(B.U. del 4/luglio 2017, n. 31)
Art. 1
(Variazioni al bilancio di previsione finanziario)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 sono apportate per l'esercizio 2017 le variazioni compensate in diminuzione e in aumento tra le missioni, i programmi e i titoli, come indicate nell'allegato A, per un importo complessivo di euro 267.392,50 di competenza ed euro 75.392,50 di cassa.
Art. 2
(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'allegato 1 alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), sono modificate in aumento, per l'anno 2017, nelle misure indicate nell'allegato B.
Art. 3
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati rispettivamente negli allegati C e D, per un importo complessivo di euro 2.080.303,01.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 1 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio. Sono, pertanto, autorizzate le maggiori spese, correlate al prelievo dal fondo di riserva per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, relative ad interventi di finanza locale con vincolo di destinazione di cui all'allegato 2 e all'articolo 16 della l.r. 24/2016.
Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.