IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettere e) ed f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
Viste le note del 7 e del 14 maggio 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. A favore della regione Abruzzo, le pubbliche amministrazioni,
compresi gli enti pubblici economici, possono attivare forme di
supporto tecnico nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale,
in base alle modalità e alle procedure adottate dalla Commissione
europea con i programmi di gemellaggio tra istituzioni. Detti
interventi, che comportano la crescita professionale del personale
coinvolto, sono realizzati su iniziativa dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, previo accordo con la regione Abruzzo.
2. Il personale che presta forme di supporto tecnico per un periodo
continuativo non superiore a due mesié incaricato alla missione,
presso la sede di realizzazione degli interventi, dall'amministrazione di appartenenza.
3. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la prestazione lavorativa continuativa per un periodo superiore a due
mesi, il personale incaricatoé posto in aspettativa senza assegni.
Il tempo trascorso in aspettativaé computato per intero ai fini
della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, rientranti nell'ambito di operatività del programma «Rete Rurale Nazionale 2007-2013», sono a carico del programma stesso.
Art. 2.
1. In applicazione dell'art. 18, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, per la gestione
della fase di presentazione delle domande uniche 2009 e per le sole
aziende agricole ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 39 del 2009é introdotta una procedura semplificata in base alla quale dette aziende agricole, precedentemente identificate attraverso i rispettivi documenti di identità, sottoscrivono una domanda di aiuto semplificata di
“conferma” dichiarando che non sono intervenuti
cambiamenti rispetto alla domanda di aiuto al regime di pagamento
unico presentata nell'anno 2008 e che le relative parcelle
interessate sono a disposizione dell'agricoltore richiedente alla
data del 15 maggio 2009. Nei casi in cui siano intervenuti
cambiamenti nella consistenza aziendale rispetto ai dati contenuti
nella domanda di aiuto per il regime di pagamento unico presentata
nell'anno 2008, le suddette aziende agricole hanno la possibilità di
indicare tali cambiamenti attraverso un dettagliato allegato alla
suddetta domanda di aiuto di «conferma» per il 2009.
2. Ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, alle sole aziende agricole ricadenti nei comuni di cui al comma 1, che presentano la domanda di aiuto al regime di pagamento unico 2009 in ritardo rispetto alla data del 15 maggio 2009, noné applicata la sanzione della riduzione dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al 9 giugno 2009.
3. Secondo modalità concordate dall'AGEA con la Commissione
europea, per le sole aziende agricole ricadenti nei comuni di cui al
comma 1, per fronteggiare i rilevanti danni economici subiti dal
patrimonio aziendale a causa dell'evento sismico, a seguito dei
risultati positivi dei controlli amministrativi incrociati
informatici eseguiti dall'AGEA per determinare l'eleggibilità agli
aiuti nell'ambito del regime di pagamento unico,é effettuato un
pagamento anticipato, pari al 50% dell'aiuto spettante, a partire dal
15 giugno 2009. In esito ai relativi controlli in loco, a partire dal
1° dicembre 2009é effettuato il pagamento del relativo saldo e, nel
caso in cui siano rilevate incongruenze significative superiori al
20% tra quanto dichiarato ed accertato, l'AGEA procede al recupero della somma versata.
4. Ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio, del 19 gennaio 2009, i diritti all'aiuto in possesso degli
agricoltori ricadenti nei comuni di cui al comma 1 sono considerati
automaticamente attivati in conformità all'art. 34 dello stesso regolamento.
Art. 3.
1. Allo scopo di favorire la rapida ripresa dell'economia nelle
aree colpite dal sisma e delle produzioni locali gravemente
danneggiate dalla conseguente riduzione del volume d'affari, i
sindaci dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3754/2009, in qualità di soggetti
attuatori ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3761/2009, per la
fornitura in termini di somma urgenza dei beni e dei servizi
necessari all'assistenza della popolazione ospitata nei campi di
accoglienza possono rivolgersi, in via prioritaria e fino al 31
dicembre 2009, alle piccole imprese operanti nei territori colpiti
dal sisma, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Art. 4.
1. Al fine di soddisfare le primarie esigenze di mobilità delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,é
disposta l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 39 del 2009, in transito nell'area compresa tra l'A24, A25 e, per quanto riguarda la A14, relativamente ai transiti nelle stazioni di cui al comma 2.
