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NORMATIVA
Normativa nazionale - Provvedimenti vari - Governo

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Provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 12 luglio 2012 Regolamento n 43
Attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea introdotte dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha modificato il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO


Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 15, commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies, 15-septies e 15-octies, che considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza dei mercati finanziari, introduce la facolta' per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziche' al valore desumibile dall'andamento dei mercati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, ed introduce altresi' la facolta' per le imprese di cui all'art. 210 commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private di tener conto, ai fini della verifica della solvibilita' corretta, del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalita' e condizioni di attuazione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;


A d o t t a il seguente regolamento:


Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1
Fonti normative

1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies, 15-septies e 15-octies del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «attivi a copertura»: le attivita' ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'art. 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
b) «attivita' finanziarie disponibili per la vendita»:
investimenti compresi nella voce 4.5 dello Stato Patrimoniale Consolidato - Attivita' di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007;
c) «data di riferimento»: il 31 dicembre per il bilancio ed il 30 giugno per la relazione semestrale;
d) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
e) «decreto-legge anticrisi»: il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in 24 febbraio 2012, n. 14;
f) «impresa di assicurazione italiana»: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato Terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto o della riassicurazione;
g) «ISVAP» o «Autorita'»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
h) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
i) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
j) «principi contabili internazionali»: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
k) «patrimonio libero»: le attivita' nel patrimonio dell'impresa non destinate a copertura delle riserve tecniche;
l) «titoli di Stato UE durevoli»: investimenti in titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole alla data di riferimento;
m) «titoli di Stato UE non durevoli»: investimenti in titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole alla data di riferimento;
n) «valore approvato»: il valore risultante dall'ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio o relazione semestrale approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
o) «valore di iscrizione nel bilancio individuale»: il valore risultante dal bilancio di esercizio ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
p) «verifiche di solvibilita' corretta»: il margine di solvibilita' corretta di cui all'art. 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonche', ove applicabile, il test di solvibilita' della controllante di cui all'art. 218 del medesimo decreto.


Art. 3
Ambito di applicazione

1. I Titoli II, IV e V del presente Regolamento si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che, in base all'art. 91, comma 2, del decreto, redigono il bilancio di esercizio in conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
2. I Titoli III, IV e V del presente Regolamento si applicano alle imprese sotto indicate che, ai fini delle verifiche di solvibilita' corretta utilizzano, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, il metodo del bilancio consolidato redatto in conformita' ai principi contabili internazionali:
a) imprese di assicurazione italiane che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
b) imprese di assicurazione italiane che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;
c) imprese di assicurazione italiane che sono controllate da una societa' di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 1, lettera v), del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, che sia un'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attivita' assicurativa;
d) sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione.


Titolo II
Esercizio della facolta' di valutare i titoli di debito emessi ogarantiti da Stati dell'Unione Europea non destinati a permaneredurevolmente nel patrimonio dell'impresa ad un valore diverso daquello di mercato alla data di riferimento e connessa disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale

Art. 4
Modalita' di esercizio della facolta'

1. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza dei mercati finanziari, l'impresa di cui all'art. 3, comma 1, che, ai sensi dell'art. 15-quater del decreto-legge anticrisi, esercita la facolta' di valutare i titoli di Stato UE non durevoli all'ultimo valore approvato, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, verifica la coerenza dell'esercizio di tale facolta' con la struttura degli impegni in essere e le scadenze dei relativi esborsi.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all'ultimo valore approvato ovvero al costo d'acquisizione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa in sede di delibera di approvazione del progetto di bilancio, ovvero della relazione semestrale, approva anche una relazione separata, sottoscritta dal responsabile della funzione di Risk Management, che attesti la coerenza delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, completa di una situazione previsionale dei flussi di cassa dell'esercizio successivo.
4. La relazione di cui al comma 3, predisposta su base mensile, contiene l'analisi quantitativa degli importi dei pagamenti e degli incassi attesi e l'illustrazione dei valori desumibili dall'andamento dei mercati relativi ai titoli di Stato UE non durevoli per i quali la facolta' e' esercitata. Tale relazione e' redatta utilizzando ipotesi prudenziali nella stima dei flussi attesi ed e' accompagnata da analisi di sensitivita' atte a verificare la coerenza delle scelte effettuate anche in ipotesi di scenari stressati.
5. La relazione di cui al comma 3 e' trasmessa all'organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all'art. 2429, comma 1, del codice civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
6. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all'allegato 6 al medesimo Regolamento, i criteri seguiti per l'individuazione e per la valutazione dei titoli di Stato UE non durevoli per i quali e' stata esercitata la facolta' di cui al comma 1 (parte A, punto i della nota integrativa, parte B del commento alla relazione semestrale).
7. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all'allegato 6 del medesimo Regolamento, un prospetto di raffronto del valore iscritto in bilancio, ovvero nella relazione semestrale, dei titoli di Stato UE non durevoli per i quali e' stata esercitata la facolta' di cui al comma 1 con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punti 2.2 e 2.3.1 della nota integrativa, parte C, punti 4 e 5 del commento alla relazione semestrale).


