(BUR n. 45/2017)
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.
1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto.
2. La Regione favorisce le iniziative volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.
Art. 2 - Requisiti delle associazioni.
1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri a condizione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) operino da almeno due anni nel territorio veneto;
c) rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 ''Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato'';
d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche attraverso l'organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;
e) abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3.
Art. 3 Â Registro regionale delle associazioni.
1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il registro regionale delle associazioni enogastronomiche aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni registrate.
Art. 4 Â Modalità di iscrizione nel registro regionale.
1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma.
2. La Giunta regionale provvede all'accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.
4. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività comporta la cancellazione dal registro regionale.
5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere regionale.
Art. 5 Â Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico.
1. La Giunta regionale favorisce le iniziative degli enti locali e delle associazioni enogastronomiche attraverso:
a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio.
Art. 6 Â Disposizioni di attuazione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la tenuta del registro regionale e i criteri per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5.
Art. 7 Â Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', Programma 01 ''Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare'', Titolo 1 ''Spese correnti'', la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 07 ''Turismo'', Programma 01 ''Sviluppo e valorizzazione del turismo'', Titolo 1 ''Spese correnti'' afferente all'articolo 19, comma 2, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ''Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione''.