(BUR n. 95/2022)
Art. 1 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''.
1. Dopo il comma 3 dell' articolo 27, sono aggiunti i seguenti:
omissis ( 1)
Art. 2 - Modifica all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''.
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell' articolo 35 è aggiunta la seguente:
omissis ( 2)
Art. 3 - Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria.
1. Il termine di cui all' articolo 6, comma 1 del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 recante approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2022 - 2027, in tema di definizione dei procedimenti amministrativi relativi alla presentazione di istanze di sottrazione di fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, è rideterminato al 31 agosto 2022.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.