Art. 5
Riserva indisponibile

1. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali la facolta' e' esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
2. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo effetto fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili di esercizi successivi.
4. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facolta' e' esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.


Art. 6
Attivi a copertura delle riserve tecniche

1. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1, monitora su base mensile la differenza tra il valore di bilancio ed il valore di mercato per ciascun titolo per il quale e' esercitata la facolta' stessa, con evidenza distinta dei titoli assegnati a copertura delle riserve tecniche e di quelli appartenenti al patrimonio libero. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento di tale differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo.
2. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1 individua un elenco di attivi del patrimonio libero di ammontare pari alla differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura, indicandone le caratteristiche qualitative e l'eventuale idoneita' a copertura delle riserve tecniche.
3. L'ISVAP, oltre ai casi gia' previsti dalla vigente normativa, puo' chiedere l'immediata integrazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche nel caso in cui l'impresa non adempia alle disposizioni di cui al comma 2 o, pur in costanza di tale adempimento, in caso di inadeguato livello di liquidita' o qualita' degli attivi di cui al comma 2.
4. In ogni caso, se la differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura non si sia azzerata prima di 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE, l'impresa presenta all'ISVAP, entro i successivi trenta giorni, un piano di transizione che illustri le modalita' di adeguamento alle nuove disposizioni della direttiva.


Art. 7
Margine di solvibilita'

1. La riserva indisponibile di cui all'art. 5 e' ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilita'.
2. L'impresa che utilizza la riserva indisponibile a copertura del margine di solvibilita' calcola trimestralmente la situazione aggiornata del margine e predispone, nel caso di perdurante necessita' di utilizzare tale riserva tra gli elementi del margine di solvibilita' disponibile, prima di 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE, un piano di transizione che illustri le modalita' di adeguamento alle nuove disposizioni della direttiva da presentare all'ISVAP entro i successivi 30 giorni.
3. Ai fini del comma 1, la riserva indisponibile si riduce in misura corrispondente all'importo delle minusvalenze, al netto del relativo effetto fiscale, in relazione all'eventuale cessione dei titoli per i quali l'impresa ha esercitato la facolta' di cui all'art. 4, comma 1, e varia per effetto della valutazione dei titoli stessi aggiornata a ciascun trimestre.
4. Indipendentemente dall'esercizio della facolta' di cui all'art. 4, comma 1, il valore di bilancio relativo ai titoli emessi da entita' di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale e' detratto dal computo degli elementi del margine di solvibilita' disponibile.


Art. 8
Margine di solvibilita' corretta e solvibilita' dell'impresa controllante

1. La riserva indisponibile iscritta in bilancio per effetto dell'esercizio della facolta' di cui al comma 1 dell'art. 4 e' ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' corretta.
2. Ai fini del comma 1, gli importi della riserva indisponibile sono inclusi:
a. nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 (allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilita' corretta sono effettuate applicando il metodo del bilancio consolidato;
b. nella voce 12 del modello 3 e del modello 4 (allegati 3 e 4 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilita' corretta sono effettuate applicando il metodo della deduzione ed aggregazione.


