(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 09 05 2014 n. 19)
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
Articolo 1
Finalità
1. La Regione, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano sanitario regionale ed in coerenza con le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adotta iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto.
Articolo 2
Obiettivi
1. Costituiscono obiettivi della presente legge:
a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;
b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;
d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;
e) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio regionale.
Articolo 3
Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile
1. Nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito l'Ufficio amianto che ha i seguenti compiti:
a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei singoli rami di amministrazione regionale, dell'A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti locali;
b) verificare, ove occorra, l'impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia di amianto delle singole amministrazioni territorialmente competenti e sollecitare l'utilizzo di quelle non ancora impiegate;
c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le direttive comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto;
d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio
dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso,
inquinante o potenzialmente inquinante, presso l'impianto regionale di trasformazione di cui all'articolo 14.
2. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati, in numero massimo di dodici unità, i componenti dell'Ufficio amianto. Con il medesimo decreto il Presidente della Regione conferisce ad un dirigente
dell'Amministrazione regionale, individuato tra i componenti
dell'Ufficio, l'incarico di coordinarne le attività con l'obbligo di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative
dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attività svolta, al cronoprogramma delle iniziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiettivi per cui è istituito l'Ufficio. Per lo svolgimento della propria attività l'Ufficio si avvale del personale amministrativo e dei locali individuati con proprio provvedimento dal Segretario generale della Presidenza della Regione.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la Commissione regionale amianto istituita con decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013 in ottemperanza alla delibera della Giunta regionale n. 246 dell'11 luglio 2013.
Articolo 4
Iniziative della Regione
1. L' Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 promuove, coordina e realizza, entro i termini indicati, le seguenti iniziative:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la ridefinizione ed aggiornamento, secondo le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni, del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvato con decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995. Il nuovo Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto ha una validità quinquennale ed è emanato con decreto del Presidente della Regione previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana;
b) entro 60 giorni dall'emanazione del nuovo Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto , la definizione e notifica delle linee guida per la redazione, in ogni comune, del Piano comunale amianto finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. I comuni provvedono entro tre mesi dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio Piano comunale amianto che, entro 30 giorni dall'adozione, è trasmesso all'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. I comuni, inoltre, provvedono a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall'Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40 per cento di quelle spettanti;
c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la redazione di un portale informativo inserito nel sito web della Presidenza della Regione ed il cui contenuto deve essere diffuso prioritariamente nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali pubblici e privati, nei porti ed aeroporti, nelle caserme ed in tutte le imprese pubbliche e private operanti nel territorio regionale, in particolare per ciò che concerne le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente in materia, la pericolosità dell'amianto, le procedure di rimozione, la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
d) la tempestiva comunicazione ai competenti ministeri dei dati annuali ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché la mappatura dei siti interessati dalla presenza, anche naturale, di amianto ai sensi e con la copertura finanziaria previsti dalla legge 23 marzo 2001, n.
93 e dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101;
e) il trattamento, aggregazione e classificazione dei dati derivanti dall'attività di censimento dei siti contaminati secondo le indicazioni del nuovo Piano di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui alla lettera a);
f) il monitoraggio, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, dei siti pubblici o ad utilizzo pubblico con maggior rischio sanitario per la popolazione;
g) il coinvolgimento di tutti i cittadini, anche in forma associata, sulle problematiche relative alla presenza ed alla contaminazione dell'amianto;
h) la promozione delle azioni di sostegno, economico, sanitario e psicologico ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate o esposti alle fibre di amianto.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sono definiti i criteri di premialità per gli enti e i soggetti pubblici e privati che adottano interventi utili alla prevenzione, individuazione e risanamento di siti, impianti, edifici e manufatti contenenti amianto.
Articolo 5
Monitoraggio del rischio e delle patologie correlati all'amianto
1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemio-logico dell'Assessorato regionale della salute coordina, su scala regionale, la raccolta trimestrale dei dati provinciali dei soggetti esposti ed ex esposti all'amianto. Inoltre sulla base dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi, istituito con decreto assessoriale 24 giugno 1998 e potenziato con decreto assessoriale 24 novembre 2003, in ottemperanza al D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308, redige un report annuale, diffuso dal sito web dell'Assessorato, evidenziante l'andamento del fenomeno patologico correlato con la contaminazione da amianto in ogni ambito del territorio regionale.
