Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
emana il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l' articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l' articolo 42 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in particolare gli articoli 20, 21 e 22;
Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) ed in particolare l'articolo 1, comma 1;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29 novembre 2012;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta Regionale Toscana del 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 11 dicembre 2012, n. 1081;
Visto il parere favorevole con osservazioni della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 17 gennaio 2013;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta Regionale Toscana del 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2013, n. 65.
Considerato quanto segue:
1. gli articoli 20, comma 2 e 4, e 21 comma 2 del d.lgs. 196/2003 stabiliscono che, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi solo la finalità di rilevante interesse pubblico, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g) che può essere fornito anche su schemi tipo e che necessita di periodico aggiornamento e integrazione;
2. in attuazione della normativa richiamata sub 1) la Regione Toscana ha approvato la l.r. 13/2006 e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 18/R;
3. negli ultimi anni si è verificata un'evoluzione del quadro normativo in vari settori di competenza delle regioni, delle aziende sanitarie e degli altri entri strumentali o vigilati dalle regioni, che rende necessario adeguare i regolamenti regionali sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
4. preliminarmente all'approvazione dei nuovi regolamenti regionali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 25 ottobre 2012 ha approvato l’aggiornamento dello schema tipo di Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione/Provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali e degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione/Provincia autonoma, sul quale il Garante ha espresso il parere favorevole con provvedimento del 26 luglio 2012, come integrato dal provvedimento del 8 novembre 2012;
5. si procede conseguentemente ad approvare una nuova disciplina della materia sulla base dello schema tipo sopra descritto provvedendo al tempo stesso ad abrogare il d.p.g.r. 18/R/2006;
6. i tipi di dati e di operazioni individuati nel regolamento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili e giudiziari e i trattamenti individuati non concernono:
- i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76 del d.lgs. 196/2003;
- i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, secondo quanto disposto dall’articolo 110 del d.lgs. 196/2003;
- i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
- i trattamenti di dati giudiziari ai fini dell’applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, di cui all’autorizzazione del Garante n. 7, che specifica, oltre alle finalità di rilevante interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell’articolo 21, comma 1, d.lgs 196/2003;
7. il regolamento riveste carattere di urgenza per consentire il sollecito deguamento dell'ordinamento regionale ai mutamenti del quadro normativo della materia;
8. di accogliere il parere della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.
Si approva il presente regolamento
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta Regionale, delle aziende sanitarie della Regione, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
2. Per gli enti per i quali i poteri di indirizzo e controllo sono esercitati dalla Regione Toscana congiuntamente con altre Regioni, il presente regolamento si applica salvo successiva diversa intesa con le Regioni interessate.
Art. 2
- Disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3
- Tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite ai sensi di legge, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:
a) ALLEGATO A (schede da A1 a A35) Regione Toscana-Giunta regionale; enti, aziende e agenzie regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione Toscana:
1. Giunta regionale
2. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)
3. Agenzia regionale di sanità (ARS)
4. Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)
5. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Centro;
6. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Nord Ovest
7. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Sud Est
8. Istituto Zooprofilattico sperimentale Regioni Lazio Toscana
9. Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
10. Toscana Promozione - Agenzia di promozione economica della Toscana (APET)
11. Azienda regionale per il diritto allo studio della Toscana (DSU Toscana)
12. Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET)
13. Istituto degli Innocenti di Firenze
14. Autorità di bacino di rilievo regionale
15. Autorità di bacino di rilievo interregionale
16. Consorzi di bonifica interregionali
17. Enti parco regionali
18 Aziende per i servizi alla persona (ex IPAB)
b) ALLEGATO B (scheda da B1 a B40):
1. Aziende Unità sanitarie Locali
2. Aziende Ospedaliere
3. Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico
4. Aziende Universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 4
- Abrogazione
1. E’ abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 18/R.
Art. 5
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
ALLEGATO A
Elenco dei trattamenti di competenza della Regione Toscana- Giunta regionale, degli enti, aziende e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalla Regione Toscana.
ALLEGATO B
Elenco dei trattamenti di competenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.