Art. 9
Informativa di vigilanza

1. L'impresa di cui all'art. 3, comma 1, comunica all'ISVAP l'esercizio della facolta' di cui all'art. 4, comma 1, entro 15 giorni dall'adozione della relativa delibera dell'organo amministrativo, unitamente ai prospetti di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
2. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1, ed utilizza la riserva indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' trasmette all'ISVAP, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, la situazione aggiornata del margine di solvibilita' di cui all'art. 7, comma 2 e l'elenco dei titoli, secondo i prospetti di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
3. I prospetti di cui all'allegato 1 al presente Regolamento sono trasmessi anche informaticamente secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.
4. L'impresa di cui all'art. 3, comma 1, comunica tempestivamente all'ISVAP la cessazione dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 4, comma 1.


Titolo III
Esercizio della facolta' di valutare i titoli di debito emessi ogarantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permaneredurevolmente nel patrimonio dell'impresa, ai fini delle verifiche disolvibilita' corretta, al valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione

Art. 10
Facolta' di valutazione dei titoli emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea durevoli

1. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza dei mercati finanziari, l'impresa di cui all'art. 3, comma 2, ai fini delle verifiche di solvibilita' corretta, puo' tenere conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, con il metodo dell'integrazione globale o proporzionale, dei titoli di Stato UE durevoli classificati nel bilancio consolidato tra le attivita' finanziarie disponibili per la vendita.
2. L'esercizio della facolta' di cui al comma 1 avviene secondo le modalita' e le condizioni previste dall'art. 11, nel rispetto delle finalita' di permanenza di risorse finanziarie nell'ambito del gruppo corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'esercizio della facolta' e di coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sulle verifiche di solvibilita' corretta, secondo quanto disposto dall'art. 15, commi 15-sexies e 15-septies, del decreto-legge anticrisi.
3. L'esercizio della facolta' di cui al comma 1 e' oggetto di delibera dell'organo amministrativo dell'impresa di cui all'art. 3, comma 2, che illustra i criteri per l'individuazione dei titoli oggetto di esercizio della facolta' e l'impatto di tale esercizio sulle verifiche di solvibilita' corretta.


Art. 11
Modalita' e condizioni di esercizio della facolta'

1. La facolta' di cui all'art. 10 puo' essere esercitata in relazione a singoli titoli classificati nel bilancio consolidato nell'esercizio di riferimento per il calcolo delle verifiche di solvibilita' corretta tra le attivita' finanziarie disponibili per la vendita, il cui valore di iscrizione alla medesima data sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento che li detengono.
2. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 10 calcola l'ammontare pari alla differenza tra il valore di iscrizione dei titoli nel bilancio individuale dell'esercizio di riferimento dell'impresa che li detiene ed il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato del medesimo esercizio dell'impresa di cui si sta effettuando la verifica di solvibilita' corretta, al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passivita' assicurative.
3. L'ammontare di cui al comma 2 e' oggetto di verifica, per finalita' di vigilanza, da parte della societa' di revisione incaricata della revisione del bilancio consolidato.
4. L'ammontare di cui al comma 2 e' ammesso quale elemento costitutivo della solvibilita' corretta unitamente agli importi della riserva indisponibile di cui all'art. 8.
5. Ai fini del comma 4, l'importo ammissibile e' incluso nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008.
6. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 10, nell'adempiere agli obblighi di informativa pubblica sulla situazione di solvibilita' corretta, evidenzia l'impatto quantitativo dell'esercizio della facolta' sulle verifiche di solvibilita' corretta ed in particolare sull'ammontare degli elementi costitutivi.
7. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 10 comunica alle imprese che detengono i titoli per i quali e' esercitata la facolta' stessa l'ammontare della differenza di valutazione di cui al
comma 2 nonche' l'importo utilizzato ai fini della solvibilita' corretta riveniente da ciascuna delle medesime imprese.
8. L'ammontare comunicato ai sensi del comma 7 e' oggetto di delibera dell'organo amministrativo di ciascuna delle imprese che detengono i titoli, al fine di consentirne l'inclusione tra gli elementi costitutivi della solvibilita' corretta.
9. Per le finalita' di cui all'art. 10, comma 2, l'organo amministrativo delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, ivi compresa l'impresa di cui all'art. 3, comma 2, nel deliberare circa la distribuzione di dividendi, assicura che permangano all'interno dell'impresa stessa risorse almeno pari all'ammontare utilizzato quale elemento costitutivo della solvibilita' corretta attribuito a ciascuna impresa che detiene i titoli ai sensi del comma 7, tenuto conto di eventuali benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II.
Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili, al netto della quota eventualmente gia' attribuita ai fini della costituzione della riserva indisponibile di cui all'art. 5, non siano sufficienti ad assorbire tale importo, le imprese vincolano a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
10. I soci delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, compresa l'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 10, sono informati dell'esercizio della facolta' e del relativo importo attribuito a ciascuna impresa ai sensi del comma 7. Nel caso in cui l'assemblea dei soci, discostandosi da quanto proposto dall'organo amministrativo ai sensi del comma 9, deliberi una distribuzione di dividendi superiore a quella proposta, l'importo eccedente non e' computabile tra gli elementi costitutivi della solvibilita' corretta.
11. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 10 monitora su base semestrale la differenza di cui al comma 2 per i titoli per i quali e' esercitata la facolta' stessa e calcola semestralmente la situazione aggiornata della solvibilita' corretta. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento della differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo.