2. Presso l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con obbligo di indicare il tipo, la quantità ed il livello di conservazione dell'amianto nonché il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità della relativa bonifica. In tale registro confluiscono tutti i dati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dall'A.R.P.A., dalle Aziende sanitarie provinciali e dagli enti locali nonché il censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell'amianto.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
4. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto.
5. Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5
determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
7. Per agevolare il censimento dell'amianto ogni Comune può inviare a famiglie ed imprese aventi sede legale nel proprio territorio un apposito modulo da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni, all'ente locale il quale è tenuto a segnalare all'A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati circa la presenza di amianto nel proprio territorio. Il modulo relativo deve essere conforme a quello standard vigente secondo la normativa di settore e deve essere reso disponibile nel sito web del Comune anche ai fini della comunicazione dei dati che famiglie ed im-prese potranno inviare on line all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente locale.
8. Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall'amianto è confermato l'obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché il referto all'autorità giudiziaria.
9. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito il Registro dei lavoratori esposti all'amianto, con l'obbligo di indicare in
quali siti svolgono o hanno svolto la loro attività lavorativa, con le mansioni e i periodi di riferimento nonchè l' insorgenza di eventuali patologie asbesto correlate.
10. L'iscrizione al Registro dei lavoratori esposti all'amianto costituisce il presupposto per il rilascio della certificazione di esposizione, che è atto pubblico, utile per le diverse finalità previste dall'ordinamento giuridico vigente.
11. Dall'attuazione del presente articolo non possono
scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 6
Riunione regionale sull'amianto
1. Con cadenza semestrale l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile di concerto con l'Assessore regionale per il territorio ed ambiente, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità promuove la realizzazione di una riunione regionale sull'amianto vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull'andamento epidemiologico delle patologie asbesto correlate e sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonché sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa i rischi sanitari derivanti dall'amianto.
2. Copia della relazione finale della riunione regionale sull'amianto è trasmessa alla sede regionale dell'I.N.A.I.L ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana che possono esprimere indirizzi programmatici per attivare interventi del governo volti a superare le criticità di settore eventualmente rilevate. Dall'attuazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 7
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.
N o t e
(1) Art. 7
Sostegno ai pazienti affetti da patologie causate
dall'amianto
1. Le Aziende sanitarie provinciali nell'ambito dei programmi di prevenzione e cura delle patologie asbesto correlate adottano specifici interventi finalizzati al sostegno terapeutico e psicologico dei soggetti colpiti da malattie correlate all'esposizione all'amianto.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le misure di sostegno economico a valere sul bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2014, per contribuire, in relazione al reddito familiare valevole ai fini IRPEF, alle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali effettivamente sostenute da pazienti esposti ed ex esposti affetti da patologie causate dall'amianto e residenti in Sicilia, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la data del suo accoglimento.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso a condizione che le persone interessate risultino iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi o nel Registro dei lavoratori esposti all'amianto di cui al comma 9 dell'articolo 5.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono
stabilite le condizioni per l'esenzione dalla
compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in favore dei pazienti affetti da patologie asbesto correlate.
Articolo 8
Centro di riferimento regionale
1. In ottemperanza alle finalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, nonché per eliminare la mobilità passiva extraregionale in materia di accertamenti sanitari per patologie asbesto correlate, è istituito presso l'Ospedale E. Muscatello di Augusta il Centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi, anche precoce, delle patologie derivanti dall'amianto.
2. L'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è autorizzata a dotare l'Ospedale E. Muscatello di tutto il supporto tecnologico necessario ed a rimodularne la pianta organica al fine di assicurare la piena e continua operatività del Centro di riferimento regionale sia ai fini diagnostici che terapeutici, con invarianza di oneri per la medesima Azienda sanitaria.
Articolo 9
Laboratori
1. I laboratori pubblici e privati che svolgono attività di analisi sull'amianto devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria in materia, compresa la disciplina del necessario accreditamento dall'ente certificatore riconosciuto dallo Stato e devono adempiere agli specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria ed in campioni massivi previsti dall'allegato 5 del decreto ministeriale 14 maggio 1996. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è definito il
Tariffario regionale amianto per le attività di competenza dei laboratori.
Articolo 10
Interventi di bonifica
1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità emana, entro 30 giorni dall'adozione del Piano regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), un bando per la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto di trasformazione di cui all'articolo 14 dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi, pubblici e privati. I comuni provvedono in conseguenza secondo le direttive del proprio Piano comunale amianto sotto la vigilanza dell'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione della civile civile.