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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge Regionale Umbria 8 marzo 2021, n. 5.
Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023.
 
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16, S.STR. n. 3 del 10/03/2021
L'Assemblea legislativa ha approvato.La Presidente della Giunta regionale promulga seguente legge:

Art. 1
(Stato di previsione delle entrate e delle spese Bilancio di previsione 2021-2023)

1. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.886.732.927,45 e di cassa per euro 4.021.727.304,14 e spese di competenza per euro 3.886.732.927,45 e di cassa per euro 4.021.727.304,14 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.600.535.553,40 e spese di competenza per euro 3.600.535.553,40 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.487.037.713,49 e spese di competenza per euro 3.487.037.713,49 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Ai sensi dell' articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono autorizzati per il triennio 2021-2023 gli accertamenti e gli incassi, gli impegni e i pagamenti nei limiti delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 2
(Allegati al Bilancio di previsione 2021-2023)

1. Sono approvati i seguenti allegati al Bilancio di previsione 2021-2023:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenchi analitici delle quote accantonate (a/1) e vincolate (a/2) (Allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 9);

j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 10);

k) la nota integrativa recante i riferimenti di cui agli Allegati 15 e 16 (Allegato 11);

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 12);

m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);

n) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (Allegato 14);

o) l'elenco analitico delle quote vincolate rappresentate nel prospetto del risultato presunto di amministrazione (Allegato 15);

p) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili (Allegato 16);

q) l'elenco delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2021-2023 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi del comma 1, dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 17).

Art. 3
(Attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011 )

1. Per l'attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni di Bilancio inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 4
(Disposizioni per il rilancio e l'accelerazione degli investimenti regionali)

1. Al fine di agevolare il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici, sono autorizzate le spese di investimento di cui all'elenco riportato nell'Allegato 16 iscritte nel Bilancio regionale 2021-2023.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni di Bilancio necessarie per assicurare il rispetto degli obiettivi e dei vincoli quantitativi e temporali disposti dallo Stato, relative agli stanziamenti delle spese di investimento di cui al comma 1 .

Art. 5
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2021 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 267.857.825,37.

Art. 6
(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. In applicazione dell'articolo 40, commi 2 e 2-bis del d.lgs. 118/2011 è autorizzato, per l'anno 2021, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 70.690.683,05 a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2020 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall' articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022).

2. Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di ricorso al debito, è, altresì, autorizzato, nel triennio 2021-2023, il ricorso all'indebitamento fino all'importo di euro 22.350.000,00 per l'esercizio 2021, di euro 19.850.000,00 per l'esercizio 2022 e di euro 15.600.000,00 per l'esercizio 2023, a copertura delle spese di investimento iscritte in ciascun esercizio nel Bilancio di previsione 2021-2023 per le finalità indicate nell'elenco delle spese finanziate da debito riportato nell'Allegato 16.

3. L'indebitamento di cui ai commi 1 e 2 può essere contratto dalla Giunta regionale per una durata massima di ammortamento di anni trenta, ad un tasso di interesse massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo" da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 51.645.689,91 euro ai sensi dell' articolo 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e dell' articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui al comma 1 e 2, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

5. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 1 potrà decorrere dal 1° gennaio 2022 e i relativi oneri annui di ammortamento trovano copertura negli stanziamenti dei Programmi 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" e 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della Missione 50 "Debito Pubblico", dello Stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2021-2023.

6. Gli oneri annui di ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 2 trovano copertura a decorrere dal 2021 negli stanziamenti dei Programmi 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" e 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della Missione 50 "Debito Pubblico", dello Stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2021-2023.

7. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

8. In relazione alla garanzia di cui al comma 7 , la Giunta regionale può dare mandato al Tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

9. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

Art. 7
(Ristrutturazione indebitamento)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio ai sensi dell' articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (comprese la rinegoziazione e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti obbligazionari contratti, nel rispetto delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non può eccedere la durata di anni trenta. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 7 e 8 dell' articolo 6 .

Art. 8
(Gestione attiva del portafoglio di debiti)

1. Nei limiti e nelle forme consentite dalle norme statali vigenti, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 6 .

Art. 9
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 è autorizzato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella presente legge all'Allegato 17.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 10
(Limitazione all'assunzione di impegni)

1. Gli impegni a valere sugli interventi di cui all' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria - Legge di stabilità regionale 2017), come rifinanziati con la presente legge, sono subordinati al preventivo accertamento dell'entrata iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 03 (capitolo 00220_E) del Bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 8 marzo 2021

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