2. Ai soggetti aventi dirittoé riconosciuta l'esenzione dal
pagamento del pedaggio di cui al comma 1 in transito sulle autostrade A24, A25 ed A14 (relativamente alle stazioni di S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord, Pescara Ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto Nord e Vasto Sud) per tutti gli spostamenti effettuati dal 28 aprile 2009 fino al termine stabilito al comma 4 aventi origine o destinazione tra le seguenti stazioni:
A24: Tornimparte, L'Aquila Ovest, L'Aquila Est, Assergi, Colledara;
A25: Bussi-Popoli.
3. L'esenzione di cui al comma 2, effettuata sia in modalità
manuale che tramite Viacard di conto corrente e Telepass,é
riconosciuta per i transiti:
a) muniti di apposite dichiarazioni rilasciate da parte degli
interessati, acquisite dalla concessionaria;
b) accertati dai rapporti di mancato pagamento del pedaggio;
c) effettuati, su disposizione delle autorità, in totale
esenzione e per i quali le concessionarie dispongano di documentazione fotografica e/o elettronica.
4. A partire dal ventesimo giorno dalla pubblicazione della
presente ordinanza e fino al 31 ottobre 2009, l'esenzione dal
pagamento del pedaggio autostradaleé riconosciuta esclusivamente con le modalità di cui ai commi 5 e 6 ai residenti nell'ambito dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 ospitati nei campi di accoglienza nei predetti comuni ovvero che dimorino temporaneamente in alloggi diversi dalla propria residenza, titolari di patente di guida di categoria B o superiore.
5. Nel periodo previsto al comma 4 le concessionarie approntano un
primo quantitativo di n. 40.000 tessere Viacard prepagate a scalare
di importo, ciascuna di valore pari a 50,00 euro, abilitate ai
transiti autostradali sull'A24, A25 ed A14 nelle stazioni indicate al
comma 2.
6. Le predette tessere Viacard, predisposte a cura delle
concessionarie, sono distribuite alle categorie di residenti di cui
sopra, dal personale delle concessionarie stesse, coadiuvato dal
Dipartimento della protezione civile.
7. Al fine del ritiro delle tessere Viacard i cittadini ricadenti
nelle categorie di cui al comma 4 esibiscono dichiarazione
sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti
anzidetti, con copia della patente di guida e del documento di
identità e con indicazione della targa del veicolo utilizzato e del
tragitto autostradale per il quale intendono usufruire
dell'esenzione. Sono esentati dal pagamento del pedaggio gli
spostamenti tra il luogo di residenza e quello degli alloggi
temporanei diversi dalla propria residenza.
8. L'approntamento di ulteriori quantitativi di tessere Viacard da
destinare all'iniziativa, entro i limiti di copertura finanziaria
previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,é autorizzato con
successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
9. Le concessionarie, con cadenza bimestrale e sulla base della
rendicontazione delle tessere effettivamente distribuite, procedono
alla richiesta di rimborso nonché all'approntamento di ulteriori
quantitativi che si rendessero necessarie.
10. Le concessionarie si attivano per dare massima diffusione ed
informativa circa l'iniziativa di cui sopra presso le proprie
stazioni autostradali.
11. Entro il termine di cui al comma 4 le concessionarie delle
autostrade A24, A25 e A14 e l'emittente il titolo di pagamento
Viacard prepagato si attivano presso il Dipartimento della protezione civile per concordare le modalità di distribuzione delle tessere Viacard nonché gli eventuali ulteriori aspetti non contemplati dal presente articolo.
12. Sulla base della rilevazione degli spostamenti effettuati
nonché delle esigenze della popolazione residente nell'area
interessata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, con successivo
provvedimento sono stabilite le modalità operative al fine di
permettere l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale dopo la data del 31 ottobre e fino al 31 dicembre 2009.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e nel limite di 10 milioni di euro a carico dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.
Art. 5.
1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono richiedere ai propri datori di lavoro l'esenzione dalle prestazioni lavorative, per un periodo
massimo di sessanta giorni, in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla
situazione emergenziale, il sindaco della città dell'Aquila, i
sindaci dei comuni di cui al comma 1 e la provincia dell'Aquila sono
autorizzati a stipulare, rispettivamente, fino a cinque, a due ed a
tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con
scadenza 31 dicembre 2009, con oneri a carico delle risorse ad essi
attribuite per fronteggiare l'emergenza.
