Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa nazionale - Ordinanze - Governo

Indietro
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009 n. 3778
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. G.U. n. 132 del 10 giugno 2009)
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753
del 6 aprile 2009 recante provvedimenti urgenti conseguenti agli
eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ed in
particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto
intervento e agibilità», con la quale sono stati censiti i livelli
di danno provocati dal sisma agli edifici privati;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
D'Intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;


Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari
ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1,
comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, o danneggiate per effetto del sisma come previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto-legge, ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento delle medesime unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data del 6 aprile 2009,é riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 10.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 2.500,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici.
Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA,
anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica
di professionisti abilitati.
2. Il contributo di cui al comma 1é riconosciuto per gli
interventi di riparazione di elementi non strutturali e degli
impianti di unità immobiliari danneggiate in modo molto contenuto
dagli eventi sismici e comunque valutate agibili di tipo A e che
possono essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori.
3. I lavori di riparazione non devono comportare alcun mutamento di destinazione d'uso. Il contributo non può essere concesso per
interventi di riparazione su immobili o porzioni d'immobile costruiti
in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela
paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
4. Per l'accesso al contributoé presentata apposita comunicazione
di inizio attività al Sindaco del comune di ubicazione dell'unità
immobiliare da riparare, secondo lo schema allegato alla presente
ordinanza, con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche
dell'immobile, del numero identificativo della «scheda di rilevamento
danno, pronto intervento e agibilità», e della specifica classe di
danno rilevato. Alla comunicazioneé allegato il preventivo di spesa
redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente,
sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì
indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di
riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore
della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista
coinvolto. Nei casi di cui all'art. 1, comma 3 del decreto-legge n.
39/2009 alla comunicazioneé allegata una perizia giurata che
attesta il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli
eventi sismici del 6 aprile 2009.
5. Nel caso in cui i lavori sono stati già effettuati o sono in
corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente
ordinanza, alla comunicazione devono essere allegati i documenti di
spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di
spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla
ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori.
6. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune
interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti
indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta
conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e
corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari
giustificativi di spesa.
7. Il comuneé tenuto ad effettuare controlli a campione per la
verifica della corretta utilizzazione del contributo.
8. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato
l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza
trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o
parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del
contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al
Commissario delegato. Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte
dai comuni interessati sono comunicate al Commissario delegato,
unitamente alla richiesta di erogazione dei relativi fondi. Al fine
di accelerare il procedimento contributivo, il Commissario delegato
può anticipare ai comuni interessati quote di finanziamento, a
valere sulle risorse resesi disponibili ai sensi del comma 10.
9. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del
proprietario, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attività produttive.
10. Agli oneri derivanti dai primi interventi di cui alla presente
ordinanza si fa fronte nel limite di 100 milioni di euro con le prime
disponibilità assegnate dal CIPE ai sensi dell'art. 14 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nonché con i risparmi di spesa
conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per
l'anticipato rientro nelle abitazioni. Le predette risorse sono
assegnate al Commissario delegato che provvede a ripartirle tra i comuni interessati.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi

Allegato
Vedere Allegato da pag. 17 a pag. 19



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità all'introduzione, ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
     Tutti i LIBRI >