Art. 1
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 delle legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni), l'espressione "60%" è sostituita dall'espressione "90%".
Art. 2
(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 5 maggio 2005, n. 14)
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 maggio 2005, n. 14 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:
"1. Gli alloggi sono alienabili ed il prezzo è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1,00% per ogni anno di anzianità dell'immobile, fino al limite massimo del 30,00%.".
Art. 3
(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17)
1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:
"3. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di calcolo dei canoni secondo i seguenti principi e criteri:
a) riferimento alle seguenti tre fasce di utenza:
1) fascia protetta socialmente, alla quale si applica un canone commisurato al solo reddito del nucleo familiare;
2) fascia amministrata, alla quale si applica un canone calcolato in base al reddito per la permanenza ed al valore dell'immobile;
3) fascia di decadenza, alla quale si applica un canone maggiorato rispetto a quello di cui al numero 2);
b) valore dell'immobile costituito dal prodotto della superficie utile per il costo al metro quadro, quest'ultimo come risultante dall'applicazione di coefficienti correttivi stabiliti in funzione della tipologia, della classe demografica, dell'ubicazione e della vetustà dell'immobile;
c) superficie utile dell'immobile costituita dalla somma della superficie dell'unità abitativa e di parte congrua della superficie di:
1) autorimesse singole;
2) posti macchina in autorimesse di uso comune;
3) balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
4) parti scoperte di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo al conduttore;
5) parti condominiali a verde, nella misura corrispondente alla quota millesimale attribuita all'unità immobiliare;
d) costo al metro quadro di base stimato per valori progressivamente crescenti in relazione alla minore vetustà del fabbricato;
e) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per tipologia dell'immobile stabiliti con riferimento al pregio determinato dalla categoria catastale;
f) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per classe demografica così determinati:
1) 0,85% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 50.000 abitanti;
2) 0,80% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 20.000 abitanti;
3) 0,75% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 10.000 abitanti;
4) 0,70% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 3.000 abitanti;
5) 0,60% per gli immobili siti in comuni con la popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti;
g) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:
1) 0,80% per la zona A degli strumenti urbanistici;
2) 0,90% per la zona B degli strumenti urbanistici;
3) 0,95% per la zona C degli strumenti urbanistici;
4) 1,00% per le altre zone edificatorie destinate a residenza dagli strumenti urbanistici;
h) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:
1) 0,90% per il centro storico;
2) 1,00% per il centro edificato,
i) applicazione del coefficiente 1,00%, quale coefficiente correttivo del costo al metro quadro per ubicazione, relativamente agli immobili ubicati nel centro storico di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
l) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per vetustà così determinati:
1) 1,00% in meno per ogni anno di anzianità dell'immobile sino al limite di 30 anni;
2) 0,50% in meno per ogni anno oltre il trentesimo;
m) in relazione alla tipologia si fa riferimento alle categorie catastali:
1) 1,25% per le abitazioni di tipo civile (A/2);
2) 1,00% per le abitazioni di tipo economico (A/3);
3) 0,90% per le abitazioni di tipo popolare (A/4) e rurale (A/6).".
Art. 4
(Adeguamento del regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5)
1. Il regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5 (Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica) è adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale presenta la relativa proposta al Consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.