IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea;
Visto il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, recante regolamento concernente le modalita' di attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;
Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) i commi 2 e 3 sono abrogati;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La presentazione di cui al comma 1 e' effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero invio in modalita' telematica.»;
3) al comma 5, le parole: «consegna dei plichi con le dichiarazioni di sostegno» sono sostituite dalla seguente: «presentazione»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), le parole: «di minore eta'» sono sostituite dalle seguenti: «di eta' inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 2013
NAPOLITANO
Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Ministro per gli affari europei
Moavero Milanesi
Ministro dell'interno
Alfano
Ministro degli affari esteri
Bonino
Ministro della giustizia
Cancellieri
Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Carrozza
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'Alia
Visto, il Guardasigilli
Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 10, foglio n. 25
(G.U. n. 2 del 3 gennaio 2014)