(BUR n. 69/2021)
Art. 1 - Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 ''Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati''.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: ''comunità montane'' sono sostituite con le seguenti: ''Unioni montane''.
2. Al comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: ''Comunità montane'' sono sostituite con le seguenti: ''Unioni montane''.
3. Al comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole : ''Comunità montane'' sono sostituite con le seguenti: ''Unioni montane''.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 ''Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati''.
1. Al comma 1 dell' articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: ''del Corpo Forestale dello Stato'' sono sostituite dalle parole: ''della struttura dell'Arma dei Carabinieri competente in materia forestale''.
Art. 3 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 ''Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati''.
1. Dopo il comma 3 dell' articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis ( 1)
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.