(b.u. 20 maggio 2014, n. 20)
Capo I
Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e di disposizioni connesse
Art. 1 - Art. 31
omissis (1)
Art. 32
omissis (2)
Art. 33
omissis (3)
Art. 34
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 31 e 33 della legge urbanistica provinciale, come modificati dagli articoli 7 e 9 di questa legge, si applicano anche ai procedimenti di adozione di piano regolatore generale e di variante del piano regolatore generale in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, se non è ancora stato rilasciato il parere previsto dall'articolo 148, comma 5, lettera a), della legge urbanistica provinciale. In questo caso si applicano i commi da 4 a 8 dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale, come sostituito dall'articolo 7 di questa legge. Per i piani già ricevuti dalla struttura alla data di entrata in vigore di questa legge i termini previsti dall'articolo 31, comma 4, e dall'articolo 33, comma 2 bis, della legge urbanistica provinciale, come modificati da questa legge, decorrono dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Gli articoli 42, 44, 46 e 51, come modificati dagli articoli 13, 15, 16 e 17 di questa legge, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge e ai procedimenti di variante dei piani attuativi vigenti.
3. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi degli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), sono esaminate dalla sottocommissione della CUP disciplinata dall'articolo 62 della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'articolo 18 di questa legge.
4. L'articolo 101 della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'articolo 24 di questa legge, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza dei criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale.
5. L'articolo 113, comma 1, della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'articolo 27 di questa legge, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza dei criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale.
Capo II
Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti)
Art. 35
omissis (4)
NOTE
(1) Articoli modificativi degli articoli 7, 8, 22, 23, 25 bis, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 44, 46, 51, 62, 66, 68, 70, 86, 97, 101, 102, 112, 113, 123, 146, 148, 149 e sostitutivi dell'art. 31 della legge urbanistica provinciale; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
(2) Articolo modificativo dell'articolo 70 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
(3) Articolo abrogativo del comma 3 dell'articolo 61 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.
(4) Articolo modificativo dell'art. 16 bis della legge provinciale sui trasporti (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.