NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia
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Legge regionale Puglia, 11 aprile 2013, n 11
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Modifica all'art 22 della l.r. 20.12.1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come sostituito dall'art 3 della l.r. 30.09.1986, n. 26 e integrazione dell'art 3 della l.r. 30.11.2013 n. 34
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Art. 1 Modifica all'articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27
1. L'articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26, è sostituito dal seguente: ''Art. 22 1. Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale. 2. La data di effettuazione del referendum è fissata, di norma, in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di esecutività del decreto. 3. I referendum consultivi possono effettuarsi ordinariamente nel periodo compreso tra il l° marzo e il 30 giugno di ogni anno. I giorni non compresi in questo periodo non vengono computati agli effetti del termine previsto dal comma 2. 4. La data della consultazione è ordinariamente fissata in concomitanza a quella di referendum nazionali e/o regionali, eventualmente già indetti o, in mancanza, a quella delle elezioni amministrative per almeno uno dei comuni interessati. In tali ipotesi, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari delle votazioni, nonché per il riparto delle relative spese, si applicano le disposizioni in vigore per la consultazione alla quale il referendum consultivo è abbinato. 5. I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura. 6. Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle disciplinate dal comma 4, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni. 7. Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 27/1973. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.''.
Art. 2 Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), è inserito il seguente: ''8 bis. I consiglieri regionali eletti nella IX legislatura hanno facoltà di versare le somme corrispondenti ai contributi previdenziali mensili di cui allalegge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), occorrenti per completare il quinquennio contributivo della legislatura in corso, purché abbiano maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trenta mesi.''.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 ''Statuto della Regione Puglia''. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 aprile 2013
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