Art. 12
Informativa di vigilanza

1. L'impresa di cui all'art. 3, comma 2, comunica all'ISVAP l'esercizio della facolta' di cui all'art. 10 entro 15 giorni dall'adozione della relativa delibera dell'organo amministrativo.
2. Le imprese che detengono i titoli per i quali e' esercitata la facolta' di cui all'art. 10, comunicano all'ISVAP l'ammontare della differenza di valutazione nonche' l'importo utilizzato ai fini della solvibilita' corretta riveniente da ciascuna delle medesime imprese, entro 15 giorni dall'adozione della relativa delibera dell'organo amministrativo di cui all'art. 11, comma 8.
3. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 10, nell'adempiere agli obblighi di informativa di vigilanza sulla solvibilita' corretta di cui al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 trasmette all'ISVAP l'elenco dei titoli per cui ha esercitato la facolta', secondo il prospetto di cui all'allegato 2 al presente Regolamento unitamente alla relazione della societa' di revisione sulle procedure di verifica effettuate ai sensi dell'art. 11, comma 3.
4. Il prospetto di cui all'allegato 2 al presente Regolamento e' trasmesso anche informaticamente secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.
5. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 10 ed utilizza l'ammontare di cui all'art. 11, comma 2, quale elemento costitutivo della solvibilita' corretta, trasmette all'ISVAP, nei termini di cui all'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 previsti per la relazione semestrale consolidata, la situazione aggiornata di solvibilita' corretta di cui all'art. 11, comma 11.
6. L'impresa di cui all'art. 3, comma 2, comunica tempestivamente all'ISVAP la cessazione dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 10.


Titolo IV
Poteri dell'ISVAP

Art. 13
Strumenti di vigilanza prudenziale a fini di stabilita'

1. L'ISVAP, qualora ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilita' dell'impresa che si avvale della facolta' di cui all'art. 4, comma 1 e per la solvibilita' corretta a seguito dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 10 puo' imporre alle imprese di cui all'art. 3 disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio.
2. Nel caso di esercizio della facolta' di cui all'art. 10 da parte delle imprese di cui all'art. 3, comma 2 ai fini delle verifiche di solvibilita' corretta, l'ISVAP puo' imporre le disposizioni di carattere particolare di cui al comma 1 anche nei confronti delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento.


Titolo V
Disposizioni finali

Art. 14
Modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e n. 19 del 14 marzo 2008

1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' dei rami vita e danni di cui agli allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 sono sostituiti dagli allegati 3 e 4 al presente Regolamento.
2. A partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' dei rami vita e danni di cui al comma 1 sono corredati rispettivamente dagli allegati 6 e 4 compilati secondo le istruzioni ivi riportate.
3. Gli schemi per l'applicazione dei filtri prudenziali e le relative istruzioni di compilazione di cui all'allegato A-bis al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituiti dagli allegati 5 e 6 al presente Regolamento.


Art. 15
Abrogazioni

1. Secondo i termini di cui all'art. 17 sono abrogati:
a) il Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009;
b) il Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011.


Art. 16
Pubblicazione

1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.


Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione.
Roma, 12 luglio 2012
Il Commissario Straordinario: Giannini


Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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