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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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Decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, n. 61
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998 n 187 concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e' determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 2 (Procedimento). - 1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' corrisposto in due rate: la prima e' disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, e' corrisposta entro il 30 settembre.
2. La rata in acconto e' erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso.
3. La rata a saldo e' determinata tenendo presenti le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione.
4. Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 non puo' superare quello indicato nel decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 1.
5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune e' stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo e' corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio e' stato funzionante.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi puo' autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.
Art. 2-bis (Determinazione dell'importo complessivo del contributo). - 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo massimo del contributo di cui all'articolo 1, comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il successivo esercizio finanziario.
2. L'importo di cui al comma 1 e' determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard e' definita con decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
Art. 2
Clausola di invarianza

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

Presidente del Consiglio dei ministri
Letta

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'Alia

Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Delrio

Ministro dell'interno
Alfano

Ministro della giustizia
Cancellieri

Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli
Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014, n. 1004

(G.U. n. 85 del 11 aprile 2014)


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