei contratti di locazione passiva, i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione sono ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data.
2. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo per presenza e coesistenza:
a) della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) della permanenza per l'amministrazione regionale delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui al successivo comma 5, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture.
3. in mancanza delle condizioni di cui al comma 2, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalla Regione nei tempi e nei modi ivi pattuiti. L'amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dell'immobile deve essere autorizzata dalla Giunta regionale previa verifica della convenienza tecnica ed economica della locazione.
4. Stanti gli obiettivi di razionalizzazione e riduzione degli spazi ad uso ufficio posti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Regione, annualmente, definisce il proprio fabbisogno di spazi allocativi e individua le superfici da essa occupate non più necessarie, attiva accordi con l'Agenzia del demanio e con l'Agenzia del territorio per accertare l'eventuale esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, o per far verificare la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dall'amministrazione regionale tramite indagini di mercato.
5. La Giunta regionale predispone, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un piano di razionalizzazione degli spazi rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti ad esito della razionalizzazione degli spazi è utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata, per essere destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiento di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura dell'amministrazione regionale, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del territorio, o, in mancanza della convenzione con l'Agenzia del territorio, da struttura tecnica della Giunta regionale appositamente incaricata, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture.
7. Le norme di cui al presente articolo vincolano, oltre che l'amministrazione regionale, altresì gli enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione.
Art. 19
Disposizioni sull'applicazione dell'articolo 47 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24
1. Il primo comma dell'articolo 47 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, deve intendersi nel senso che la Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente o di un proprio amministratore, per fatti o atti direttamente connessi con l'espletamento del servizio o l'adempimento dei compiti d'ufficio o con l'esercizio del mandato, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, tutti ed integralmente, ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente o l'amministratore da un legale di comune gradimento, purché tali oneri non siano superiori alla tariffa minima delle voci forensi o dei parametri vigenti all'epoca della conclusione definitiva del procedimento.
Art. 20
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
1. La presente legge non importa nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale è tenuta a quantificare e a comunicare al Consiglio regionale i risparmi di spesa conseguenti all'applicazione delle disposizioni che precedono per il corrente esercizio finanziario, per il biennio successivo, e comunque a regime, anche ai fini della copertura finanziaria da assicurare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 4, a future proposte di legge di spesa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.