3. Gli eventuali contratti di lavoro già stipulati dai sindaci nel
quadro degli interventi urgenti ed indifferibili e per assicurare la
prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai
sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, rientrano nel
contingente complessivo di cui al presente articolo e sono conseguentemente modificati quanto alla qualificazione giuridica nei termini che precedono.
Art. 6.
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da
1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 il commissario
delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 aprile 2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di
cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 e del predetto art. 2, si
avvale del Consorzio no profit promosso dalla Fondazione Eucentre -in conformità e per le finalità di cui al predetto art. 4, comma 4,
dell'ordinanza n. 3757/2009 - nonché dell'ufficio amministrazione e
bilancio del Dipartimento della protezione civile per i connessi
aspetti amministrativi e contabili che provvede con i poteri di cui
all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nella convenzione da stipulare per le finalità di cui al comma
1 sono definite le funzioni e la composizione della struttura
operativa da costituire ai sensi del presente articolo, nell'ambito
della quale può essere inserito il personale di cui all'art. 2,
comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 2009, n. 3760 che opera nell'ambito delle risorse
finanziarie poste nella disponibilità dell'Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in
quanto costitutivamente accedenti alle relative finalità, rientrano
nell'ambito di operatività dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
Art. 7.
1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato dall'art. 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del
15 aprile 2009, dopo le parole «sita nei comuni di cui all'art. 1»é
aggiunto il seguente periodo «ovvero sita al di fuori dei territori
di detti comuni, ed in presenza di un nesso di causalità diretto tra
il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata con oneri posti a carico dell'art. 15».
2. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione al proprietario
della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data
del 6 aprile 2009, decade il beneficio del contributo per l'autonoma
sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come
modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, nonché il diritto a godere
dell'ospitalità gratuita negli alberghi o altre strutture
residenziali reperite dal commissario delegato, dal presidente della
regione Abruzzo o dai sindaci dei comuni abruzzesi.
3. A decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, i
soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 2 sono tenuti a
produrre al sindaco del comune di residenza, ai fini del mantenimento o dell'ulteriore riconoscimento dei benefici predetti, idonea autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni, attestante la mancata disponibilità di unità abitative di proprietà dei componenti del nucleo familiare nell'ambito del territorio della regione Abruzzo.
Art. 8.
1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 sono autorizzati, in deroga agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 20
ottobre 1998, n. 447, alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 1983 e
successive modifiche ed integrazioni, ed ai rispettivi piani
regolatori comunali, a trasferire temporaneamente in aree pubbliche o private, libere o pertinenziali, le attività produttive svolte in locali distrutti o resi inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, assicurando il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie ed ambientali, fino al ripristino della funzionalità dei locali medesimi o del reperimento di soluzioni alternative ed in ogni caso non oltre la vigenza dello stato di emergenza, con oneri a proprio carico.
Art. 9.
1. Al fine di garantire la massima celerità nelle procedure di
affidamento ed esecuzione dei contratti connessi alla realizzazione
degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, il commissario delegato può, altresì, avvalersi del
competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, per l'espletamento delle istruttorie tecniche, la predisposizione di atti per la selezione dei concorrenti e la sorveglianza sull'esecuzione dei contratti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10.
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767
del 13 maggio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 1, comma 2, le parole: «stoccaggio provvisorio» sono
sostituite dalle parole «deposito temporaneo»;
all'art. 1, commi 3, 4, 5 e 6, le parole: «comma 1» sono
sostituite dalle parole «comma 2»;
all'art. 2, comma 1, le parole: «Limitatamente ai territori dei
comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009», sono sostituite dalle
seguenti «Limitatamente alle attività svolte nei territori dei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009»;
all'art. 2, comma 5, dopo le parole: «attività di raccolta,
trasporto» sono soppresse le parole «e smaltimento» e dopo le parole
«modifiche e integrazioni,» sono soppresse le parole «e possono
svolgere le dette attività in deroga all'art. 189, comma 3, e 190 del citato decreto legislativo.».
Art. 11.
1. L'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Abruzzoé assicurata dallo Stato attraverso la disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.
Art. 12.
1. I lavori in corso di realizzazione presso l'aeroporto dei Parchi
in località Preturo (L'Aquila), previsti dall'art. 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2009, n. 3766
non costituiscono, limitatamente alla parte affidata al Genio
dell'Aeronautica Militare, operazioni imponibili ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in deroga a
quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi